|
|
|
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ALL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI ADERENTI ALLA FISM. 01.01.02 - 31.12.2005 Siglato il 18/10/2002 PARTE PRIMA Capitolo I
LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI
PREMESSA
Il presente C.C.N.L viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo del 23 luglio 1993, negli Accordi Interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998. In coerenza, le Parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto delle Scuole da essi rappresentati aderenti al Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del C.C.N.L; - confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione - aggiornamento. La FISM conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative. Le OO.SS. dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative. Le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo promuovere un contributo allo sviluppo dell'occupazione anche mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro quali l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale, il lavoro ripartito (job sharing) e a tempo determinato, il lavoro interinale e il telelavoro nonché di intensificare nella vigenza del presente contratto uno schema di relazioni sindacali come successivamente specificate. Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio delle scuole nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. Fermo restando che il rapporto di lavoro tra scuole materne e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e di modalità di lavoro più flessibili. Per quanto sopra e nell’ottica di aumentare e qualificare l’occupazione nel settore della scuola materna non statale, le parti convengono di ricorrere prioritariamente al contratto a tempo determinato, in sostituzione, per quanto possibile, del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di regolamentare nuove assunzioni anche con il contratto di apprendistato e di telelavoro subordinato e di definire specifiche intese di ricorso al lavoro interinale. Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle scuole e delle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità. Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola materna non statale. Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli. Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
- RELAZIONI SINDACALI
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Istituti Materne e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
1. l’'Ente Bilaterale 2. l'Osservatorio 3. la Commissione Paritetica
Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell’arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale, - promuovere forme di previdenza complementare.
Art. 1.1 - Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale, l’Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili. Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
1.2 - Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
1.3 - Sezione formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
1.5 - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
1.6 – Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell’Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
Le parti convengono di istituire o confermare a livello Nazionale e regionale, Commissioni bilaterali tra Istituti e OO.SS. di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti: controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente CCNL e delle contrattazioni regionali, unitamente della coerenza degli accordi di secondo livello al dettato contrattuale; interpretazioni autentiche delle normative Contrattuali e delle contrattazioni regionali oltre ad esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM o altra sede accettata dalle parti. La Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'associazione FISM o dalle OO.SS. facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo. Le parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art……., le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali. In caso di disaccordo in sede di Commissioni Paritetiche regionali, le parti di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione nazionale. La Commissione Regionale dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controparte. Dell'esame e delle decisioni prese, è redatto verbale contenente le motivazioni. La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione congiunta delle parti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti redigono un verbale di mancato accordo. Le parti non possono adire l'autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra. Dal campo di applicazione della Commissione Paritetica Bilaterale sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi l’adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'Accordo Nazionale del 18 maggio 2000 e dalle leggi vigenti in materia Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale. La composizione della Commissione paritetica regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.
b) DIRITTI SINDACALI
Art. 3 - Informazione
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, La Fism e le scuole materne garantiscono una costante informazione rispettivamente alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA/RSU su gli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi. Le modalità ed i tempi dell'informazione, che devono avere carattere preventivo sono definiti a livello regionale tra la FISM e le OO.SS.
Art. 4 - Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite, ad iniziativa dei Dipendenti, rappresentanze sindacali di istituti aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte: nelle scuole fino a 15 dipendenti: 1 RSA per ogni Scuola con un massimo complessivo fra tutte le O.O.SS. di 3; nelle scuole con oltre 15 dipendenti: 1 RSA per ogni OS con un massimo complessivo fra tutte le OOSS di 4; soltanto due membri nel caso di una sola OS presente nella scuola. Tuttavia nelle scuole con un numero di dipendenti non superiore a 5 la rappresentanza sindacale è affidata, ad iniziativa del lavoratore, ad un unico delegato aziendale il cui nome verrà comunicato dalla direzione della scuola e alle OOSS territoriali firmatarie del presente contratto.
Ogni rappresentante sindacale ha diritto ad un massimo di 20 ore quadrimestrali di permesso retribuito per l’esplicazione del proprio mandato con un massimo di 3 giorni lavorativi per i non docenti. I permessi dovranno essere richiesti con almeno 6 giorni di anticipo alla Direzione della Scuola dalle organizzazioni territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto. Il limite dei 6 giorni è ridotto a 2 nei casi in cui vi sia comprovata urgenza .
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione della Scuola per iscritto dalle OOSS cui aderiscono.
Art. 6 - Assemblea
I dipendenti delle Istituti potranno riunirsi all’interno delle Istituti di appartenenza in locali idonei indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa. II personale potrà riunirsi, in orario di servizio, per un massimo di 10 ore nell’anno scolastico. Le assemblee in orario di lavoro, saranno indette dalle R.S.A. presenti nella Scuola. Le richieste di assemblea devono pervenire 6 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all’albo della Scuola. Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora. All’assemblea potranno partecipare, previo preavviso alla Scuola, dirigenti esterni delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.AA. La richiesta presentata dai membri delle RR.SS.AA. o dalle organizzazioni sindacali territoriali dovrà contenere: 1. - data, ora e durata dell’assemblea; 2. - ordine del giorno; 3. - eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.
Art. 7 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
Ai Dirigenti delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 gg., non cumulabili, per ogni anno scolastico.
Art. 8 - Affissioni
Le RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
Art. 9 - Ritenute sindacali
La Scuola provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore. II sindacato competente fa pervenire alla Scuola:
I contributi sindacali sono fissati nella misura Percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi Sindacati. II contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità. La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore.
Capitolo II
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 10 - secondo livello di contrattazione
La contrattazione decentrata deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. Tra la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base provinciale e/o regionale, di II livello per le materie riguardanti: - distribuzione dell'orario del personale ed eventuali forme di flessibilità; - determinazione di turni; - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici; - ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art………… - integrazioni retributive nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art………….
Nell'ambito del II livello di contrattazione, sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.
La contrattazione di secondo livello, a fronte di convenzioni o atti deliberanti dello Stato o degli Enti Locali che stabiliscono contributi in conto economico d'esercizio per le scuole aderenti alla FISM e che ricoprono il costo del lavoro pari all’80%, verificherà la possibilità di integrazione delle retribuzioni previste dall’art…. del presente Contratto.
Le eventuali erogazioni sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché risorse derivanti da migliori condizioni giuridico-amministrative. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle FISM di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto e alla FISM nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente Accordo. Gli accordi raggiunti a livello decentrato determineranno anche la durata degli stessi, rimanendo comunque in vigore fino alla successiva contrattazione decentrata. Le erogazioni di II livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla Normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.07.1993.
Art. 11 - Contrattazione di istituto
E' prevista la contrattazione integrativa e decentrata con le modalità e per le seguenti materie: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non docente; - distribuzione delle ferie per il personale non docente; - valorizzazione dei risultati conseguiti nella scuola.
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza laddove intervengano accordi formali tra i Gestori ed il personale e/o le RSA/RSU, possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro. Le eventuali erogazioni sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché risorse derivanti da migliori condizioni giuridico-amministrative. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSI/RSU se presenti o le OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello nazionali e/o territoriale.
Cap. III
I RAPPORTI DI LAVORO
Art. 12 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole aderenti alla FISM è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dai successivi comma. E’ consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D. L.vo n. 368/01 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
12.1 - Apposizione del termine e contingente
A - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo Determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare :
B - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62 e nei casi esplicitamente menzionati dal presente CCNL.
La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, il nominativo del lavoratore assente e la data di presunta scadenza del rapporto.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è necessaria per il personale docente anche quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni;
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, superiore ai sette mesi, non potrà superare il 10% del personale, e comunque di 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione decentrata.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, la percentuale massima dei lavoratori da assumere con contratto a termine può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze della Scuola.
12. 2 - Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
12.3 - Disciplina della proroga
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
12.4 – Scadenza del termine e Successione dei contratti
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto….., il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto …….., entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine - intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
12.5 – Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ove il contratto abbia durata pari o superiore a nove mesi sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300
12.6 – Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
12.7 – Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13^ mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva.
12.8 – Formazione Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
12.9 – Diritto di precedenza e informazione I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e per le ipotesi già previste dall’art. 23 della legge n. 56/87, mantengono presso lo stesso ente/datore di lavoro, a parità di professionalità nella medesima qualifica, il diritto di precedenza nella assunzione. Il diritto di precedenza si estingue con il rifiuto del lavoratore o allo scadere di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato. Annualmente la FISM fornisce alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente contratto, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 13 - Apprendistato
L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla legge n. 25/1955, dal D.P.R. n. 16/56, dalla Legge n. 196/97 e dall’art. 68 della legge 144/1999 e relativo regolamento, nonché dall'Accordo Nazionali del 19 gennaio 2001, parte integrante del presente CCNL.
13.1 – Assunzione Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 e 5b del Reg. Cee n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.
13.2 Qualifiche e Mansioni Le scuole aderenti alla FISM possono assumere giovani con contratto di apprendistato da inquadrare dal I al V livello ad esclusione degli educatori.
13.3 – Il Tutor Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le istituti materne che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell’art,4, del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. L’indennità per l’attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il IV livello limitatamente al periodo di svolgimento dell’incarico.
13. 4 - Durata del rapporto di apprendistato Il rapporto di apprendistato ha la seguente durata: 18 mesi per il personale inquadrato nel livello primo; 24 mesi per il personale inquadrato nei livelli secondo e terzo; 36 mesi per il personale inquadrato al quarto e quinto livello
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere la durata dell’apprendistato di cui ai punti 2) e 3) è ridotta a 18 mesi.
13.4 – Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito. Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi. La scuola ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di Insegnamento complementare e per i relativi esami.
13.5 - Periodo di prova La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
13.6 - La formazione dell'apprendista – contenuti e modalità della Formazione Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro così come previsto dal DM 8 aprile 1998 e dalla Circ. del 16/7/98 n. 93. Le attività di formazione degli apprendisti, la loro Struttura e articolazione, sono regolamentate dal Decreto del Ministero del lavoro del 8/4/98 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 2002-2005, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna all'azienda, secondo le previsioni del citato DM e la percentuale di personale da avviare.
13.7 – Durata della Formazione esterna La formazione esterna all'azienda, pari a 130 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell’art. 10 del regolamento dell’art.17 della legge 24/6/97, n. 196. Le ore destinate alla formazione esterna, sono Considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
13.8 – Trattamento economico L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato :
Durata 18 mesi: Primo semestre: 90 % della retribuzione globale in atto; Secondo semestre: 95 % della retribuzione globale in atto Terzo semestre: 100 % della retribuzione globale in atto;
Durata 24 mesi: Primo anno: 90 % della retribuzione globale in atto; Secondo anno: 100 % della retribuzione globale in atto
Durata 36 mesi: Primo anno: 90 % della retribuzione globale in atto; Secondo anno: 95 % della retribuzione globale in atto Terzo anno: 100 % della retribuzione globale in atto;
A conclusione dei periodo di apprendistato, il lavoratore sarà assunto a tempo indeterminato e percepirà retribuzione prevista per il livello di inquadramento di cui al successivo art…… parte seconda.
Art. 14 - Il lavoro interinale
Al fine di favorire l’occupazione nel settore non statale è consentita, la stipulazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo secondo quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Accordo interconfederale dell’aprile 1998 sul lavoro temporaneo e dal presente CCNL.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge n. 196/97, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1, lettere b) e c) della stessa, può essere concluso nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella scuola.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo Impegnate/i per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto o scuola.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di Fornitura di lavoro temporaneo hanno diritto a tutte le erogazioni derivanti dai livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL.
La Fism comunica preventivamente alle RSA/RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
Annualmente, l’Istituto utilizzatore delle prestazioni di Lavoro temporaneo è tenuto a fornire alle OO.SS. Territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro temporaneo conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si incontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il presente testo.
Non è permesso il ricorso al lavoro interinale da parte di scuole che abbiano in essere situazioni di sospensione dei rapporti di lavoro o di riduzione di Orario.
Art. 15 - Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
Le parti intendono rendere applicativo, in via Sperimentale, il rapporto di lavoro ripartito, così come previsto dalla Circ. Mim. Lav. 7 aprile 1998, n. 43. Con tale contratto due o più lavoratori assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica obbligazione. Il contratto di lavoro stipulato per iscritto, deve indicare la misura percentuale rispetto all'orario contrattuale di cui all'art…… e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile ed annuale. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito possono determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. La retribuzione deve essere corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione all'orario concordato. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria , dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata della prestazione lavorativa, i lavoratori con rapporto di lavoro ripartito devono essere assimilati ai lavoratori con contratto di lavoro part time. Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per stabilire le modalità applicative del rapporto di lavoro ripartito in relazione ad alcuni istituti contrattuali quali le assenze, le ferie, i diritti sindacali.
Art 16 – Stage Lo stage è regolato dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l’Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l’avviamento al lavoro.
Art 17 – Volontariato
Gli Enti Gestori aderenti alla FISM firmataria del presente contratto, che, non perseguono fini di lucro, possono utilizzare personale volontario in coerenza con quanto previsto dalla legge 266/91, per attività occasionali e saltuarie purchè non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente in organico.
Art. 18 Lavoratori atipici
Le parti definiranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL una intesa finalizzata a regolamentare le collaborazioni coordinate e continuate.
Parte seconda
I – SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 19 – Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica al personale dipendente dalle Scuole Materne gestite da Associazioni, da enti , da privati, da enti morali, cooperative sociali, comunque rappresentati e comunque aderenti dalla F.I.S.M., ivi comprese le IPAB, per quanto compatibile con le norme di legge.
Il CCNL si applica anche al personale dipendente impegnato nei servizi all’infanzia e nelle attività similari ad istruzione scolare e prescolare, rivolte ai bambini: colonie e soggiorni, asili nido, micronido, e ogni altra forma di servizio all'infanzia prevista dalle norme di settore.
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Istituti Materne salvo che sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.
La presente normativa può applicarsi anche ad altri Istituti non associati alla F.I.S.M. a condizione che accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R. La normativa del presente Contratto, da applicare Integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 20. - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1/1/2002 e ha durata biennale per le materie retributive, durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze, retributive e normative, sono fissate al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2005.
Qualora si verifichi rispettivamente per il I° e II° biennio economico un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un incremento provvisorio delle retribuzioni.
Tale incremento, applicato ai minimi contrattuali vigenti, ed alla contingenza, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmata del biennio di riferimento e al 50% sempre del tasso di inflazione programmata, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale.
I suddetti incrementi (Indennità di vacanza contrattuale) cesseranno di essere erogati dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo contrattuale per essere conglobati nell’incremento economico biennale complessivo definito dalle parti.
In caso di disdetta, il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
Qualora intervenissero modifiche normative e/o legislative inerenti la Scuola e/o le attività di servizi all'infanzia di cui all'art. 1 disposte dalle competenti autorità scolastiche o da norme nazionali e/o regionali, le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni del presente CCNL.
Art. 21– Inscindibilità
Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL salvo le norme espressamente richiamate.
Art. 22 – Trasferimento di istituzioni scolastiche
Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di istituzioni scolastiche, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste della legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 e comunque al personale si continuano ad applicare le condizioni di migliore favore in atto. . Art. 23 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente Contratto è:
Scuola Materna il complesso delle attività educative e scolastico-formative rivolto ai bambini nell'età prevista dagli ordinamenti scolastici ; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia .
L'asilo nido e gli altri servizi per l'infanzia accolgono bambini di età prevista dalle norme di settore.
La Scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all'organizzazione, garantisce l'indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
Il Gestore, sentito il coordinatore delle attività pedagogico didattiche, elabora il progetto educativo della scuola, determinando le finalità della stessa.
Il personale direttivo coordina l'attività didattica della Scuola unitamente agli Organi Collegiali che ne definiscono il piano dell’offerta formativa nell'ambito delle rispettive competenze.
Ai docenti, nell'ambito dell'attuazione dello specifico progetto educativo della Scuola, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali.
In ogni Istituto sono istituiti gli organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e A.T.A. (Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo) in analogia con quanto previsto dalle leggi relative agli Organi Collegiali della Scuola statale.
Agli organi collegiali partecipa anche il personale educativo di cui all'art.1, comma 3.
Art. 24 - Classificazione
Ai fini del presente Contratto il personale è classificato come segue:
AREA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
LIVELLO RETRIBUTIVO I Personale ausiliario dei servizi all’infanzia: lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto;
LIVELLO RETRIBUTIVO II Personale esecutivo: cuochi, autisti di bus, autisti, tecnici manutentori patentati, impiegati d'ordine, personale di custodia, portieri e centralinisti;
LIVELLO RETRIBUTIVO III Assistenti asili nido, operatori per non autosufficienti,.
LIVELLO RETRIBUTIVO IV Personale di concetto: cuochi in possesso di diploma di scuola alberghiera ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenze dello stesso Scuola con la medesima mansione, impiegati di concetto.
LIVELLO RETRIBUTIVO V Personale amministrativo: Segretari ed economi; Contabili di rete scolastica, assistenti paghe e contributi.
AREA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE PER I SERVIZI ALL’INFANZIA
LIVELLO RETRIBUTIVO III Personale educativo di altri servizi all’infanzia diversi dal nido
LIVELLO RETRIBUTIVO IV Lettori e simili di madrelingua in compresenza, assistenti doposcuola.
LIVELLO RETRIBUTIVO V Educatori di colonie e soggiorni, istruttori attività parascolastiche, personale educativo degli asili nido, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed altro personale con idoneo diploma, puericultrici, logoterapeuti e fisioterapisti,.
LIVELLO RETRIBUTIVO VI Docenti di Scuola Materna, compresi coloro che sono assunti per lo svolgimento delle attività di sostegno degli alunni portatori di handicap, personale docente con funzione di Coordinatore in istituti fino a 4 sezioni, personale educativo delle attività extracurricolari (educazione artistica, motoria e musicale), assistenti sociali;
AREA DEL PERSONALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO
LIVELLO RETRIBUTIVO VII Coordinatore di Asilo Nodo, Coordinatore di Scuola dell’infanzia interno con almeno 5 sezioni.
LIVELLO RETRIBUTIVO VIII E’ inquadrato in questo livello il personale che organizza e coordina Scuole dell’Infanzia a livello territoriale, docente con titolo di formatore, Coordinatore pedagogico – gestionale di rete a livello sub – provinciale, provinciale e sovra – provinciale.
Qualora le prestazioni lavorative riguardino contemporaneamente attività inquadrate su livelli diversi ai fini retributivi e di inquadramento si fa riferimento al successivo art.8 "mansioni promiscue".
Art. 25 - Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno 6 giorni lavorativi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro. Quando il periodo superi i 3 mesi continuativi in un anno scolastico, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni assegnate comportano ad eccezione di quando il passaggio di funzioni sia dovuto a sostituzione di personale assunto a tempo indeterminato. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con il diritto alla conservazione del posto, tale mutamento non darà luogo a promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma comporterà solo la differenza di retribuzione.
Art. 26 – Mansioni promiscue
Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate e di queste ultime gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario e la retribuzione secondo gli artt………………….
Art. 27 - Composizione delle sezioni
Le sezioni di Scuola Materna saranno costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 10% di alunni in più.
In presenza di alunni portatori di handicap,con diagnosi funzionale rilasciata dalla competente A.S.L., la sezione non può superare il numero massimo di 20 bambini. In tale evenienza deve essere prevista la presenza di personale di sostegno insegnante provvisto dello specifico titolo.
III – ASSUNZIONE
Art. 28 - Assunzione
L'assunzione del personale viene effettuata dal legale rappresentante della Scuola mediante sottoscrizione del Contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore l'altra per la Scuola.
L'assunzione viene fatta in base a domanda scritta nella quale l'interessato dichiara di essere consapevole dell'indirizzo educativo della Scuola.
Il personale che accetta l'assunzione deve collaborare alla realizzazione di detto indirizzo educativo.
Il Contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal regolamento interno della Scuola, ove esista, e/o dallo statuto.
Esso deve inoltre contenere:
la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art……; il livello, la qualifica, le mansioni; l'orario di lavoro settimanale; il trattamento economico; la durata del periodo di prova; la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, per sostituzione, anche la data di cessazione presunta, nonché il nome della persona supplita; la sede di lavoro; eventuali possibili cambiamenti della localizzazione dell'attività.
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
Per l'assunzione di cittadini stranieri la Scuola chiederà alle competenti autorità l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. 10/1/35, n.112, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante il deposito. Entro 30 giorni dalla data di assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al D.Lgs n. 152 del 26 maggio 1997. La Scuola rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 29 - Norme speciali
L'art. 25 della legge 223/91 istituisce per i datori di lavoro che occupino più di 10 dipendenti la riserva del 12% per le "fasce deboli".
Per "fasce deboli" si intendono, ai sensi dello stesso articolo, i disoccupati e i cassintegrati.
La riserva opera non attraverso l'avvio obbligatorio come per le categorie protette ex L. n. 482/68, ma con richiesta spontanea e nominativa del datore di lavoro che sa di essere soggetto alla riserva citata.
La legge esclude: gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di Formazione Lavoro, i lavoratori assunti con Contratto di reinserimento.
L'elencazione della stessa legge esclude anche il personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei Contratti collettivi di categoria.
Le parti concordano che, rientrano nella riserva di cui al comma 1 dell'art. 25, legge n. 223/91, esclusivamente i lavoratori inquadrati al I livello del presente CCNL, mentre ne restano esclusi i lavoratori inquadrati ai livelli II, III, IV e V, che già in precedenza erano oggetti a chiamata nominativa.
Art. 30 –Tirocinio
L'attività di tirocinio nella Scuola Materna non comporta per il tirocinante, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Il presente articolo ha valenza esclusivamente per il tirocinante inviato dall'autorità scolastica o da altre istituzioni autorizzate e comunque a norma di legge.
Art. 31 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto d'assunzione, non può superare:
- I, II, III livello 30 giorni di lavorativi: - IV, V, VI livello: 90 giorni lavorativi; - VII, VIII livello : 120 giorni lavorativi;
Per tutto il personale assunto con CFL: come previsto dal progetto di F.L.
Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello previsto dall'art……. del presente contratto.
Durante il periodo di prova il personale dovrà essere impegnato nelle mansioni per le quali è stato assunto.
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compreso TFR, 13.ma mensilità e ferie.
Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
Trascorso il periodo di prova, senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.
Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di legge.
Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1° comma, fatta eccezione per il periodo di interdizione o astensione obbligatoria per maternità.
Art. 32 - Part-time
A – Norme di carattere generale
B – Lavoro supplementare
Art. 33 - Reimpiego
La Scuola e/o l'Ente gestore, prima di procedere a nuove assunzioni, deve: completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art…….. fatte salve le esigenze organizzative della scuola; dare la precedenza, a parità di titoli culturali(diploma, laurea, abilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso la Scuola e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale .Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente a quello del licenziamento.
Per la riassunzione si terrà conto dei seguenti criteri: il possesso del titolo abilitante specifico; maggiore anzianità di servizio prestato nella scuola e/o ente - maggiori carichi di famiglia; maggiore età anagrafica.
Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di riassunzione.
Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto alla lettera B, le istituti comunicheranno i nominativi del personale licenziato alle Commissioni Paritetiche Regionali, che provvederanno a redigere appositi elenchi provinciali da inviare agli istituti.
IV – TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Art. 34 – Retribuzione mensile
La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è composta dai seguenti elementi fissi: paga base indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991; aumenti periodici di anzianità;
e dai seguenti elementi variabili: eventuale super - minimo; eventuale salario accessorio; eventuale assegno per il nucleo familiare.
La retribuzione viene corrisposta non oltre il 10° giorno del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art……
Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della Scuola secondo quanto previsto dall'art…... : consigli di classe, collegio dei docenti, colloqui con i genitori, attività di programmazione e di aggiornamento. Il personale del livello retributivo VI con funzioni di coordinatore in Scuole fino a 4 sezioni, avrà un salario accessorio, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, pari a euro 25 lorde mensili per sezione per l’intera durata dell’incarico. Il personale del livello retributivo VII avrà un salario accessorio, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, pari a Euro 12 lorde mensili per sezione. Il personale del livello retributivo VIII, con compiti di coordinamento di rete avrà un salario accessorio, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, pari a 30 €.
Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'art…... la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali.
Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.
Art. 35 - Minimi retributivi
Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 5 del Presente Contratto sono correlati i livelli retributivi della tabella del presente articolo.
Trascorso il biennio 2002-2003 si procederà alla rivalutazione retributiva avendo come riferimento l'inflazione programmata del successivo biennio, e al recupero dell'eventuale scostamento rispetto a quella verificatasi nel biennio precedente.
Art. 36 – Indennità di contingenza
La indennità di contingenza maturata al 30/11/91 ha Il valore riportato nella tabella successiva.
I LIVELLO 424,95 € II, III LIVELLO 426,27 € IV LIVELLO 427,60 € V,VI LIVELLO 429,29 € VII, VIII LIVELLO 434,00 €
Art. 37 – Aumenti periodici di anzianità
I dipendenti per l'anzianità maturata presso uno stesso ente - o enti diversi gestiti dallo stesso gestore – avranno diritto, ad aumenti periodici di anzianità fissati nella seguente misura : I LIVELLO 20,66 € II, IIILIVELLO 23,24 € IV LIVELLO 25,82 € V,VI LIVELLO 28,41 € VII, VIII LIVELLO 30,99 € . Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Essi non assorbono eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per quest'ultimi, i casi in cui ciò sia esplicitamente previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e saranno erogati al personale mensilmente e per 13 mensilità.
In caso di passaggio di livello, il dipendente conserva in cifra fissa l'importo maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità nel nuovo livello, fino al raggiungimento del numero massimo di scatti.
Il periodo trascorso nel livello di provenienza è valido ai fini della maturazione dell'anzianità nel livello superiore.
Il numero degli scatti di anzianità è:n.6 scatti a scadenza biennale e ulteriori 3 scatti a scadenza quadriennale.
Perequazione scatti anzianità
Al fine di omogeneizzare il trattamento economico di anzianità del personale che ha già maturato in tempi diversi e perciò in quantità diversa il valore economico dell’intera anzianità di cui al precedente comma, le parti ritengono necessario adeguare per questo personale gli scatti già maturati al valore degli scatti di cui alla tabella del presente articolo. Le modalità e i tempi per i successivi adeguamenti saranno oggetto di analoghe intese nei futuri rinnovi contrattuali. Durante la vigenza del presente contratto, sono adeguati i primi tre scatti con la seguente gradualità
il primo scatto da adeguare dall’01/01/03 maturato nell’anno 1980 il secondo scatto da adeguare dall’01/01/04 maturato nell’anno 1982 il terzo scatto da adeguare dall’01/01/05 maturato nell’anno 1984
Art. 38 - Prospetto paga
In applicazione di quanto disposto dalla L. 5/1/53 n.4 la retribuzione deve risultare da apposito prospetto paga, nel quale dovranno essere specificate le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga da consegnare ai dipendenti,contestualmente alla retribuzione, deve recare i dati identificativi della scuola.
Art. 39 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre, o in giorno antecedente qualora la predetta data cada in giorno festivo una tredicesima mensilità pari alla retribuzione di fatto,con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.
Nel caso di variazione dell'orario di lavoro nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.
Art. 40 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per 26. La quota oraria mensile viene determinata come segue:
per i dipendenti a 37 ore settimanali: retrib. Mensile diviso 160 per i dipendenti a 35 ore settimanali: retrib. mensile diviso 152 per i dipendenti a 32 ore settimanali: retrib. mensile diviso 139.
Art. 41 - Trattamento previdenziale
Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia.
In applicazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6/7/78, n.352, convertito nella L. 4/8/78, n.467, il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all'INPS.
Fermi restando i termini di consegna della denuncia all'INPS, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro i termini previsti dalla legge, copia della denuncia riservata al lavoratore.
Per quanto riguarda gli elementi accessori della retribuzione le parti concordano di avvalersi della decontribuzione consentita dalla legge nella contrattazione decentrata.
Art. 42 - Supplenza personale docente
Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente Contratto o per assenze con diritto alla conservazione del posto, la supplenza dovrà essere proposta, con Contratto a termine, prioritariamente al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni. La misura della retribuzione contemplata nel presente Contratto si applica anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale, nei limiti del servizio prestato. Al personale insegnante, qualora la supplenza raggiunga la durata di 180 giorni nell'anno scolastico,compete l'intera retribuzione nel periodo estivo sempre che non rientri il dipendente supplito. Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13. ma mensilità, il TFR ed i giorni di ferie maturati. La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale, è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore ordinarie fino al completamento di orario.
V – ORARIO DI LAVORO
Art. 43 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro del personale è di 37 ore settimanali. Per il personale inquadrato nel livello retributivo VI dell’ "area del personale educativo e docente per i servizi all’infanzia" l’orario di lavoro è di 32 ore settimanali nel rispetto di quanto successivamente previsto:
Per il personale inquadrato nel livello retributivo 5 dell’ "area del personale educativo e docente per i servizi all’infanzia"l’orario è di 35 ore settimanali. Il personale educativo e docente del 5° livello non è tenuto alla presenza nell’Istituto nei periodi di interruzione e/o di sospensione dell’attività. L'attività didattica si articola su 10 mesi dell'anno.
La sospensione della attività didattica non può rappresentare motivo di ferie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, al di fuori delle ferie ordinarie, il personale potrà essere impegnato solamente in attività connesse con il funzionamento della scuola nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito. Il calendario delle attività di programmazione sarà deliberato dal collegio dei docenti d'intesa con la Direzione della Scuola. Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dalla Scuola ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola secondo le seguenti modalità: a) come permessi retribuiti anche conglobati; b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie; In presenza di effettive esigenze dell'utenza, laddove intervengano accordi formali tra i gestori ed il personale e/o le RSA/ RSU, possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro.
Art. 44 – Completamento orario
Il personale che avesse un orario inferiore alle ore previste all'art. 24, ha diritto al completamento del suo orario prima che si proceda a nuove assunzioni. Tale priorità, nel caso di più insegnanti nella medesima situazione, terrà conto del titolo abilitante specifico, anzianità di servizio e dei maggiori carichi di famiglia.
Art. 45 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
E' considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei giorni di festività nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile,1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre e Santo patrono). E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate, secondo quanto previsto dall'art.24. Per il personale docente ed educativo degli Asili Nido il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue. Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 180 ore annue. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le norme sul part-time. Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal Direttore o Coordinatore. Per ciascuna ora di lavoro ordinario, prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo viene corrisposta la seguente maggiorazione della quota oraria di retribuzione: - lavoro notturno 25%; - lavoro festivo 50%. Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, determinata come previsto dall'art. 21 maggiorata dalle seguenti percentuali: - lavoro straordinario diurno feriale 25%; - lavoro straordinario notturno 40%; - lavoro straordinario festivo 75%; - lavoro straordinario notturno-festivo 100%.
Art. 46 - Ferie
I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.
Compatibilmente alle esigenze della Scuola, le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività didattica.
La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.
Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso.
Le ferie sono irrinunciabili.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
|