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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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OBBLIGO FORMATIVO

Maggio 2002

Indice

1     L’Obbligo di frequenza di attività formative

2     La proposta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

3     Fasi procedurali

4     Allegati

n. 1 – Quadro Normativo

n. 2 - Attori, compiti e funzioni nel Sistema Formativo Integrato

n. 3 – Tracciato record del file contenente i dati sugli alunni

n. 3a – Tabella ordine/tipo scuola


 

1         L’Obbligo di frequenza di attività formative

Con l’articolo 68 della Legge n. 144 del 17.5.1999 i giovani hanno l’obbligo di proseguire la propria formazione fino al 18° anno di età. La Legge stabilisce che gli studenti possono assolvere tale obbligo scegliendo di proseguire il proprio percorso formativo sia nel sistema d’istruzione, sia in quello della formazione professionale di competenza regionale, sia nell’esercizio dell’apprendistato, anche attraverso percorsi integrati di formazione e di istruzione.

Per mettere i Servizi per l’impiego in condizione di offrire agli studenti attività di informazione e di orientamento adeguate alle loro scelte, il regolamento di attuazione dell’articolo 68 della Legge n. 144 (n. 257 del 12 luglio 2000) stabilisce che periodicamente le scuole comunichino a tali Servizi, anche per via telematica, i dati sugli alunni interessati all’obbligo formativo e le scelte di ognuno. Allo scopo di favorire le operazioni di raccolta previste per la conclusione del corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone una soluzione tecnica che riduce al minimo il carico di lavoro delle scuole; la soluzione consente inoltre agli Uffici Scolastici Regionali di svolgere un ruolo di riferimento per le istituzioni scolastiche e per le varie organizzazioni che, nei diversi contesti regionali, presiedono alle attività di raccolta. 

 

2         La proposta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Gli esiti delle riunioni tra rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e le indicazioni degli Uffici Scolastici Regionali hanno fornito al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca elementi utili a individuare una soluzione tecnica specifica per la raccolta dei dati sull’obbligo formativo.

Il Ministero propone di raccogliere da ogni scuola, attraverso il proprio Sistema informativo, i dati sugli alunni e di renderli disponibili alle Regioni, agli Enti Locali, alle Agenzie formative e ai Servizi per l’impiego. La proposta prevede la raccolta dei dati sugli alunni in un punto centralizzato dal quale i soggetti autorizzati (Regioni, Province, Direzioni Regionali e Uffici Provinciali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) possano prelevare le informazioni di loro competenza.

L’iniziativa si realizza attraverso una soluzione tecnica semplice, che prescinde dagli assetti dei vari contesti territoriali e dalle specificità con cui in ciascuna regione si decida di gestire il processo di raccolta e di distribuzione dei dati. Possono essere adottati, infatti, strategie, modelli organizzativi e flussi di comunicazione diversi per dare attuazione, nei vari ambiti regionali, alla normativa sull’obbligo formativo. La proposta del Ministero non modifica tali modelli organizzativi e comunicativi e non incide sui relativi flussi informativi.

La soluzione rappresenta una prima risposta alle nuove esigenze di raccolta e di diffusione dei dati sugli alunni postulate dalla normativa sull’obbligo formativo. In futuro sarà possibile integrare e perfezionare la proposta sulla base dei suggerimenti che potranno venire dai diversi soggetti impegnati nella raccolta.


3         Fasi procedurali

Di seguito vengono illustrate le fasi del processo di raccolta e vengono evidenziati i passi che gli Uffici Scolastici Regionali devono curare per svolgere al meglio il ruolo di raccordo tra l’ambito territoriale di competenza e il Sistema informativo del Ministero. Per ogni fase sono inoltre riportati alcuni suggerimenti utili agli Uffici Scolastici Regionali per definire, in collaborazione con gli altri enti presenti sul territorio, l’assetto organizzativo più adeguato al proprio contesto.

a)     Adesione

In tale fase l’Ufficio Scolastico Regionale provvede a organizzare il sistema di raccolta e di distribuzione delle informazioni attraverso i seguenti passi:

ü       concorda con Regioni ed Enti locali le modalità di scambio delle informazioni e l’organizzazione più adeguata per la raccolta  e la distribuzione dei dati;

ü       comunica in forma scritta al Servizio per l’automazione informatica e l’innovazione tecnologica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la volontà di partecipare all’iniziativa (oppure le modalità alternative individuate per svolgere la raccolta e la diffusione dei dati nel proprio contesto territoriale [1] );

ü       informa le scuole dell’iniziativa e cura la distribuzione agli istituti delle istruzioni e del tracciato record (cioè lo standard di comunicazione dei dati) predisposti dal Ministero;

ü       individua, in funzione delle modalità organizzative adottate nel proprio ambito territoriale, gli utenti da abilitare all’accesso alla base dati;

ü       distribuisce a questi ultimi le utenze [2] (identificativo utente e password), messe a disposizione dal Servizio per l’Automazione Informatica e l’Innovazione Tecnologica del Ministero, che consentono di collegarsi, attraverso il riconoscimento dell’identificativo e della password corrispondenti, alla base dati in cui vengono raccolte le notizie sugli alunni interessati all’obbligo formativo.

 

Suggerimenti organizzativi: gli Uffici Scolastici Regionali comunicano l’adesione all’iniziativa e concertano con le altre istituzioni locali (Regioni, Province…) l’organizzazione del processo di raccolta e di distribuzione dei dati. In tale organizzazione è fondamentale la funzione di governo e di coordinamento del processo di raccolta che può essere svolta da uno o più enti coinvolti nell’iniziativa - sia a livello provinciale sia a livello regionale - o da enti nati (come gli Osservatori scolastici) per la raccolta e la condivisione dei dati e delle informazioni nell’ambito del sistema scolastico locale.

 

b)     Predisposizione dei dati

Ogni scuola predispone, secondo il tracciato record illustrato nell’Allegato n. 3, un file di tipo testuale (con estensione .TXT) contenente i dati sugli alunni che nel 2002 compiono 15, 16 e 17 anni [3] . Il tracciato record indicato consente di raccogliere le informazioni sull’obbligo formativo sia dalle scuole che utilizzano SISSI [4] sia dalle scuole che non lo utilizzano e si propone quindi come standard di comunicazione. Le scuole che utilizzano SISSI potranno predisporre il suddetto file in maniera automatica sulla base delle informazioni presenti nella banca dati di SISSI.

 

Suggerimenti organizzativi:

ü     Per le scuole che NON utilizzano SISSI: è essenziale che si attengano fedelmente al tracciato record indicato nell’Allegato n. 3; tale tracciato costituisce, infatti, lo standard di colloquio tra i soggetti interessati all’obbligo formativo.

ü     Per le scuole che utilizzano SISSI: è essenziale che verifichino di aver inserito e aggiornato (nella base dati del pacchetto software) tutti i dati relativi ai campi che, nel tracciato record, risultano obbligatori.

ü     È fondamentale che tutte le scuole curino la qualità delle informazioni da fornire verificandone la correttezza e la completezza. Particolare attenzione va posta al corretto inserimento del codice fiscale, del comune di residenza e della data di nascita indicati per ogni alunno.

 


c)     Raccolta dei dati

Ciascuna scuola (istituto principale) comunica i propri dati (utilizzando il tracciato record standard o mediante una procedura automatica di estrazione dalla base dati di SISSI) presso un punto centralizzato tramite un’applicazione WEB fruibile attraverso la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; verifica inoltre, secondo modalità che saranno comunicate in un apposito documento indirizzato alle scuole, il buon esito dell’operazione di invio.

 

Suggerimenti organizzativi: entro la scadenza fissata le scuole comunicano, e in caso di errore correggono, i propri dati (in caso di invii successivi la scuola può decidere se sostituire o accodare le nuove informazioni alle precedenti).

È importante definire in modo preciso la tempistica delle attività di raccolta dei dati affinché tali attività si svolgano entro tempi adeguati allo svolgimento delle successive fasi di diffusione.

 

Nella fase di raccolta l’ente preposto al governo e al coordinamento del processo verifica che tutte le scuole abbiano completato l’invio delle informazioni ed effettua controlli sulla correttezza dei dati inseriti.

 

Suggerimenti organizzativi: per svolgere l’attività di verifica l’ente preposto al governo e al coordinamento del processo può consultare la stampa di riepilogo che il Sistema informativo del Ministero mette a disposizione. Per effettuare i controlli sulla correttezza dei dati comunicati dalle scuole può prelevare, attraverso una seconda applicazione WEB (fruibile sia attraverso la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sia attraverso Public Internet) e dopo opportuna autenticazione, i dati di competenza. I dati possono essere prelevati secondo criteri che consentono anche selezioni parziali: per regione, per provincia, per comune, per codice scuola. Infine, con l’ausilio dei software che riterrà più opportuni (che quindi non vengono forniti dal Sistema Informativo del Ministero) l’ente preposto al governo e al coordinamento del processo può svolgere tutti i controlli del caso: ad esempio, può confrontare i dati comunicati dalle scuole con le basi dati anagrafiche dei comuni di riferimento.

 


d)     Distribuzione dei dati

L’ente preposto al governo e al coordinamento del processo di raccolta, dopo aver verificato la completezza e la correttezza dei dati forniti dalle scuole, comunica a tutti gli enti interessati che si può dare inizio alla fase di distribuzione. Le attività di distribuzione possono essere svolte sia dallo stesso ente che ha coordinato la raccolta, sia dai diversi soggetti che, in ambito regionale, sono stati abilitati al prelievo dei dati. Nel primo caso l’ente che presiede al coordinamento scarica i dati, tramite l’applicazione WEB già indicata nel punto precedente (applicazione fruibile sia attraverso la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sia attraverso Public Internet), e li distribuisce agli uffici competenti; nel secondo caso i soggetti abilitati, dopo opportuna autenticazione, prelevano direttamente i dati di loro competenza dal data base centrale:

Ø     via Intranet:       Direzioni Regionali e Uffici Provinciali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ø     via Internet:       gli altri soggetti [5] .

Attenzione:  La soluzione identificata non prevede la distribuzione a livello periferico di alcun componente hardware/software aggiuntivo rispetto alla dotazione attuale.


Figura 1 – Schema del processo di raccolta e di distribuzione dei dati


4         Allegati

n. 1 – Quadro Normativo

RIFERIMENTO

NORMATIVO

DESCRIZIONE

Legge n.9/99

Eleva l’obbligo di istruzione fino al compimento del 15° anno di età

Decreto Interministeriale  n.323 del 9.8.1999

Dà attuazione all’elevamento dell’obbligo di istruzione

Legge n. 144/99 art. 68

Introduce l’obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno di età

D.P.R. n. 257 del 12/7/2000

Dà attuazione all’art. 68 della L. n. 144/99

Legge n. 30/2000

Ridefinisce complessivamente l’architettura del sistema scolastico italiano, passando dagli attuali tre cicli a due cicli costituiti rispettivamente dalla scuola primaria della durata di 7 anni e dalla scuola secondaria quinquennale

Legge 144/99 art.69

Prevede, attraverso un processo di progettazione e concertazione fra istituzione e parti sociali, l’avvio di una offerta di formazione tecnica e professionale superiore (IFTS) con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali e del mondo del lavoro nel governo del sistema

Legge n. 196 del 24 giugno 1997 - articoli 16  e 18

Interpreta le istanze di rinnovamento della formazione professionale scaturite dal dialogo sociale e delinea le premesse e le linee generali per la riforma complessiva della stessa formazione professionale:

Ø       art. 16, contiene importanti modifiche alla disciplina dell’apprendistato, tese a rilanciare lo strumento come canale formativo non più limitato al recupero di giovani fuoriusciti dal sistema scolastico senza alcuna qualificazione, ma utile a sostenere l’inserimento dei giovani sul mercato del lavoro. Con questo articolo si è avviato un complesso processo di costruzione di un nuovo canale di formazione esterna per l’apprendistato, che impegna Regioni e parti sociali nella costruzione di modelli di programmazione e gestione (cfr. DM 8.04.99; DM n. 179/99; DM n. 357/99; DM 22/2000);

Ø       art. 18, viene incontro alle esigenze da tempo auspicate di una regolamentazione normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento che si vanno ormai generalizzando all’interno sia dei percorsi scolastici sia della formazione professionale (cfr. DM 142/98).

Accordo Stato – Regioni del 18 febbraio 2000

Pone le premesse per la regolamentazione attuativa  relativa ai temi contenuti nell’art. 17 della L. 196/97


 

RIFERIMENTO

NORMATIVO

DESCRIZIONE

Legge n. 59 del 1997

Avvia il processo di decentramento dell’intervento pubblico (è designata anche come “Legge Bassanini”).

Il sistema di attribuzione delle deleghe a livello locale prevede il conferimento alle Regioni del ruolo di organizzazione, programmazione e controllo, mentre alle Province quello di erogatore dei servizi sul territorio; tuttavia la riforma dei servizi per l’impiego, non identifica, in questa fase iniziale, un modello di gestione univoco, ma attribuisce a ciascuna Regione il compito di delineare un proprio disegno.

D.P.R. n. 275 del 8.3.1999,

Dà attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche

Decreto legislativo n. 112/98

Delega alle Regioni, fra le altre cose,  la programmazione dell’offerta formativa integrata e completa il trasferimento delle competenze in materia di formazione professionale (Norma attuativa della legge Bassanini)

Decreto legislativo n. 469/97

Trasferisce alle Regioni e agli altri Enti Locali i compiti in materia di mercato del lavoro (Norma attuativa della legge Bassanini)

(da: “Attuazione dell’obbligo formativo nell’a.s. 2000-2001: indicazioni operative per le scuole – Ministero della Pubblica Istruzione – Roma, novembre 2000”)

 

Per completare il Quadro Normativo occorre fare riferimento anche alle seguenti due Circolari Ministeriali:

ü       Circolare Ministeriale n. 109 del 7 Aprile 2000 - Obbligo Formativo, ex Art. 68 L.144/99 - Obbligo di frequenza di attività formative;

ü       Circolare Ministeriale n. 3 del 5 Gennaio 2001 - Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2001/2002 - Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2000/2001.


n. 2 - Attori, compiti e funzioni nel Sistema Formativo Integrato

SOGGETTI

COMPITI/FUNZIONI

REGIONI, PROVINCE DELEGATE E COMUNI

 

Ø       Regolamentano i tempi e le modalità di comunicazione - tra scuole, agenzie formative e servizi per l’impiego - delle informazioni relative ai giovani soggetti all’obbligo formativo che abbandonano il percorso;

Ø       Disciplinano la costituzione delle banche dati;

Ø       Disciplinano le modalità di scambio di informazioni fra i diversi soggetti preposti all’obbligo, per favorire l’orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa.

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA

Ø       D’intesa con la Regione, promuove con le Province gli interventi da assumere a livello territoriale per favorire e sostenere le iniziative di informazione e orientamento e gli altri interventi necessari per la piena attuazione dell’obbligo formativo, con particolare riguardo ai passaggi tra i sistemi e al riconoscimento dei crediti nel quadro del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ø       Promuovono, in collaborazione con i centri di formazione professionale, incontri di informazione e orientamento per gli studenti che compiono nell’anno successivo il 15° anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli previsti;

Ø       Comunicano ai servizi per l’impiego informazioni su:

ü     gli studenti che compiono nell’anno successivo il quindicesimo anno di età, con l’indicazione del percorso scolastico seguito;

ü     le scelte formulate, all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico successivo, dagli studenti soggetti all’obbligo formativo e i nominativi di coloro che non hanno formulato alcuna scelta;

ü     i nominativi degli studenti che hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che, in base alla scelta di cui sopra, intendono passare al sistema della formazione professionale, di quelli che hanno cessato di frequentare l’istituto prima del 15 marzo;

Ø       concordano con i servizi per l’impiego, e con l’ente locale competente, le modalità di reciproca collaborazione ai fini della tenuta dell’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico;

Ø       progettano e realizzano percorsi formativi integrati, secondo le tipologie seguenti:

ü     percorsi con integrazione curricolare, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;

ü     percorsi con arricchimento curricolare, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.


 


SOGGETTI

COMPITI/FUNZIONI

AGENZIE FORMATIVE

Ø       Informano i servizi per l’impiego sui giovani che abbandonano il percorso formativo intrapreso, secondo la modalità di regolamentazione stabilita dalle regioni, dalle province delegate e dai comuni;

Ø       Strutturano percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, anche mediante le attività di tirocinio;

Ø       Sviluppano misure di accompagnamento finalizzate a favorire l’inserimento professionale nel contesto lavorativo locale;

Ø       svolgono verifiche in itinere e finali per accertare il conseguimento delle competenze.

SERVIZI PER L’IMPIEGO

Ø       Predispongono un’anagrafe regionale contenente i dati dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico;

Ø       Organizzano apposite banche dati contenenti rispettivamente i curricola dei giovani che desiderano assolvere l’obbligo formativo in apprendistato e le richieste di assunzione delle imprese;

Ø       Scambiano informazioni con gli assessorati alla formazione, le agenzie formative e le scuole per favorire l’orientamento dei giovani e la predisposizione di una adeguata offerta formativa;

Ø       Convocano, per un colloquio di informazione e orientamento, i giovani soggetti all’obbligo formativo che abbiano comunicato l’intenzione di abbandonare il percorso scolastico o formativo, oppure abbiano cessato di frequentare la scuola e le attività formative;

Ø       Nominano un tutor al fine di personalizzare l’intervento orientativo dei giovani, di eseguire il monitoraggio del percorso formativo intrapreso, di contattare, ove necessario, le famiglie o attivare altri servizi di intervento sociale.

(da: “Attuazione dell’obbligo formativo nell’a.s. 2000-2001: indicazioni operative per le scuole – Ministero della Pubblica Istruzione – Roma, novembre 2000”)


n. 3 – Tracciato record del file contenente i dati sugli alunni

Dato

Formato

Lun.

Descrizione

Campo [6]

Obbligatorio

ai fini della raccolta

dei dati sull’Obbligo

Formativo

(Sì/No)

Istruzioni per la compilazione

Tipo scuola

Alfanumerico

5

È il tipo di scuola

No

Il campo non è obbligatorio.

Indica se la scuola che sta eseguendo gli invii è statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

I valori ammessi sono:

PAREG =  scuola pareggiata;

LEGRI =   scuola legalmente riconosciuta;

STATA=  scuola statale (per le scuole che non utilizzano SISSI);

Valore previsto dal programma SISSI (per le scuole che lo utilizzano).

Codice scuola

Alfanumerico

10

È il codice meccanografico della scuola

Il campo è obbligatorio.

Indica il codice meccanografico della scuola che l’alunno sta frequentando.

Per le scuole statali è riportato sui bollettini ufficiali delle scuole; per le scuole non statali si consiglia di fare riferimento all’ufficio scolastico provinciale.

Ordine scuola

Alfabetico

2

È l’ordine di scuola

No

Il campo non è obbligatorio.

Indica l’ordine scuola (Cfr. Allegato 3a).

Tale campo, per chi non utilizza SISSI, deve essere lasciato  in bianco.

Denominazione

Alfanumerico

Max 50

È la denominazione della scuola

Il campo è obbligatorio.

Indirizzo

Alfanumerico

Max 50

È l’indirizzo della scuola

No

Il campo non è obbligatorio.

Comune

Alfanumerico

4

È il codice che identifica il comune nel quale si trova la scuola

No

Il campo non è obbligatorio.

Il codice è quello utilizzato dal Ministero delle Finanze.

Provincia

Alfabetico

2

È la sigla della provincia nella quale si trova la scuola

No

Il campo non è obbligatorio.

Telefono

Alfanumerico

Max 16

È il numero di telefono della scuola

Il campo è obbligatorio per agevolare i contatti con la scuola che ha fornito le informazioni.

Fax

Alfanumerico

Max 16

È il numero di fax della scuola

No

Il campo non è obbligatorio.

E-mail

Alfanumerico