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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA BIS    

composto dai signori Magistrati:

Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente

Consigliere Giulio AMADIO - correlatore

Consigliere Antonio AMICUZZI - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 12106/2002

sul ricorso n. 12137 del 2001 proposto da (…);

CONTRO

il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica,

il PROVVEDITORATO agli STUDI di LECCE, in persona del titolare dell'Ufficio pro tempore,

la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente in carica, non costituiti in giudizio;

e nei confronti

(…) non costituiti in giudizio;

di (…);

con l'intervento

di (…);

per l'annullamento

delle graduatorie provinciali permanenti dei docenti aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di I e II grado (per le classi di concorso A029, A050, A051, A052, A346), riformulate dal Provveditore agli Studi di Lecce, in applicazione del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, e pubblicate con decreto n. 18723/II/1C4 del 12.7.2001, nella parte in cui la integrazione delle già esistenti graduatorie base è stata effettuata in due distinti scaglioni (in ordine di precedenza tra di loro), nonché nella parte in cui vengono assegnate alle ricorrenti posizioni deteriori per essere stati valutati con punteggio dimezzato (rispetto a quello attribuito al servizio reso nelle scuole statali) i servizi di insegnamento prestati nelle scuole non statali;

della C.M. n. 117 del 6.7.2001, nella parte in cui sono state impartite istruzioni operative del predetto D.L. n. 255 del 2001;

ciò previa declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, degli artt. 1 e 2 del citato D.L. n. 255 del 2001, convertito in L. 20 agosto 2001, n. 333;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il "controricorso" di (…);

Visto l'atto di intervento di Saudelli Sauro ed altri, in epigrafe indicati;

Vista la memoria prodotta dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Vista la ordinanza presidenziale 25 gennaio 2002 n. 54;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 14.10.2002, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 18/19/20/22.10.2001, depositato il 25/31.10.2001, la ins. (…) ed altri consorti in lite, in epigrafe indicati, docenti non di ruolo, in possesso di abilitazione all'insegnamento o di idoneità in concorsi a cattedre, che hanno insegnato anche in scuole non statali, hanno impugnato le graduatorie provinciali permanenti dei docenti aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di I e II grado (per le classi di concorso A029, A050, A051, A052, A346), riformulate dal Provveditore agli Studi di Lecce, in applicazione del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, e pubblicate con decreto n. 18723/II/1C4 del 12.7.2001, nella parte in cui la integrazione delle già esistenti graduatorie base è stata effettuata in due distinti scaglioni (in ordine di precedenza tra di loro), nonché nella parte in cui vengono assegnate alle ricorrenti posizioni deteriori per essere stati valutati con punteggio dimezzato (rispetto a quell o attribuito al servizio reso nelle scuole statali) i servizi di insegnamento prestati nelle scuole non statali; inoltre hanno impugnato la C.M. n. 117 del 6.7.2001, nella parte in cui sono state impartite istruzioni operative del predetto D.L. n. 255 del 2001. Ciò previa declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, degli artt. 1 e 2 del citato D.L. n. 255 del 2001, convertito in L. 20 agosto 2001, n. 333.

A sostegno del gravame le deducenti -premesso che sono state, a seguito della emanazione delle disposizioni prima indicate, inserite (ad eccezione della (…), che è stata inclusa in fascia prioritaria) nell'ultimo segmento (II scaglione) delle graduatorie permanenti, così come riformulate in osservanza alle disposizioni normative del 2001 prima indicate, e che per il servizio prestato nelle scuole non statali sono stati ad esse assegnati solo 6 punti per ogni anno (e non 12 punti come agli insegnanti nelle scuole statali)- hanno dedotto il seguente, complesso, motivo:

1.- Illegittimità costituzionale, in parte qua, degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 255 del 2001, così come convertito in L. n. 333 del 20 agosto 2001. Illegittimità derivata.

Dopo che questo T.A.R. ha annullato il D.M. 27.3.2000 n. 123 ed il D.M. 18.5.2000, di attuazione della L. n. 124 del 1999 (che ha istituito una graduatoria permanente periodicamente aggiornabile ed ha regolato la prima integrazione della stessa), riconoscendo che l'elencazione delle categorie contenuta in detta legge ha, contrariamente a quanto sostenuto nel citato D.M. n. 123 del 2000, mero valore enumerativo, le disposizioni di cui alla L. n. 124 del 1999 sono state interpretate, con D.L. n. 255 del 2001, poi convertito in L. n. 333 del 2001, nel senso che in sede di prima integrazione delle graduatorie due categorie di personale docente avevano titolo all'inserimento in coda alle stesse, in ordine di priorità, ed é stato, altresì, disposto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie siano valutati nella stessa misura prevista per il servizio svolto nelle scuole statali, ma solo a far tempo dall'1.9.2000.

Come fatto rilevare dalla Commissione Affari Costituzionali all'atto della emanazione del parere emesso in sede di conversione del D.L. n. 255 del 2001, con l'art. 1 di questo sono state qualificate come interpretative dell'art. 2, commi I e II della L. n. 124 del 1999 disposizioni che invece hanno introdotto nell'ordinamento legislativo relativo all'accesso in ruolo del personale docente (e per la sola scuola materna, elementare e media) il sistema degli scaglioni (non previsti da detta legge o dalle norme che essa modificava, ma da regolamenti attuativi di essa, emanati pur in presenza di un parere contrario della Sezione atti normativi del Consiglio di Stato e poi annullati da questo T.A.R.).

Tanto comporta irragionevole disparità di trattamento tra i docenti in servizio presso le sopra citate scuole e quelli che prestano la loro attività presso i Conservatori e le Accademie (riguardo ai quali permane la previsione di una graduatoria unitaria), con violazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo rinvenibile né nel sistema normativo né nella situazione di fatto implicata alcun ragionevole motivo giustificante detta disparità, che azzera l'efficacia selettiva dei concorsi per esami con riguardo ai docenti delle scuole materne, elementari e medie, mantenendola, invece, per i docenti dei Conservatori e delle Accademie.

La deviazione posta in essere della funzione del decreto legge, che è stato in realtà utilizzato per sostituire al pendente giudizio sulla controversia in materia ed "alla chiarificazione dei dubbi dell'Amministrazione realizzata in sede consultiva" il "voluto del governo", comporta inoltre violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (essendo stata perpetuata all'infinito la situazione attuale che impedisce l'accesso all'insegnamento dei laureati che superano i concorsi per esami, così peggiorando la qualità dell'insegnamento), nonché degli artt. 100, 101 e 103 della Costituzione (che riservano ai giudizi la funzione della soluzione delle controversie ed al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativa la funzione di rendere giustizia, tutelando diritti ed interessi dei cittadini).

Le disposizioni regolamentari annullate dal Giudice amministrativo, invece di essere modificate nel senso indicato da questo e dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato, sono state illegittimamente trasfuse in un decreto legge, così violando, non solo le norme costituzionali in precedenza indicate, ma anche il non modificato art. 2, III c., della L. n. 124 del 1999, che ha riservato ad un regolamento ministeriale la determinazione delle modalità di prima integrazione delle graduatorie permanenti.

La esecuzione delle decisioni al riguardo di questo T.A.R. e la conformazione al parere della suddetta Sezione consultiva del 28.8.2000 non avrebbe, peraltro, comportato alcuna gravosa e lunga procedura, atteso che sarebbe stato sufficiente modificare il decreto ministeriale attuativo della L. n. 124 del 1999 studiando le modalità ed i tempi adatti (il Provveditore agli Studi di Lecce ha potuto accorpare la III e IV fascia in soli sei giorni); manifestamente non esisteva quindi l'urgenza giustificante l'adozione di un decreto legge in materia ed è stato violato il dovere legale di provvedere con D.M., reiterando illegittimità ed eccedendo dai poteri del Governo (è stata invasa la sfera riservata al Giudice ed è stata trascurata la funzione consultiva, tutelate dalla Costituzione) con violazione degli artt. 77, 100 e 103, nonché, nel merito, degli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

Al momento dell'approvazione del D.L. n. 255 del 2001 non era ravvisabile nel testo della L. n. 124 del 1999 alcuna disposizione giustificativa della deteriore valutazione del servizio svolto presso le scuole non statali, sicché al III comma dell'art.1 di detto D.L., che ha disposto che nella fase di prima integrazione delle graduatorie gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni previsti, con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa al pregresso regolamento, sono estensibili le censure di incostituzionalità in precedenza indicate.

Inoltre dall'intervento del 20.7.2001 del Ministro della Pubblica Istruzione presso la Camera dei deputati si evince che la determinazione di mantenere per il passato la valutazione dimezzata del servizio svolto presso scuole non statali, come indicata nella tabella allegata al pregresso D.M., annullata sul punto dal T.A.R. Campania, è stata adottata solo per evitare la ridefinizione delle posizioni in graduatoria dei concorrenti e per utilizzare subito le stesse, con violazione dei principi di cui agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.

Infine il II comma dell'art. 2 di detto D.L. n. 255 del 2001, nella parte in cui prevede che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie siano valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali solo dall'1.9.2000, viola gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, perché, tenuto conto che la L. n. 62 del 2000 riconosce la parità a tutte le scuole che ne fanno richiesta avendone i requisiti, viene introdotta una differenziata valutazione del servizio prestato nelle scuole non statali (pur essendo queste del tutto simili e comunque derivate da quelle legalmente riconosciute), fissando come anno scolastico a quo per la valutazione del servizio quello del 2000/2001, pur richiedendo la norma che i concorrenti richiedano l'aggiornamento del punteggio attraverso una nuova valutazione di tutti i titoli, anche di servizio, già posseduti e senza alcun sbarramento temporale nel loro conseguimento.

Con atto depositato il 15.11.2001 hanno presentato "controricorso" gli insegnanti (…), cui il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato, nonché (…), che hanno eccepito la inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dei decreti di nomina e dei contratti e per mancata notifica di esso a tutti i docenti inseriti in seconda fascia, nonché ne hanno dedotto la infondatezza nel merito, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 25 gennaio 2002 n. 54 il Presidente della Sezione ha autorizzato le parti ricorrenti a provvedere alla integrazione del contraddittorio.

Con atto notificato il 28/29.1.2002, depositato il 9.2.2002, sono intervenuti in giudizio, ad opponendum, gli insegnanti (…) ed altri (in epigrafe indicati), docenti abilitati con servizio prestato in scuole statali, inseriti nel primo scaglione delle graduatorie permanenti, che hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività e per conflitto di interessi tra ricorrenti, nonché ne hanno dedotto la infondatezza nel merito, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.

Con memoria depositata il 26.9.2002 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 14.10.2002, nel corso della quale il legale delle ricorrenti ha precisato che la ins. (…) ha interesse solo all'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non è attribuito punteggio pieno per il servizio reso nelle scuole non statali a far tempo dalla sua effettiva prestazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame alcuni docenti non di ruolo in possesso di abilitazione all'insegnamento o di idoneità in concorsi a cattedre, che hanno insegnato anche in scuole non statali, hanno impugnato le graduatorie provinciali permanenti dei docenti aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di I e II grado (per varie classi di concorso), riformulate dal Provveditore agli Studi di Lecce (in applicazione del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, convertito in L. 20 agosto 2001, n. 333) e pubblicate con decreto n. 18723/II/1C4 del 12.7.2001, nella parte in cui la integrazione delle già esistenti graduatorie base è stata effettuata in due distinti scaglioni (in ordine di precedenza tra di loro), nonché nella parte in cui sono state assegnate alle ricorrenti posizioni deteriori, per essere stati valutati con punteggio dimezzato (rispetto a quello attribuito al servizio reso nelle scuole statali) i servizi di insegnamento prestati nelle scuole no n statali; hanno impugna to inoltre la C.M. n. 117 del 6.7.2001, nella parte in cui sono state impartite istruzioni operative del predetto D.L. n. 255 del 2001. Ciò previa declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, degli artt. 1 e 2 del citato D.L. n. 255 del 2001, convertito in L. 20 agosto 2001, n. 333.

2.- Innanzi tutto il Collegio deve esaminare la ammissibilità della costituzione in giudizio degli insegnanti (…), effettuata con "controricorso" depositato il 15.11.2001 (unitamente alla ins. (…), cui il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato), che sono da considerare, stante la mancata pregressa notifica agli stessi del ricorso, sostanziali intervenienti, non rivestendo la qualità di controinteressati in senso processuale, pur se astrattamente controinteressati sostanziali (T.A.R. Veneto sez. I, 30 luglio 1992 n. 306).

Rileva il Collegio che sarebbe da valutare inammissibile, ai sensi degli artt. 22, comma 2, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 38 del D.P.R. 17 agosto 1907 n. 642, l'atto di intervento in giudizio non notificato a tutte le parti del processo, ma proposto mediante il mero deposito di memoria, potendo solo il controinteressato evocato in giudizio mediante notifica del ricorso costituirsi in tale maniera.

E' tuttavia da considerare anche che il principio di cui al comma III dell'art. 156 c.p.c. (per il quale il conseguimento dello scopo cui l'atto è preordinato ne sana la nullità) trova piena applicazione nel processo amministrativo, sicché ritiene il Collegio di non dovere dichiarare la inammissibilità (anche in applicazione del principio di economicità del giudizio) di dette costituzioni dopo che, con ordinanza 25 gennaio 2002 n. 54, il Presidente di questa Sezione ha autorizzato le parti ricorrenti a provvedere alla integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami, che risulta essere stata poi effettuata, con conseguente insorgenza in capo a detti sostanziali intervenienti della qualità di veri e propri controinteressati; ciò tanto più in quanto la spontanea costituzione in giudizio dei controinteressati è da ritenere idonea a sanare il difetto di notifica ad essi del ricorso (Consiglio Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2000, n. 721).

3.- In secondo luogo va verificata la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei decreti di nomina e dei contratti e per mancata notifica di esso a tutti i docenti inseriti in seconda fascia, contenute in detto "controricorso", nonché di quelle di inammissibilità per tardività del gravame e per conflitto di interessi tra ricorrenti, contenute nell'atto di intervento in giudizio ad opponendum effettuato dagli (…) ed altri docenti abilitati con servizio prestato in scuole statali, inseriti nel primo scaglione delle graduatorie permanenti.

3.1.- Il Collegio con riguardo alla prima di dette eccezioni premette che, affinché tra due provvedimenti amministrativi si instauri il nesso di presupposizione necessaria, occorre che i rispettivi effetti giuridici siano a loro volta collegati, in modo da configurare il provvedimento presupposto atto idoneo ad incidere nella fase di formazione e di perfezione dell'efficacia del provvedimento conseguenziale, con un collegamento non già meramente occasionale, bensì genetico, cioè tale da connotare il primo atto come quello che giustifica e delimita la produzione degli effetti di quello che lo segue. Solo a questa condizione si può applicare la regola che consente, quale automatica conseguenza dell'annullamento dell'atto presupposto, l'automatica caducazione dell'atto conseguenziale, con esenzione del ricorrente dall'impugnazione espressa di quest'ultimo (Consiglio Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 672).

Nel caso di specie, in cui sono state impugnate graduatorie di merito, per il carattere conseguenziale e meramente attuativo rivestito - rispetto a detti atti - dai provvedimenti di concreta assunzione dei vincitori, la mancata impugnazione di questi non può rappresentare un condivisibile elemento di improcedibilità del gravame (T.A.R. Calabria, Sez. Catanzaro, 5 settembre 1995, n. 862).

A tanto consegue la impossibilità di favorevole apprezzamento della eccezione in esame.

3.2.- Osserva poi il Collegio, con riguardo alla eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica a tutti i controinteressati, che, nel caso di impugnativa di graduatoria concorsuale, qualora siano ivi dedotte censure che, ove fondate, travolgerebbero l'intera graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati, mentre, in presenza di motivi che, se fondati, determinerebbero solamente la modifica dell'ordine di graduatoria, esso deve essere notificato a tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore; la mancata osservanza di tale onere comporta l'inammissibilità del ricorso, evitabile solo con la notifica dell'impugnativa ad almeno un controinteressato e la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 1991 n. 225).

Nel caso di specie il ricorso è stato notificato a cinque controinteressati ed è stata poi disposta, con ordinanza presidenziale 25 gennaio 2002 n. 54, la integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti controinteressati, che risulta eseguita, sicché la eccezione in esame non può essere positivamente valutata.

3.3.- Il Collegio non condivide, infine, la eccezione di inammissibilità del gravame per impugnazione delle graduatorie di cui trattasi oltre il termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione o dalla piena conoscenza di esse, formulata nell'assunto che era rilevante la pubblicazione delle stesse del 12.7.2001 solo con riguardo alla terza ed alla quarta fascia, mentre tanto non aveva alcun rilievo rispetto alla prima e seconda fascia (che costituiscono atti amministrativi distinti e pubblicabili in tempi diversi e che sono rimaste immutate dalla pubblicazione avvenuta l'8.4.2001), e che non era in alcun modo rilevante la impugnazione della circolare n. 117 del 6.7.2001, che non ha modificato, ma confermato, le posizioni degli inclusi in prima e seconda fascia.

Va osservato, infatti, in proposito che, indipendentemente dal "nomen iuris" e dalle formulazioni impiegate, e' meramente confermativo -e come tale non impugnabile autonomamente- solo l'atto amministrativo identico al precedente quanto ad oggetto, competenza, forma e contenuto, che non abbia comportato nuova istruttoria, nuova valutazione di fatti, norme e circostanze, nuova ponderazione degli interessi in gioco e riesame della questione alla luce di diversi elementi (T.A.R. Friuli V.G., 31 maggio 2001, n. 325), essendosi in tal caso la amministrazione limitata a constatare che le ragioni poste a base della adozione del precedente atto erano state già esaminate e ponderate in quel procedimento.

Al contrario, si è in presenza di atto nuovo, non meramente confermativo e quindi autonomamente impugnabile, allorché la amministrazione, anziché limitarsi ad una constatazione di fatto, inizi un vero e proprio procedimento di riesame di un precedente provvedimento -valutando e ponderando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti al procedimento, acquisendone di nuovi (se del caso)- e poi pervenga alle stesse conclusioni cui era addivenuta precedentemente, ma come risultato di una nuova valutazione comparativa degli interessi acquisiti nel procedimento (T.A.R. Puglia, Sez. I, Lecce, 29 gennaio 2000, n. 607).

E', quindi, pienamente ammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento di conferma di altro precedente, quando l'amministrazione e' pervenuta alle medesime conclusioni già raggiunte solo dopo aver riesaminato i presupposti di fatto e di diritto della propria precedente decisione (Consiglio Stato, Sez. IV, 20 luglio 1998, n. 1097).

Nel caso di specie è da ritenersi, sulla base degli esposti principi, tempestiva la impugnazione delle graduatorie nel loro complesso, effettuata nei termini di legge dalla pubblicazione delle stesse effettuata il 12.7.2001, anche se con esse sono state apportate variazioni solo alla terza e la quarta fascia, essendo stata la conferma delle posizioni di prima e seconda fascia effettuata dopo controverso riesame dei presupposti di diritto posti a base delle precedenti pubblicazioni delle graduatorie, anteriori alla emanazione delle sentenze al riguardo di questo T.A.R. e della emanazione della L. n. 333 del 2001, quindi con provvedimenti non meramente confermativi di precedenti e perciò autonomamente impugnabili.

3.4.- Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso per contemporanea esposizione di posizioni tra loro incompatibili (per essere inclusa la insegnante Maggio Rossella in fascia prioritaria ed in quanto tale avente interesse, contrario a quello degli altri ricorrenti, al mantenimento della distinzione della graduatoria in scaglioni) osserva il Collegio che la stessa non può essere favorevolmente apprezzata, avendo il legale della docente suddetta, nel corso della pubblica udienza del 14.10.2002, precisato che essa ha interesse all'annullamento degli atti impugnati solo nella parte in cui non le è stato attribuito punteggio pieno per il servizio reso nelle scuole non statali a far tempo dalla sua effettiva prestazione, con emendatio libelli pienamente ammissibile e ostativa all'accoglimento della eccezione in esame.

4.- Nel merito va osservato che, con l'unico, complesso, motivo di ricorso è stata sostanzialmente prospettata la illegittimità costituzionale, in parte qua, degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 255 del 2001, così come convertito in L. n. 333 del 20 agosto 2001, ed è stata dedotta la illegittimità derivata delle graduatorie impugnate, formulate in modo uniforme alle disposizioni ivi contenute.

4.1.- Deducono al riguardo, in primo luogo, le ricorrenti che, dopo che questo T.A.R. ha annullato con diverse sentenze nel corso dell'anno 2002 (tra le altre: sent. n. 4731-02) il D.M. 27.3.2000 n. 123 ed il D.M. 18.5.2000 n. 146, di attuazione della L. n. 124 del 1999 (che ha istituito una graduatoria permanente periodicamente aggiornabile ed ha regolato la prima integrazione della stessa), riconoscendo che l'elencazione delle categorie contenuta in detta legge ha, contrariamente a quanto sostanzialmente sostenuto nel citato D.M. n. 123 del 2000, mero valore enumerativo, le disposizioni di cui alla L. n. 124 del 1999 sono state interpretate, con D.L. n. 255 del 2001, poi convertito in L. n. 333 del 2001, nel senso che in sede di prima integrazione delle graduatorie due categorie di personale docente avevano titolo all'inserimento in coda alle stesse in ordine di priorità, disponendo altresì che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie siano valutat i nella stessa misura pr evista per il servizio prestato nelle scuole statali, ma solo a far tempo dall'1.9.2000. Come fatto rilevare dalla Commissione Affari Costituzionali all'atto della emanazione del parere emesso in sede di conversione del D.L. n. 255 del 2001, con l'art. 1 di questo sono state qualificate come interpretative dell'art. 2, commi I e II della L. n. 124 del 1999 disposizioni che invece introducono ex novo nell'ordinamento legislativo relativo all'accesso in ruolo del personale docente (e per la sola scuola materna, elementare e media) il sistema degli scaglioni (non previsti da detta legge o dalle norme che essa modificava, ma da regolamenti attuativi di essa, emanati pur in presenza di parere contrario della Sezione atti normativi del Consiglio di Stato e poi annullati da questo T.A.R.).

Osserva in proposito il Collegio che con la L. n. 124 del 1999 sono state profondamente modificate le modalità di reclutamento del personale della scuola, sopprimendo i concorsi per soli titoli, sostituiti da graduatorie permanenti, periodicamente aggiornate con l'ingresso degli abilitati dell'ultimo concorso e con valutazione dei titoli maturati dagli iscritti; è stata anche dettata una disciplina transitoria per la prima integrazione delle graduatorie stesse, contenente l'indicazione delle categorie destinatarie.

Con D.M. n. 123 del 27.3.2000 l'Amministrazione ha regolato detta prima integrazione delle graduatorie, suddividendole, diversamente che per i docenti dei Conservatori e delle Accademie, in scaglioni o fasce (nell'evidente convinzione che detta indicazione avesse valore seriale e non enumerativo); inoltre con la tabella di valutazione annessa a detto D.M. è stata prevista la attribuzione di un punteggio per il pregresso insegnamento nelle scuole non statali pari alla metà di quello attribuito per l'insegnamento nelle scuole statali.

Questa Sezione con reiterate sentenze al riguardo (tra le altre: sent. n. 4731-02, cit.) ha evidenziato che nella legge 124 del 1999 non è rinvenibile traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno.

Unica eccezione: l'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999, secondo cui le graduatorie permanenti sono utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270.

La ragione della deroga è individuabile nella circostanza che, riferendosi a graduatorie consolidate da antica data, i docenti in esse inseriti e pertanto utilizzabili sono già in servizio da tempo. Indubbiamente trattandosi di graduatorie che vanno periodicamente aggiornate il Tribunale ha ritenuto che avrebbe dovuto prevedersi che ogni aggiornamento comportasse non soltanto l'inserimento dei soggetti che avessero maturato successivamente il loro titolo all'insegnamento, ma anche l'aggiornamento dei punteggi attribuiti ai soggetti già inseriti nella graduatoria attraverso la valutazione dei titoli nel frattempo conseguiti, tanto più che il terzo comma dell'art. 401 del T.U. (D. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297) prevede la salvaguardia delle posizioni di coloro che sono già inclusi nella graduatoria. Ma tale salvaguardia non poteva estendersi sino a trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce), pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A.

Di conseguenza, secondo la Sezione, non si poteva legittimamente distinguere la graduatoria in fasce e non potevano porsi in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a quelli che, con un punteggio inferiore, avevano diritto ad essere collocati in fasce precedenti, sia perché ciò non era previsto dalla L. 124/99, che così era stata violata, sia poiché tanto avrebbe comportato contrasto con vari principi costituzionali.

Successivamente alla pubblicazione di dette sentenze, con l'art. 1, I c., del D.L. 2001, n. 255, convertito in L. 2001 n. 333, è stato stabilito che: le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigor e della predetta legge n. 124 del 1999; b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

Con lo stesso articolo, II c., è stato previsto che: le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto 27 marzo 2000, n. 123 del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "regolamento" si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

Al successivo comma II bis del citato articolo è stato statuito che: ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

Al seguente comma III del detto art. 1 del D.L. 2001, n. 255, convertito in L. 2001 n. 333, è stato stabilito che: nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento.

Al IV comma dell'articolo sopra citato è stato previsto che: la graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002.

Tanto premesso rileva il Collegio che, se è noto che, normalmente, è la norma avente natura interpretativa che può avere efficacia retroattiva (soggetta, tra gli altri, al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico), nel caso di specie, tuttavia, non e' affatto decisivo verificare, ai fini del giudizio di costituzionalità richiesto in ricorso, se l'art. 1 della L. n. 333 del 2001 sia una norma a carattere effettivamente interpretativo, ovvero sia una norma innovativa ad efficacia retroattiva; ciò in quanto il legislatore ordinario (nel rispetto del limite previsto dall'art. 25 Costituzione relativamente alla legge penale) può comunque emanare norme anche non interpretative con efficacia retroattiva, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Corte Costituzionale, 11 giugno 1999, n. 229). < /P>

E', infatti, irrilevante, nel giudizio di costituzionalità, verificare se una norma abbia carattere interpretativo ovvero abbia portata innovativa con efficacia retroattiva, perché in entrambi i casi la legge è pur sempre soggetta al controllo di conformità al canone generale di ragionevolezza, particolarmente stringente in quanto riferito alla certezza dei rapporti preteriti ed al legittimo affidamento dei soggetti interessati (Corte Costituzionale, 23 dicembre 1997, n. 432).

Nel caso che occupa il legislatore, introducendo l'art. 1 della L. n. 333 del 2001 con efficacia retroattiva, non ha, in primo luogo, superato il limite della ragionevolezza, in quanto va constatata l'esistenza, nel momento della sua introduzione nell'ordinamento, di un obiettivo dubbio ermeneutico (il cui formale scioglimento era pienamente giustificato) sulla interpretazione della L. n. 124 del 1999- a seguito della emanazione dei decreti ministeriali n. 123 del 1999 e n. 146 del 2000 (peraltro risolto da questo Tribunale nel senso in precedenza indicato)- circa il valore enumerativo o seriale della indicazione contenuta all'art. 2 della legge stessa (nel cui I comma è affermato che: nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia: a) i docenti che siano in po ssesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge).

In secondo luogo ritiene il Collegio che la normativa al riguardo introdotta con la L. n. 333 del 2001 non comporti contrasto con il principio della meritocrazia di cui all'art. 51 della Costituzione, né con l'art. 97 di questa, se si pone mente alla circostanza che, nelle fattispecie, la diversità delle posizioni dei docenti, con riferimento alla valutazione dei titoli maturati nel pregresso regime (per l'inclusione nel primo scaglione dovevano essere posseduti anche titoli di servizio e il punteggio delle abilitazioni conseguite prima della L. n. 124 del 1999 comprendeva la valutazione del merito e solo di alcuni titoli), poteva anche giustificare il ricorso (sia pur limitato, in sede di prima integrazione delle graduatorie) al criterio di privilegiare la sistemazione di precari "storici" (che si trovavano obiettivamente in posizione diversa da quella degli altri precari, meno favoriti dalla L. n. 333 del 2001 anche se più meritevoli) in deroga al principio costitu zionale della meritocraz ia (in realtà la Sezione non aveva ignorato la posizione dei docenti sopra ricordati, alla quale aveva ritenuto di non dare eccessivo rilievo atteso che il risultato della precedenza delle assunzioni rispetto agli altri docenti in graduatoria si sarebbe verificato in ogni caso, perché la entità dei titoli comunque posseduti dai precari "storici" avrebbe comunque consentito la loro prioritaria sistemazione anche in assenza della previsione delle fasce).

4.2.- Secondo le ricorrenti la introduzione ex novo nell'ordinamento legislativo relativo all'accesso in ruolo del personale docente del sistema degli scaglioni per la sola scuola materna, elementare e media ha comportato irragionevole disparità di trattamento tra i docenti in servizio presso dette scuole e quelli che prestano la loro attività presso i Conservatori e le Accademie (riguardo ai quali permane, ex D.M. 7.12.2000, la previsione di una graduatoria unitaria), con violazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo rinvenibile né nel sistema normativo né nella situazione di fatto implicata alcun ragionevole motivo giustificante detta disparità, che azzera l'efficacia selettiva dei concorsi per esami con riguardo ai docenti delle scuole materne, elementari e medie, mantenendola, invece, per i docenti dei Conservatori e delle Accademie.

Il Collegio ritiene insussistenti sia le lamentate irragionevoli disparità di trattamento tra docenti delle scuole materne, primarie e secondarie e quelli dei Conservatori e delle Accademie (la cui posizione non è stata contemplata in detta L. n. 333 del 2001, con permanenza quindi, ex D.M. 7.12.2000, della previsione di una graduatoria unitaria), che la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, ben potendo il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, delimitare i settori della scuola nei quali la esigenza di dare una comunque ordinata sistemazione al fenomeno del precariato fosse di entità tale da comportare la inevitabile necessità di graduare gli aspiranti secondo scaglioni nell'ambito di graduatorie permanenti, allo scopo di favorire primariamente la assunzione dei precari, e privilegiare il settore dell'insegnamento di materie non attinenti la formazione musicale o artistica -riguardo alla selezione dei cui docenti, stante la particolarità del tipo di insegnamento ch e questi impartiscono (prevalentemente caratterizzato da doti di individuale predisposizione in materia) logicamente è stato applicato e mantenuto il criterio della selezione mediante ricorso a criteri più strettamente meritocratici, che meglio garantiscono la verifica del possesso di dette doti da parte dei candidati-.

4.3.- Soggiungono le ricorrenti che la deviazione posta in essere della funzione del decreto legge, che è stato in realtà utilizzato per sostituire al pendente giudizio sulla controversia in materia ed "alla chiarificazione dei dubbi dell'Amministrazione realizzata in sede consultiva" il "voluto del governo", comporta inoltre violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (essendo stata perpetuata all'infinito la situazione attuale che impedisce l'accesso all'insegnamento dei laureati che superano i concorsi per esami, così peggiorando la qualità dell'insegnamento), nonché degli artt. 100, 101 e 103 della Costituzione stessa (che riservano ai giudizi la funzione della soluzione delle controversie ed al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativa la funzione di rendere giustizia tutelando diritti ed interessi dei cittadini).

Ribadisce in proposito il Collegio innanzi tutto che non irrazionalmente e non in violazione del principio di parità tra tutti i cittadini innanzi alla legge sono state introdotte le limitazioni di cui trattasi al criterio meritocratico, pur costituzionalmente protetto, di selezione del personale, atteso che esse, come in precedenza evidenziato, trovano piena giustificazione nella esigenza di contemperare il ricorso a detto criterio con la pure condivisibile esigenza di sanare, in via del tutto eccezionale (in sede di prima integrazione delle graduatorie, cui può in futuro accedersi solo per concorso o mediante superamento di esami conclusivi di corsi di specializzazione con valore abilitante), la posizione di precari abilitatisi molto tempo prima, vigente un diverso regime giuridico che prevedeva valutazioni dei titoli posseduti in maniera differente rispetto all'attuale, le cui posizioni difficilmente avrebbero potuto integrarsi con quelle dei docenti abilitati rec entemente.

In secondo luogo il Tribunale evidenzia come l'art. 1 della L. n. 333 del 2001 non sia sospettabile d'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 101 e segg. della Costituzione per invasione della sfera del potere giudiziario, atteso -alla stregua del dibattito svoltosi in seno all'Assemblea costituente nell'elaborazione delle norme concernenti la funzione legislativa e giudiziaria- che la Costituzione non fissa limiti alla "potestas legis edicendi" del legislatore, salvo quello dell'irretroattività della legge penale (art. 25), ponendo il rispetto del giudicato su un piano di mera opportunità politica (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 10 maggio 2000, n. 6017).

Peraltro nel caso di specie il giudicato non si era neppure ancora formato sulle citate sentenze di questo Tribunale riguardanti le c.d. "fasce", sicché del tutto legittimamente ed in modo ossequioso dei principi costituzionali in materia la pendenza dei giudizi stessi non è stata ritenuta ostacolo all'esercizio di potere legislativo al riguardo.

4.4.- Secondo le ricorrenti le disposizioni regolamentari annullate dal Giudice amministrativo, invece di essere modificate nel senso indicato da questo e dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato, sono state illegittimamente trasfuse in un decreto legge violando, non solo le norme costituzionali in precedenza indicate, ma anche il non modificato art. 2, III c., della L. n. 124 del 1999, che ha riservato ad un regolamento ministeriale la determinazione delle modalità di prima integrazione delle graduatorie permanenti. La esecuzione delle decisioni al riguardo di questo T.A.R. e la conformazione al parere della suddetta Sezione consultiva del 28.8.2000 non avrebbe, peraltro, comportato alcuna gravosa e lunga procedura, atteso che sarebbe stato sufficiente modificare il decreto ministeriale attuativo della L. n. 124 del 1999 studiando le modalità ed i tempi adatti (il Provveditore agli Studi di Lecce ha potuto accorpare la III e IV fascia in soli sei giorni); man ifestamente non esisteva quindi l'urgenza giustificante l'adozione di un decreto legge in materia ed è stato violato il dovere legale di provvedere con D.M., reiterando illegittimità ed eccedendo dai poteri del Governo (è stata, infatti, invasa la sfera riservata al Giudice ed è stata trascurata la funzione consultiva, tutelate dalla Costituzione) con violazione degli artt. 77, 100 e 103, nonché, nel merito, degli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2, III c., della L. n. 124 del 1999, che ha riservato al regolamento ministeriale la determinazione delle modalità di prima integrazione delle graduatorie permanenti, osserva il Collegio che essa non sussiste, essendo stata data a suo tempo puntuale esecuzione alla disposizione normativa citata con l'emanazione del D.M. n. 123 del 1999, che la L. n. 333 del 2001 ha solo modificato in parte (operazione non in contrasto con alcun principio vigente in materia e non vietata dalla L. n. 124 del 1999, peraltro rivestente carattere di norma primaria al pari della seguente L. n. 333 del 2001).

Quanto alla dedotta inesistenza dell'urgenza giustificante l'adozione del decreto legge considera il Collegio che, al contrario, sussistevano, riguardo alle questioni oggetto del D.L. n. 255 del 2001, poi convertito in L. n. 333 del 2001, i presupposti della necessità e della urgenza, essendo all'epoca di adozione del D.L. stesso, il 3 luglio 2001, prossimo l'inizio dell'a.s. ed imminente l'inizio delle operazioni di formazione e pubblicazione delle graduatorie definitive e di nomina degli insegnanti sui posti disponibili, sicché non irrazionalmente è stato fatto ricorso alla decretazione d'urgenza al fine di evitare il reinstaurarsi di contenziosi giudiziari su eventuali decreti ministeriali adottabili al riguardo, con ipotetica possibilità di reiterazione di annullamento degli stessi da parte del Giudice competente.

4.5.- Deducono, infine, le ricorrenti che, al momento dell'approvazione del D.L. n. 255 del 2001, non era ravvisabile nel testo della L. n. 124 del 1999 alcuna disposizione giustificativa della deteriore valutazione del servizio svolto presso le scuole non statali, sicché al III comma dell'art.1 di detto D.L., che ha disposto che nella fase di prima integrazione delle graduatorie gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni previsti, con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa al pregresso regolamento, sono estensibili le censure di incostituzionalità in precedenza indicate. Inoltre dall'intervento del 20.7.2001 del Ministro della Pubblica Istruzione presso la Camera dei deputati si evince che la determinazione di mantenere per il passato la valutazione dimezzata del servizio svolto presso scuole non statali, come indicata nella tabella allegata al pregresso D.M. (annullata sul punto dal T.A.R. Campania), è stata adottata solo pe r evitare la ridefinizione delle posizioni in graduatoria dei concorrenti e per utilizzare subito le stesse, con violazione dei principi di cui agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Infine il II comma dell'art. 2 di detto D.L. n. 255 del 2001, nella parte in cui prevede che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie siano valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali solo dall'1.9.2000, viola gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, perché, tenuto conto che la L. n. 62 del 2000 riconosce la parità a tutte le scuole che ne fanno richiesta avendone i requisiti, viene introdotta una differenziata valutazione del servizio prestato nelle scuole non statali (pur essendo queste del tutto simili e comunque derivate da quelle legalmente riconosciute), fissando come anno scolastico a quo per la valutazione del servizio quello del 2000/2001, pur richiedendo la norma che i concorrenti richiedano l'aggiornamento del punteggio attraverso una n uova valutazione di tutt i i titoli, anche di servizio, già posseduti e senza alcun sbarramento temporale nel loro conseguimento.

Al riguardo il Collegio (premesso che la norma di cui trattasi non determina alcuno sbarramento nella valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, limitandosi a disporre un più favorevole apprezzamento dei titoli posseduti dai docenti in servizio presso scuole non pubbliche a partire da una determinata data) deve in primo luogo ribadire quanto in precedenza affermato con numerose pronunce, cioè che sul punto la giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, è solida nel ritenere che, ferma restando la pari dignità dei due insegnamenti in questione, rientra nella discrezionalità del legislatore valutare in misura differente i titoli di servizio in ragione della natura della struttura scolastica presso la quale il servizio stesso è prestato.

La clausola limitativa risponde, infatti, alla sostanziale diversità di posizione degli insegnanti privati rispetto a quelli pubblici: posizione segnata dal differente sistema di reclutamento, che è libero nella scuola privata, dove è procedimentalizzato in quella pubblica.

D'altra parte non è certo possibile vincolare l'imprenditore scolastico privato a scegliere nell'ambito di apposite graduatorie, nelle quali andrebbero inseriti docenti connotati dall'impostazione culturale, didattica ed educativa non compatibili con l'orientamento ideologico della scuola medesima. E tale esigenza è giustificata dallo stesso art. 33 della Costituzione, che, dopo aver affermato il principio della libertà di insegnamento (primo comma), riconosce il diritto ad enti e privati di istituire proprie scuole (terzo comma). Al contrario lo Stato, investendo pubblico denaro e per le sue stesse finalità, è ovviamente tenuto a scelte imparziali, per cui si è dato doverosamente un'organizzazione particolare per la scelta del personale docente con apposite graduatorie, nelle quali gli aspiranti sono inclusi in base a criteri oggettivi.

Quanto alla deduzione di cui al ricorso che la normativa al riguardo sarebbe stata adottata solo per evitare la ridefinizione delle posizioni in graduatoria dei concorrenti e per utilizzare subito le stesse rileva il Collegio che l'assunto è indimostrato e che, comunque, per le considerazioni in precedenza svolte, la determinazione legislativa appare pienamente in linea con i precetti costituzionali che si assumono invece violati, non potendo ammettersi che una norma approvata dai due rami del Parlamento sovrano e pienamente in linea con i precetti costituzionali vigenti possa essere resa costituzionalmente illegittima da dichiarazioni espresse in una relazione del Ministro della Pubblica Istruzione ad una delle due Camere.

5.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, previa declaratoria di manifesta inammissibilità di tutte le formulate, e pur rilevanti, questioni di illegittimità costituzionale della L. n. 333 del 2001, cui i provvedimenti impugnati si sono legittimamente uniformati.

6.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza bis - respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis -, nella camera di consiglio del 14.10.2002, con l'intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.

Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore


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