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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
Trattato sull'Unione europea
Maastricht, 7 febbraio 1992
(in GU 29 luglio 1992, n. C 191)

 

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

 

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

 

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

 

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

 

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

 

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

 

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

 

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

 

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

 

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

 

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile,

 

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

 

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

 

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

 

RIAFFERMANDO l'obiettivo di agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, mediante l'inclusione, nel presente trattato, di disposizioni relative alla giustizia e agli affari interni,

 

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

 

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

 

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

 

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

 

Mark EYSKENS,

 

Ministro delle Relazioni esterne;

 

Philippe MAYSTADT,

 

Ministro delle Finanze;

 

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

 

Uffe ELLEMANN-JENSEN,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Anders FOGH RASMUSSEN,

 

Ministro degli Affari economici;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

 

Hans-Dietrich GENSCHER,

 

Ministro federale degli Affari esteri;

 

Theodor WAIGEL,

 

Ministro federale delle Finanze;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

 

Antonios SAMARAS,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Efthymios CHRISTODOULOU,

 

Ministro dell'economia nazionale;

 

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

 

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Carlos SOLCHAGA CATALÁN,

 

Ministro dell'Economia e delle Finanze;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

 

Roland DUMAS,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Pierre BEREGOVOY,

 

Ministro dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio;

 

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

 

Gerard COLLINS,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Bertie AHERN,

 

Ministro delle Finanze;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

 

Gianni DE MICHELIS,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Guido CARLI,

 

Ministro del Tesoro;

 

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

 

Jacques F. POOS,

 

Vice Primo Ministro,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Jean-Claude JUNCKER,

 

Ministro delle Finanze;

 

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

 

Hans van den BROEK,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Willem KOK,

 

Ministro delle Finanze;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

 

João de Deus PINHEIRO,

 

Ministro degli Affari esteri;

 

Jorge BRAGA de MACEDO,

 

Ministro delle Finanze;

 

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

 

Rt. Hon. Douglas HURD,

 

Segretario di Stato per gli Affari esteri

 

e del Commonwealth;

 

Hon. Francis MAUDE,

 

Segretario finanziario al Tesoro;

 

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

 

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

Articolo A

 

Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata «Unione».

 

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini.

 

L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.

 

 

 

Articolo B

 

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

 

-  promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;

 

-  affermare la sua identità sulla scena internazionale, segnatamente mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente, condurre ad una difesa comune;

 

-  rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'instituzione di una cittadinanza dell'Unione;

 

-  sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;

 

-  mantenere integralmente l'«acquis» comunitario e svilupparlo al fine di valutare, attraverso la procedura prevista all'articolo N, paragrafo 2, in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.

 

Gli obiettivi dell'Unione saranno saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

 

Articolo C

 

L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'«acquis» comunitario.

 

L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.

 

 

 

Articolo D

 

Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.

 

Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonché il Presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.

 

Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.

 

 

 

Articolo E

 

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.

 

 

 

Articolo F

 

1. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici.

 

2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

 

3. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

 

 

TITOLO II

 

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA

 

 

Articolo G

 

Il trattato che istituisce la Comunità economica europea è modificato conformemente alle disposizioni del presente articolo al fine di creare una Comunità europea.

 

A. In tutto il trattato:

 

 1)  L'espressione «Comunità economica europea» è sostituita dall'espressione «Comunità europea».

 

B.  Nella Parte prima: «Principi»:

 

 2)  Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 2

 

La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri.»

 

 3)  Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 3

 

Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

 

a)   l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

 

b) una politica commerciale comune;

 

c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

 

d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno, come previsto dall'articolo 100 C;

 

e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

 

f) una politica comune nel settore dei trasporti;

 

g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

 

h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

 

i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

 

j) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

 

k) una politica nel settore dell'ambiente;

 

l) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

 

m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

 

n) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

 

o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

 

p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

 

q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

 

r) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;

 

s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

 

t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.»

 

 4)  È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 3 A

 

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

 

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ECU, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

 

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.»

 

 5)  È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 3 B

 

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

 

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

 

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.»

 

 6)  Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 4

 

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

 

- un PARLAMENTO EUROPEO;

 

- un CONSIGLIO;

 

- una COMMISSIONE;

 

- una CORTE DI GIUSTIZIA;

 

- una CORTE DEI CONTI.

 

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

 

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive.»

 

 7)  Sono inseriti i seguenti articoli:

 

«Articolo 4 A

 

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato “statuto del SEBC”) allegati al trattato stesso.

 

Articolo 4 B

 

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.»

 

 8)  L'articolo 6 è abrogato e l'articolo 7 diventa l'articolo 6. Il testo del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

 

«Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può stabilire tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.»

 

 9)  Gli articoli 8, 8A, 8B e 8C diventano rispettivamente gli articoli 7, 7A, 7B e 7C.

 

C.  È inserita la Parte seguente:

 

«PARTE SECONDA

 

CITTADINANZA DELL'UNIONE

 

Articolo 8

 

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione.

 

È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

 

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

 

Articolo 8 A

 

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

 

2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo.

 

Articolo 8 B

 

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consulta zione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

 

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1993; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

 

Articolo 8 C

 

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

 

Articolo 8 D

 

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 138 D.

 

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 138 E.

 

Articolo 8 E

 

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 1993 e in seguito ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente Parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

 

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente Parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»

 

D.  Le Parti seconda e terza sono riunite sotto il seguente Titolo:

 

«PARTE TERZA

 

POLITICHE DELLA COMUNITÀ»

 

e in questa Parte:

 

10)  Il testo dell'articolo 49, prima frase, è sostituito dal testo seguente:

 

«Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 48, in particolare:»

 

11)  Il testo dell'articolo 54, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

 

«2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.»

 

12)  Il testo dell'articolo 56, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

 

«2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.»

 

13)  Il testo dell'articolo 57 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 57

 

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.

 

2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B.

 

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.»

 

14)  Il titolo del Capo 4 è sostituito dal titolo seguente:

 

«Capo 4:

 

Capitali e pagamenti»

 

15)  Sono inseriti i seguenti articoli:

 

«Articolo 73 A

 

A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli articoli da 67 a 73 sono sostituiti dagli articoli da 73 B a 73 G.

 

Articolo 73 B

 

1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

 

2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

 

Articolo 73 C

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 B lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

 

2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri Capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

 

Articolo 73 D

 

1. Le disposizioni dell'articolo 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

 

a)  di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

 

b)  di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

 

2. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.

 

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 73 B.

 

Articolo 73 E

 

In deroga all'articolo 73 B, gli Stati membri che beneficiano alla data del 31 dicembre 1993 di una deroga sulla base del diritto comunitario vigente sono autorizzati a mantenere, al più tardi fino al 31 dicembre 1995, le restrizioni ai movimenti di capitali consentite dalle deroghe in questione vigenti alla prima data.

 

Articolo 73 F

 

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.

 

Articolo 73 G

 

1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 228 A, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 228 A, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

 

2. Fatto salvo l'articolo 224 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.

 

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.

 

Articolo 73 H

 

Fino al 1° gennaio 1994 si applicano le seguenti disposizioni:

 

1)  Ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente trattato.

 

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

 

2)  Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni del presente Capo concernenti l'abolizione delle restrizioni quantitative e la liberalizzazione dei servizi.

 

3)  Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente trattato.

 

La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreché non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dalle altre disposizioni del presente Capo.

 

4)  Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente trattato.»

 

16)  Il testo dell'articolo 75 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 75

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabilisce:

 

a)  norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

 

b)  le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

 

c)  le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

 

d)  ogni altra utile disposizione.

 

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono stabilite durante il periodo transitorio.

 

3. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.»

 

17)  Nella Parte terza, il titolo del Titolo I è sostituito dal titolo seguente:

 

«TITOLO V

 

NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI»

 

18)  All'articolo 92, paragrafo 3:

 

-  è inserita la seguente lettera:

 

«d)  gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.»

 

-  l'attuale lettera d) diventa lettera e).

 

19)  Il testo dell'articolo 94 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 94

 

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.»

 

20)  Il testo dell'articolo 99 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 99

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 7 A.»

 

21)  Il testo dell'articolo 100 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 100

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.»

 

22)  Il testo dell'articolo 100 A, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

 

«1. In deroga all'articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 7 A. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure re lative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.»

 

23)  È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 100 C

 

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

 

2. Tuttavia, nel caso in cui una situazione di emergenza insorta in un paese terzo minacci un improvviso afflusso nella Comunità di cittadini di detto paese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può imporre, per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo del visto per i cittadini provenienti dal paese in questione. L'obbligo del visto fissato ai sensi del presente paragrafo può essere prorogato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito alle decisioni di cui al paragrafo 1. Anteriormente a tale data il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

 

4. Nei settori di cui al presente articolo, la Commissione è tenuta ad esaminare qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio.

 

5. Il presente articolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ad altre materie se così è deciso ai sensi dell'articolo K.9 delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e secondo le condizioni di voto nel contempo fissate.

 

7. Le disposizioni delle convenzioni in vigore fra gli Stati membri che disciplinano materie contemplate nel presente articolo restano in vigore fintantoché il loro contenuto non sarà stato sostituito da direttive o da misure adottate in virtù del presente articolo.»

 

24)  È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 100 D

 

Il Comitato di coordinamento di Alti funzionari, istituito dall'articolo K.4 del trattato sull'Unione europea contribuisce, fatto salvo l'articolo 151, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori di cui all'articolo 100 C.»

 

25)  Il testo del Titolo II, Capi 1, 2 e 3, è sostituito dal testo seguente:

 

«TITOLO VI

 

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

 

Capo 1

 

Politica economica

 

Articolo 102 A

 

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 3 A.

 

Articolo 103

 

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 A.

 

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

 

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

 

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

 

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

 

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

 

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

 

Il Presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il Presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

 

5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

Articolo 103 A

 

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

 

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Qualora le gravi difficoltà siano provocate da calamità naturali, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

 

Articolo 104

 

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle Banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate “Banche centrali nazionali”), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali.

 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle Banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

 

Articolo 104 A

 

1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

 

2. Anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 104 B

 

1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

 

2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 104 e al presente articolo.

 

Articolo 104 C

 

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

 

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

 

a)  se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che

 

-  il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;

 

-  oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

 

b)  se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

 

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

 

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

 

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

 

4. Il Comitato previsto dall'articolo 109 C formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

 

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.

 

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

 

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

 

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

 

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

 

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

 

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 169 e 170 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

 

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

 

-  chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

 

-  invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

 

-  richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

 

-  infliggere ammende di entità adeguata.

 

Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

 

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

 

13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.

 

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

 

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

 

Capo 2

 

Politica monetaria

 

Articolo 105

 

1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 3 A.

 

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

 

-  definire e attuare la politica monetaria della Comunità;

 

-  svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109;

 

-  detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

 

-  promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

 

3. Il paragrafo 2, terzo trattino non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei Governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

 

4. La BCE viene consultata:

 

-  in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze;

 

-  dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6.

 

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

 

5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

 

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese d'assicurazione.

 

Articolo 105 A

 

1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

 

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione delle BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.

 

Articolo 106

 

1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali.

 

2. La BCE ha personalità giuridica.

 

3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

 

4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

 

5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

 

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4, 34.3 dello statuto del SEBC.

 

Articolo 107

 

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo Statuto del SEBC, né la BCE né una Banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

 

Articolo 108

 

Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.

 

Articolo 108 A

 

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC:

 

-  stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 106, paragrafo 6;

 

-  prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC;

 

-  formula raccomandazioni o pareri.

 

2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

 

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

 

Gli articoli 190, 191 e 192 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

 

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

 

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

 

Articolo 109

 

1. In deroga all'articolo 228, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ECU all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ECU.

 

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.

 

3. In deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

 

Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.

 

4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché, deliberando all'unanimità, in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103 e 105.

 

5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

 

Capo 3

 

Disposizioni istituzionali

 

Articolo 109 A

 

1. Il Consiglio direttivo della BCE comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i Governatori delle Banche centrali nazionali.

 

2.  a)  Il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vicepresidente e quattro altri membri.

 

b)  Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.

 

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

 

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo.

 

Articolo 109 B

 

1. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.

 

Il Presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del Consiglio direttivo della BCE.

 

2. Il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

 

3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il Presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.

 

Il Presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo.

 

Articolo 109 C

 

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un Comitato monetario a carattere consultivo.

 

Il Comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:

 

-  seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione;

 

-  formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

 

-  fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 73 F, 73 G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B, 104 C, 109 E paragrafo 2, 109 F paragrafo 6, 109 H, 109 I, 109 J paragrafo 2, e 109 K paragrafo 1;

 

-  esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguar danti i movimenti di capitali e i pagamenti; il Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

 

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.

 

2. All'inizio della terza fase verrà istituito un Comitato economico e finanziario. Il Comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.

 

Il Comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:

 

-  formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

 

-  seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

 

-  fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 73 F, 73 G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B, 104 C, 105 paragrafo 6, 105 A paragrafo 2, 106 paragrafi 5 e 6, 109, 109 H, 109 I paragrafi 2 e 3, 109 K paragrafo 2, 109 L paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

 

-  esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

 

Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del Comitato.

 

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del Comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato economico e finanziario. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

 

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 109 K e 109 L, il Comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

 

Articolo 109 D

 

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 103 paragrafo 4, 104 C, eccettuato il paragrafo 14, 109, 109 J, 109 K e 109 L, paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

 

Capo 4

 

Disposizioni transitorie

 

Articolo 109 E

 

1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1° gennaio 1994.

 

2. Prima di tale data:

 

a)  ciascuno Stato membro:

 

-  adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 73 B, fatto salvo l'articolo 73 E, nonché agli articoli 104 e 104 A, paragrafo 1;

 

-  adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;

 

b)  il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.

 

3. Gli articoli 104, 104 A paragrafo 1, 104 B paragrafo 1 e 104 C, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.

 

Gli articoli 103 A paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 105 A, 107, 109, 109 A, 109 B e 109 C, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.

 

4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

 

5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 108.

 

Articolo 109 F

 

1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato IME); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un Consiglio composto di un Presidente e dei Governatori delle Banche centrali nazionali, fra i quali sarà scelto il Vicepresidente.

 

Il Presidente viene nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei Governatori delle Banche centrali nazionali della Comunità europea (in appresso denominato “Comitato dei Governatori”), o del Consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati Presidente dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il Vicepresidente.

 

Lo statuto dell'IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

 

Il Comitato dei Governatori delle Banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda fase.

 

2. L'IME:

 

-  rafforza la cooperazione tra le Banche centrali nazionali degli Stati membri;

 

-  rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;

 

-  sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo;

 

-  procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle Banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;

 

-  assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME;

 

-  agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU.

 

3. Al fine di preparare la terza fase, l'IME:

 

-  prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;

 

-  promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza;

 

-  prepara le norme per le operazioni che le Banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;

 

-  promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri;

 

-  esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.

 

Al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perchè il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida in proposito.

 

4. L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo Consiglio, può:

 

-  formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro;

 

-  presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai Governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del Sistema monetario europeo;

 

-  fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria.

 

5. L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

 

6. L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza.

 

Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.

 

7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase.

 

8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE.

 

Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1° gennaio 1994, come riferimenti al Comitato dei Governatori.

 

9. Nel corso della seconda fase, per “BCE” di cui agli articoli 173, 175, 176, 177, 180 e 215 si intende l'IME.

 

Articolo 109 G

 

La composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata.

 

Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4.

 

Articolo 109 H

 

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

 

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 109 C, il concorso reciproco e i metodi del caso.

 

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

 

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

 

a)  un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;

 

b)  misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

 

c)  concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

 

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

 

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

 

4. Fatto salvo l'articolo 109 K, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.

 

Articolo 109 I

 

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 109 H paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

 

2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 109 H.

 

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario di cui all'articolo 109 C, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

 

4. Fatto salvo l'articolo 109 K paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.

 

Articolo 109 J

 

1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua Banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

 

-  il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

 

-  la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6;

 

-  il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

 

-  i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.

 

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

 

2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:

 

-  se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

 

-  se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

 

esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo.

 

3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:

 

-  decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

 

-  decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'Unione

 

e, in caso affermativo,

 

-  stabilisce la data di inizio della terza fase.

 

4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.

 

Articolo 109 K

 

1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 109 J paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati “Stati membri con deroga”.

 

Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 109 J paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati “Stati membri con deroga”.

 

2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 109 J paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 109 J paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

 

3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104 C, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 105 A, 108 A, 109, 109 A, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua Banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del Capo IX dello statuto del SEBC.

 

4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 105 A, 108 A, 109 e 109 A, paragrafo 2, lettera b), per “Stati membri” si intende “Stati membri senza deroga”.

 

5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 148 e 189 A, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

 

6. Gli articoli 109 H e 109 I continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.

 

Articolo 109 L

 

1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 109 J paragrafo 3 o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1° luglio 1998:

 

-  il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 6;

 

-  i Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del Comitato esecutivo puo' essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.

 

Non appena è stato nominato il Comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.

 

2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.

 

3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3 del presente trattato, il Consiglio Generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.

 

4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ECU. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri.

 

5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ECU subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ECU come moneta unica nello Stato membro interessato.

 

Articolo 109 M

 

1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ECU.

 

2. A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.»

 

26)  Nella Parte terza, Titolo II, il titolo del Capo 4 è sostituito dal titolo seguente:

 

«TITOLO VII

 

POLITICA COMMERCIALE COMUNE»

 

27)  L'articolo 111 è abrogato.

 

28)  Il testo dell'articolo 113 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 113

 

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

 

2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.

 

3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.

 

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

 

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 228 sono applicabili.

 

4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.»

 

29)  L'articolo 114 è abrogato.

 

30)  Il testo dell'articolo 115 è sostituito dal testo seguente:

 

«Articolo 115