Compiti e
funzioni del Dirigente Scolastico, del Direttore dei servizi
Generali ed Amministrativi e degli OO.CC. alla luce dei contratti
vigenti e del D.I. n. 44/2001
di Maurizio Sambati
Dirigente Scolastico
dell’I.T.I.S. “E. Mattei” di Maglie (LE)
Il
Dirigente scolastico
ha
la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto
di legge. E’ organo individuale, rappresenta l’unitarietà
dell’istituzione medesima ed assume ogni responsabilità gestionale
della stessa. Deve conseguire contrattualmente i seguenti
obbiettivi:
-
Assicurare
il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di
efficienza e efficacia;
-
Promuovere
lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca
e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia;
-
Assicurare
il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati
-
Promuovere
iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo
-
Assicurare
il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche
-
Promuovere
la collaborazione tra le risorse culturali, professionali
sociali ed economiche del territorio interagendo con gli EE.LL.
così come è
previsto dall’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001.
In materia
finanziaria e patrimoniale il Dirigente:
·
predispone il programma annuale (art. 2 comma 3);
·
predispone i progetti compresi nel programma per l’attuazione del
P.O.F. (art. 2 c. 6);
·
dispone i prelievi del fondo di riserva (art. 4 c. 4);
·
predispone apposito documento per consentire al consiglio di
istituto di verificare lo stato di attuazione del programma e le
eventuali modifiche (art. 6 c. 1);
·
propone al Consiglio d’Istituto modifiche al programma (art. 6 c.
2);
·
dispone variazioni conseguenti ad entrate finalizzate e storni
conseguenti a delibere de Consiglio d’Istituto (art. 6 c. 4);
·
realizza il Programma Annuale (art. 7 c. 1);
·
imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico
generale, ai compensi spettanti al personale, alle spese di
investimento ed ai progetti nei limiti della rispettiva dotazione
finanziaria stabilita nel Programma Annuale (art. 7 c. 2);
·
ordina la spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione
originaria di un progetto, mediante l’utilizzo del fondo di riserva,
qualora la realizzazione dello stesso richieda l’impiego di risorse
eccedenti (art. 7 c. 3);
·
provvede alla gestione provvisoria (art. 8 c. 1);
·
comunica all’Ufficio Scolastico Regionale la mancata approvazione
del programma (art. 8 c. 1);
·
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al
Direttore (artt. 10 e 12 c. 1);
·
assume impegni di spesa (art. 11 c. 3);
·
può effettuare pagamenti a mezzo della carta di credito, di cui è
titolare (art. 14 c. 2);
·
stipula la convenzione per il servizio di cassa (art. 16 c. 1);
·
anticipa al Direttore il fondo minute spese e rimborsa allo stesso
le spese sostenute (art. 17 c. 1 e 2);
·
sottopone il conto consuntivo unitamente ad una dettagliata
relazione illustrativa al Collegio dei revisori (art. 18 c. 5);
·
trasmette all’Ufficio Scolastico regionale il conto consuntivo
approvato dal consiglio di istituto in difformità del parere
espresso dal Collegio dei revisori dei conti corredato da una
dettagliata e motivata relazione ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di competenza (art. 18 c. 6);
·
comunica all’Ufficio Scolastico regionale e al Collegio dei revisori
la mancata approvazione del conto consuntivo (art. 18 c. 7);
·
adotta misure organizzative per la rilevazione e l’analisi dei costi
e dei rendimenti dell’attività amministrativa collegando le risorse
umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati
conseguiti (art. 19 c. 1);
·
dirige l’azienda agraria o speciale annessa all’istituzione
scolastica e in circostanze particolari affida ad un docente,
particolarmente competente, la direzione dell’Azienda (art. 20 c.
4);
·
predetermina la superficie su cui far svolgere l’attività didattica
(art. 20 c. 5);
·
presenzia al passaggio delle consegne tra Direttore uscente e
Direttore subentrante (art. 24 c. 8);
·
attiva la procedura di ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni e
provvede almeno ogni 10 anni al rinnovo degli inventari e alla
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9);
·
adotta il provvedimento di eliminazione dei beni dall’inventario in
caso di materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore
(art. 26 c. 1);
·
indica al Direttore i docenti responsabili della direzione dei
laboratori tecnici e scientifici (art. 27 c. 1);
·
provvede agli adempimenti per il riconoscimento del diritto d’autore
dell’istituto scolastico sulle opere dell’ingegno prodotte nello
svolgimento delle attività scolastiche (art. 28 c. 6);
·
propone al Consiglio di Istituto l’utilizzazione ai fini economici
di eventuali creazioni di software prodotti nello svolgimento di
attività didattica (art. 28 c. 7).
In materia di
attività negoziale il Dirigente:
·
svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma
annuale nel rispetto delle delibere assunte dal Consiglio d’
Istituto (art. 32 c. 1);
·
può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al
Direttore o a uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25
bis, comma 5, del Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 (art. 32 c. 2);
·
si avvale dell’attività istruttoria del Direttore (art. 32 c. 3);
·
può incaricare dell’attività negoziale, qualora non esistano
nell’istituzione scolastica specifiche competenze professionali,
personale esterno /commercialisti, avvocati, notai) (art. 32 c. 4);
·
ha il potere di recedere, rinunciare e transigere nell’attività
negoziale (art. 33 c. 3);
·
provvede direttamente, senza comparazione di offerte, agli acquisti,
appalti e forniture, il cui valore complessivo sia inferiore al
limite di spesa di 2000 Euro o al limite preventivamente fissato dal
Consiglio di Istituto (art. 34 c. 1);
·
procede alla scelta del contraente per acquisti, appalti e
forniture, il cui valore eccede 2000 Euro o il limite fissato dal
Consiglio di Istituto previa comparazione delle offerte di almeno
tre ditte direttamente interpellate mediante lettera di invito
contenente i criteri di aggiudicazione, l’esatta indicazione delle
prestazioni contrattuali, i termini e le modalità di esecuzione e
pagamento (art. 34 c. 1);
·
redige una relazione sull’attività negoziale svolta alla prima
riunione successiva del Consiglio di Istituto riferendo anche
sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni (art. 35 c. 2);
·
nomina un singolo collaudatore o apposite commissioni interne per il
collaudo di lavori, forniture e servizi (art. 36 c. 1);
·
rilascia un certificato che attesta la regolarità della fornitura
per un valore inferiore a 2000 Euro. Può delegare questa attività al
Direttore dei servizi generali e amministrativi o a un verificatore
all’uopo nominato (art. 36 c. 2);
·
procede allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate (art. 36
c. 4);
·
assegna e revoca i beni in uso gratuito secondo i criteri fissati
dal Consiglio di Istituto (art. 39);
·
decide in ordine ai contratti di comodato (art. 44);
·
provvede ad ordinare gli interventi di manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici delegati dall’Ente Locale (art. 46);
·
provvede ai contratti di locazione finanziaria (art. 47);
·
provvede ai contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie (art. 48);
·
provvede in materia di appalti per lo smaltimento di rifiuti
speciali (art. 51);
·
provvede alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più
utilizzabili (art. 52).
Il Direttore dei servizi generali
e amministrativi
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili,
di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente
nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.
In materia
finanziaria e patrimoniale il Direttore:
·
redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e
7 c. 2);
·
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione
(art. 3 c. 2);
·
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo
di amministrazione (art. 3 c. 3);
·
predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza
degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla
verifica del programma annuale (art. 6 c. 6);
·
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al
Dirigente (art. 10 e 12 c. 1);
·
provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);
·
può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3);
·
ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17);
·
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5);
·
elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda
agraria e/o speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle
spese delle aziende (art. 20 c. 3);
·
tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia
dell’azienda (art. 20 c. 6);
·
predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo
dei prescritti allegati (art. 20 c. 9);
·
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a
bilancio (art. 21 c. 1);
·
tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto
terzi” (art. 21 c. 2);
·
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali
(illustrative delle entrate e spese relative al funzionamento art.
22 c. 1);
·
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale
consegnatario (art. 24 c. 7);
·
effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio
di Direttore con la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8);
·
cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9);
·
affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico
dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti
mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore
e dal docente (art. 27 c. 1);
·
sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero
delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4);
·
riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il
materiale affidatogli in custodia (art. 27 c. 2);
·
è
responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti
fiscali (art. 29 c. 5);
·
cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).
In materia di
attività negoziale il D.S.G.A.:
·
collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e
svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese
prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 –
tabella D/2 - CCNL 26/5/99);
·
può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole
attività negoziali (art. 32);
·
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica;
·
provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività
contrattuale svolta e programmata;
·
può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il
certificato che attesta la regolarità della fornitura per forniture
di valore inferiore a 2000 Euro.
·
Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti
inerenti la fornitura di servizi periodici.
Interventi del Consiglio di
istituto nell'attività negoziale
(art. 33)
1.
Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a.
alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b.
alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione
o compartecipazione a borse di studio;
c.
all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
d.
ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di
beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e
donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni
modali che ostino alla dismissione del bene;
e.
all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f.
all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g.
alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o
privati;
h.
all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui
all'articolo 34, comma 1;
i.
all'acquisto di immobili.
2.
Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni
relative alla determinazione dei criteri e dei limiti
per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti
attività negoziali:
a.
contratti di sponsorizzazione;
b.
contratti di locazione di immobili;
c.
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d.
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e
degli alunni per conto terzi;
e.
alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività
didattiche o programmate a favore di terzi;
f.
acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g.
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
h.
partecipazione a progetti internazionali.
3.
Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività
negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di
istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere,
rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio
di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di
recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse
dell'istituzione scolastica.
Giunta Esecutiva
Composizione
La Giunta
Esecutiva
è
presieduta dal Dirigente Scolastico ed è così composta:
-
D.S.
-
D.S.G.A.
(che funge da segretario)
-
un Genitore
eletto dal C. d’I.
-
un Docente
eletto tra i componenti del C.d.I.
-
un A.T.A.
eletto tra i componenti del C.d.I.
-
uno
Studente eletto tra i componenti del C.d.I.
Funzioni e
Compiti
-
Propone
il programma annuale con apposita relazione di
accompagnamento dello stesso;
-
Propone
le modificazioni al programma annuale
COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI
DOCENTI
1
– Propone al D.S., per la sua predisposizione, il piano annuale
delle attività dei docenti ( art.26 c.4 del CCNL vigente )
2
– Propone
al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento
dei rapporti con le famiglie e gli studenti ( art. 27 c.4 del CCNL
vigente);
3
–Propone al Consiglio di istituto la regolamentazione delle attività
didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta
formativa ( art. 29 del CCNL vigente);
4
– Identifica le funzioni strumentali e ne definisce criteri di
attribuzione, numero e destinatari ( art. 30 del CCNL vigente);
5
– Delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei
docenti ( art. 65 del CCNL vigente );
6
– Propone
al Consiglio di Istituto le attività del personale docente da
retribuire con il fondo di istituto (art.86 c.1 del CCNL vigente).
7 -
Elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di
istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le
scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal
consiglio di circolo o di istituto (D.P.R. n. 275/99).
Si riportano alcuni articoli
del DI 44/01:
Art. 31
(Capacità negoziale)
1.
Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di
rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito
dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale,
fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti,
nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti,
con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni
finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di
persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a
responsabilità limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente
comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare
servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e
dall'articolo 40.
Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1.
Il dirigente,
quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività
negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel
rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai
sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività
negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a
norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al
direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle
minute spese di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si
avvale della attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al
concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base
dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può
avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1.
Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e
forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di
EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio
d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di
cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla
scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno
tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto
previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre
ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni
contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di
pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo
bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le
norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di
beni e servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli
atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore
o da funzionario appositamente da lui delegato.
Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa)
1.
La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di
scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della
prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.