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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Compiti e funzioni del Dirigente Scolastico, del Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi e degli OO.CC. alla luce dei contratti vigenti e del D.I. n. 44/2001

di Maurizio Sambati
Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “E. Mattei” di Maglie (LE)

Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. E’ organo individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume ogni responsabilità gestionale della stessa. Deve conseguire contrattualmente i seguenti obbiettivi:

  • Assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia;
  • Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia;
  • Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati
  • Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo
  • Assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche
  • Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del territorio interagendo con gli EE.LL.

così come è previsto dall’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001.

In materia finanziaria e patrimoniale il Dirigente:

·         predispone il programma annuale (art. 2 comma 3);

·         predispone i progetti compresi nel programma per l’attuazione del P.O.F. (art. 2 c. 6);

·         dispone i prelievi del fondo di riserva (art. 4 c. 4);

·         predispone apposito documento per consentire al consiglio di istituto di verificare lo stato di attuazione del programma e le eventuali modifiche (art. 6 c. 1);

·         propone al Consiglio d’Istituto modifiche al programma (art. 6 c. 2);

·         dispone variazioni conseguenti ad entrate finalizzate e storni conseguenti a delibere de Consiglio d’Istituto (art. 6 c. 4);

·         realizza il Programma Annuale (art. 7 c. 1);

·         imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale, alle spese di investimento ed ai progetti nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale (art. 7 c. 2);

·         ordina la spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione originaria di un progetto, mediante l’utilizzo del fondo di riserva, qualora la realizzazione dello stesso richieda l’impiego di risorse eccedenti (art. 7 c. 3);

·         provvede alla gestione provvisoria (art. 8 c. 1);

·         comunica all’Ufficio Scolastico Regionale la mancata approvazione del programma (art. 8 c. 1);

·         firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Direttore (artt. 10 e 12 c. 1);

·         assume impegni di spesa (art. 11 c. 3);

·         può effettuare pagamenti a mezzo della carta di credito, di cui è titolare (art. 14 c. 2);

·         stipula la convenzione per il servizio di cassa (art. 16 c. 1);

·         anticipa al Direttore il fondo minute spese e rimborsa allo stesso le spese sostenute (art. 17 c. 1 e 2);

·         sottopone il conto consuntivo unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa al Collegio dei revisori (art. 18 c. 5);

·         trasmette all’Ufficio Scolastico regionale il conto consuntivo approvato dal consiglio di istituto in difformità del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti corredato da una dettagliata e motivata relazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza (art. 18 c. 6);

·         comunica all’Ufficio Scolastico regionale e al Collegio dei revisori la mancata approvazione del conto consuntivo (art. 18 c. 7);

·         adotta misure organizzative per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti (art. 19 c. 1);

·         dirige l’azienda agraria o speciale annessa all’istituzione scolastica e in circostanze particolari affida ad un docente, particolarmente competente, la direzione dell’Azienda (art. 20 c. 4);

·         predetermina la superficie su cui far svolgere l’attività didattica (art. 20 c. 5);

·         presenzia al passaggio delle consegne tra Direttore uscente e Direttore subentrante (art. 24 c. 8);

·         attiva la procedura di ricognizione dei beni almeno ogni  5 anni e provvede almeno ogni 10 anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9);

·         adotta il provvedimento di eliminazione dei beni dall’inventario in caso di materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore (art. 26 c. 1);

·         indica al Direttore i docenti responsabili della direzione dei laboratori tecnici e scientifici (art. 27 c. 1);

·         provvede agli adempimenti per il riconoscimento del diritto d’autore dell’istituto scolastico sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche (art. 28 c. 6);

·         propone al Consiglio di Istituto l’utilizzazione ai fini economici di eventuali creazioni di software prodotti nello svolgimento di attività didattica (art. 28 c. 7).

In materia di attività negoziale il Dirigente:

·         svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale nel rispetto delle delibere assunte dal Consiglio d’ Istituto (art. 32 c. 1);

·         può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore o a uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25 bis, comma 5, del Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 (art. 32 c. 2);

·         si avvale dell’attività istruttoria del Direttore (art. 32 c. 3);

·         può incaricare dell’attività negoziale, qualora non esistano nell’istituzione scolastica specifiche competenze professionali, personale esterno /commercialisti, avvocati, notai) (art. 32 c. 4);

·         ha il potere di recedere, rinunciare e transigere nell’attività negoziale (art. 33 c. 3);

·         provvede direttamente, senza comparazione di offerte, agli acquisti, appalti e forniture, il cui valore complessivo sia inferiore al limite di spesa di 2000 Euro o al limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto (art. 34 c. 1);

·         procede alla scelta del contraente per acquisti, appalti e forniture, il cui valore eccede 2000 Euro o il limite fissato dal Consiglio di Istituto previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate mediante lettera di invito contenente i criteri di aggiudicazione, l’esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, i termini e le modalità di esecuzione e pagamento (art. 34 c. 1);

·         redige una relazione sull’attività negoziale svolta alla prima riunione successiva del Consiglio di Istituto riferendo anche sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni (art. 35 c. 2);

·         nomina un singolo collaudatore o apposite commissioni interne per il collaudo di lavori, forniture e servizi (art. 36 c. 1);

·         rilascia un certificato che attesta la regolarità della fornitura per un valore inferiore a 2000 Euro. Può delegare questa attività al Direttore dei servizi generali e amministrativi o a un verificatore all’uopo nominato (art. 36 c. 2);

·         procede allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate (art. 36 c. 4);

·         assegna e revoca i beni in uso gratuito secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto (art. 39);

·         decide in ordine ai contratti di comodato (art. 44);

·         provvede ad ordinare gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici delegati dall’Ente Locale (art. 46);

·         provvede ai contratti di locazione finanziaria (art. 47);

·         provvede ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie (art. 48);

·         provvede in materia di appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali (art. 51);

·         provvede alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili (art. 52).

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi  sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore:

·         redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2);

·         predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2);

·         elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3);

·         predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6);

·         firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1);

·         provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);

·         può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3);

·         ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17);

·         predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5);

·         elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3);

·         tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6);

·         predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9);

·         elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1);

·         tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2);

·         elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1);

·         tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7);

·         effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8);

·         cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9);

·         affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1);

·         sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4);

·         riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 27 c. 2);

·         è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5);

·         cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.:

·         collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99);

·         può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32);

·         svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica;

·         provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata;

·         può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.

·         Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale (art. 33)

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

a.       alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b.       alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

c.       all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

d.       ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

e.       all'adesione a reti di scuole e consorzi;

f.        all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

g.       alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

h.       all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

i.         all'acquisto di immobili.

2. Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

a.       contratti di sponsorizzazione;

b.       contratti di locazione di immobili;

c.       utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;

d.       convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

e.       alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

f.        acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

g.       contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

h.       partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Giunta Esecutiva

Composizione

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è così composta:

  1. D.S.
  2. D.S.G.A. (che funge da segretario)
  3. un Genitore eletto dal C. d’I.
  4. un Docente eletto tra i componenti del C.d.I.
  5. un A.T.A. eletto tra i componenti del C.d.I.
  6. uno Studente eletto tra i componenti del C.d.I.

Funzioni e Compiti

    • Propone il programma annuale con apposita relazione di accompagnamento dello stesso;
    • Propone le modificazioni al programma annuale

COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

 1 – Propone al D.S., per la sua predisposizione, il piano annuale delle attività dei docenti ( art.26 c.4 del CCNL vigente )

2 – Propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti ( art. 27 c.4 del CCNL vigente);

3 –Propone al Consiglio di istituto la regolamentazione delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa ( art. 29 del CCNL vigente);

4 – Identifica le funzioni strumentali e ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari ( art. 30 del CCNL vigente);

5 – Delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti ( art. 65 del CCNL vigente );

6 – Propone al Consiglio di Istituto le attività del personale docente da retribuire con il fondo di istituto (art.86 c.1 del CCNL vigente).

7 - Elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle    scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto (D.P.R. n. 275/99).


Si riportano alcuni articoli del DI 44/01:

Art. 31 (Capacità negoziale)

1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.

2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.

3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.

4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.

Art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

1.       Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.

2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.

3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione)

1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.

2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.

4.
E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.

6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.

Art. 40 (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)

1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.


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