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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

L’INFANZIA ITALIANA ANCORA SENZA “GARANTE”

L’Italia non ha ancora una legge che istituisce il “Garante dell’infanzia”. Alcune regioni, invece, l’hanno già approvata, ma non è la stessa cosa. Un excursus sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale per fare il punto della situazione alla vigilia della celebrazione della “GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA”.

 

di Antonio Luongo

 

L’Italia non fa ancora parte del numero – non grande per la verità - di Paesi europei che hanno istituito, con una legge, la figura del “GARANTE DELL’INFANZIA”; infatti, solo l’Austria, la Francia, la Danimarca, il Portogallo, la Polonia, l’Islanda, la Lituania, la Norvegia hanno una legge che lo prevede.

Il 20 novembre - sarà celebrata la “GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA”. Com’è noto, la data coincide con la firma della “Convenzione sui diritti del fanciullo” avvenuta a New York, appunto, il 20 novembre 1989.

 

L’articolo 12 della citata “Convenzione” afferma cheGli Stati Parti garantiscono al fanciullo il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa … A tal fine, si darà … (al fanciullo) la possibilità di essere ascoltato….. sia direttamente, SIA TRAMITE UN RAPPRESENTANTE O UN ORGANO APPROPRIATO….”. Anche l’articolo 12 della “Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli” (Strasburgo 1996) prevede che: “Le Parti incoraggiano, attraverso ORGANI ……, la promozione e l’esercizio dei diritti dei fanciulli…”.In entrambi i casi si fa riferimento alla figura di un “garante”.

Successivamente  ci sono state molte altre sollecitazioni da parte delle istituzioni europee verso i Paesi che sono ancora privi della figura del “garante” che sono rimaste inascoltate in molti Paesi, compresa l’Italia.

Nel 1996 il Consiglio d'Europa ha raccomandato al Comitato dei Ministri di esortare gli Stati membri, che non avessero ancora provveduto, ad istituire un “garante nazionale” per l'infanzia, che fosse dotato di risorse adeguate.

Sempre il Consiglio d’Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo avevano fatto di nominare un “difensore civico nazionale per l’infanzia” e il 26 marzo 2002 chiedendo al Comitato dei ministri di prendere l’impegno di istituire “un difensore civico nazionale per i fanciulli”, o una simile istituzione indipendente, per curare i diritti dei minori.

 

A questo riguardo il nostro Paese è inadempiente, mentre non lo è verso altri obblighi previsti da norme internazioni relative all’infanzia; infatti:

 

- l’Accordo tra il governo della repubblica italiana e il fondo delle nazioni unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze - New York, 23.09.1986 -  è stato recepito con legge  19 luglio 1988 n. 312.

- la Convenzione sui diritti del fanciullo – New York,  20.11.1989 - è stata ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

- la Convezione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale - L’Aja, 29 maggio 1993 – è stata ratificata con legge 31.12.1998, n. 476;

- la Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli – Strasburgo, 25.01.1996 – è stata resa esecutiva con legge 20.03. 2003, n. 77.

 

Ci sono altri due importanti provvedimenti di livello internazionale relativi all’infanzia, la “Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia” - New York,  30.09.1990 – e la “Carta europea dei diritti del fanciullo” del 08.07.92 ma non è previsto che questi siano recepiti con legge nel nostro ordinamento.

 

La prima legge organica sui diritti dell’infanzia è la legge n. 285 del 28.08.1997 - Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”.

Con questa legge fu istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza …… per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza” che era ripartito tra le regioni.

Erano ammessi al finanziamento i progetti che perseguivano le seguenti finalità:

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

I Comuni, singoli o associati, definivano piani d’intervento che presentavano alle Regioni le quali assegnavano le risorse trasferite dallo Stato.

 

Sempre nel 1997 vede la luce la legge n. 451 del 23.12.1997 “Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia”.

Detta legge istituì sia una “ Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”, sia un “Osservatorio nazionale per l'infanzia ……. che predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età  evolutiva”.

Il comma 6 dell’articolo 1 stabilì - “senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato” (!)- la celebrazione della ricorrenza della firma della “Convenzione sui diritti del fanciullo” nell’anniversario della firma: il 20 novembre 1989.

Il successivo articolo 4 prevede che al fine di coordinare l’azione tra lo Stato e le Regioni queste ultime dovessero attivare azioni di “coordinamento, di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul loro territorio”.

 

Riguardo a quest’adempimento e, in genere, per quanto concerne politiche di protezione e tutela dell’infanzia le regioni si sono comportate variamente. Poche sono quelle che attuano (seppure deboli) specifiche politiche di tutela e/o promozione di azioni positive per l’infanzia. In conseguenza di ciò risultano rilevanti i divari tra i gradi di protezione e di tutela dei minori tra le diverse regioni, anche per la mancanza di una specifica legge statale.

 

L’avvicinarsi della celebrazione della “GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA” è l’occasione per tentare – indagando la situazione della legislazione a livello internazionale, nazionale e regionale - un bilancio e sollecitare le azioni conseguenti.

 

 

PRIMI PROVVEDIMENTI REGIONALI SULL’INFANZIA

 

E’ della regione Friuli – Venezia Giulia (L. R. n. 49 del 24.06.1993. Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori)  il primo provvedimento regionale riguardo alla tutela dei minori. L’obiettivo dichiarato (si veda l’articolo 1) è quello di tutelare la famiglia – “per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità” - e in questa ottica è istituito “l'Ufficio del tutore pubblico dei minori” cui sono assegnati importanti compiti e funzioni analoghe a quelle delle regioni che istituiranno - molto più tardi - la figura del “garante” dell’infanzia.

Nella legge, sebbene non si faccia esplicito riferimento alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” già ratificata dall’Italia, risulta evidente che i contenuti di essa sono noti e presenti al legislatore. Per alcuni anni questo provvedimento resterà unico nel panorama legislativo delle regioni italiane e ad esso – appare chiaro leggendo i testi – hanno guardato successivamente le regioni che hanno legiferato sulla stessa materia negli anni successivi.

 

Bisognerà aspettare ben cinque anni per trovare altri due provvedimenti legislativi per l’infanzia. Il primo è della regione Abruzzo (L. R. n. 46 del 02.06.1988. Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del difensore dell’infanzia) che si limita a delegare – appunto con una convenzione – l’UNICEF a svolgere la funzione di difensore dell’infanzia. E’ più che altro un manifesto politico che matura negli anni in cui si svolge in Italia la 1° conferenza nazionale per l’infanzia (Firenze 1998).

 

Il secondo è della regione Veneto che con la “L. R. n. 42 del 09.08. 1988. Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori” crea un ufficio per la tutela dei minori. La legge prevede la figura del “tutore dell’infanzia” ed ha contenuti molto simili a quelli della regione Friuli - Venezia Giulia.

 

Qualche anno dopo la Basilicata (L. R. n. 15 del 17.04.1990. Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del difensore dell’infanzia) adotta un provvedimento che ha lo stesso titolo della legge della regione Abruzzo (del 1998) ed il cui contenuto è quasi del tutto identico. Anche questa legge si limita a prevedere una “convenzione” con l’UNICEF che è designato difensore dell’infanzia.

 

Per un decennio le leggi delle regioni  Friuli - Venezia Giulia e del Veneto resteranno le uniche ad aver creato  figure e/o uffici per la tutela dei minori; infatti, il successivo provvedimento che s’ispira al concetto e alla pratica della “protezione”, è adottato solo nel 1999 dalla regione Puglia (L. R. n. 10 del  11.02.1999. Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza).

Con questo provvedimento, che applica sul territorio regionale la legge 285/97, viene creato un centro di documentazione e una commissione consultiva delle problematiche dell’infanzia presso l’assessorato alle politiche sociali.

 

 La Basilicata (L. R. n. 1 del 02.01.2003 Costituzione consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori) diversi anni dopo decide l’stituzione di una “consulta” a cui affida il compito di realizzare una serie di percorsi formativi interdisciplinari, rivolti a tutti quei soggetti (genitori, medici, insegnanti, avvocati, magistrati ed operatori delle forze dell’ordine) che entrano in relazione col minore nel corso del suo processo di crescita. La legge istituisce anche - nell’ambito dell’Osservatorio Regionale sulle politiche sociali - la sezione per “la protezione e pubblica tutela dei minori”.

 

L’anno successivo è la Lombardia (con la L. R. n. 34 del 14 dicembre 2004 n. 34. Politiche regionali per i minori) che decide un vasto elenco di politiche socio-sanitarie per i minori e di azioni mirate alla tutele psicofisica e istituisce un “osservatorio regionale” per monitorare l’attuazione delle politiche messe in campo.

 

 

REGIONI CHE HANNO ISTITUITO IL “GARANTE PER L’INFANZIA”

 

Le regioni che hanno istituito formalmente il “GARANTE (PER) DELL’INFANZIA” sono solo quattro (Calabria, Emilia – Romagna, Lazio, Marche). La prima è stata la regione Marche nel 2002 (con L. R. n. 18 del 15 ottobre); pochi giorni dopo (il 28 ottobre) fu la volta del Lazio con L. R.  n. 18 del medesimo anno. Nel 2004 fu la volta della Calabria ad istituire la figura del GARANTE con L. R. n. 28 del 12 novembre. L’ultima è stata l’Emilia - Romagna con la L. R. n. 9 del 17.02. 2005.

I contenuti di queste leggi sono molto simili. La finalità dell’istituzione della figura e dell’ufficio del “GARANTE” è quella di “assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali sia collettivi dei minori” (questa è la formula usata in tutte le leggi regionali).

 

Il GARANTE svolge, in genere, le seguenti funzioni:

- promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e dell’adolescenza;

- vigila sull’applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11. 1989;

- rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali;

- segnala ai servizi sociali e all’Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

- accoglie le segnalazioni  di violazione dei diritti e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

- segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

- segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

- promuove iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza;

- collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;

- cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

In alcuni casi (Emilia Romagna) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull’operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.

Il Garante – in tutti i casi - è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in materie concernenti l’età evolutiva e la famiglia. La legge della regione Marche e quella della Calabria stabilisce che deve avere un’età non superiore a 65 anni. Tutte le leggi regionali prevedono che non siano eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana; b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

 

L’incarico di “garante” è reso incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. A tal fine al “garante” è assicurata un’adeguata retribuzione.

Tutte le leggi regionali, inoltre, assicurano al “garante” piena autonomia e indipendenza con questa formula: “Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica”.

Il “Garante” è eletto dal Consiglio regionale. Tutte le regioni stabiliscono in 5 anni la durata del mandato e la possibilità di rielezione per una sola volta.

Il “Garante”, in genere, ha sede presso il Consiglio regionale e per l’espletamento delle funzioni si avvale di una struttura ad hoc non sempre adeguatamente dotata di personale.

 

 

REGIONI CHE ATTUANO POLITICHE DI “PROMOZIONE” DELL’INFANZIA

 

Negli ultimi anni tre regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia - Romagna) riguardo all’infanzia hanno adottato provvedimenti che si ispirano ad un concetto “nuovo”  nella legislazione regionale, cioè quello della “promozione di azioni positive”.

In realtà il concetto che per “tutelare” è meglio promuovere “azioni”  che facilitino oltre che negli accordi internazionali sull’infanzia, è contenuto all’articolo 7 della citata legge n. 285/97 che prevedeva potessero essere finanziati col “Fondo”:

a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

b) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

 

Nel 1999, a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, due regioni l’Abruzzo (L. R. n. 140 del 23.12.1999. Promozione delle città dei bambini e delle bambine) e l’Emilia – Romagna (L. R n. 40 del 28.12.1999. Promozione delle città dei bambini e delle bambine) approvano leggi che hanno lo stesso titolo e un contenuto quasi del tutto identico.

 

La Basilicata, sebbene a distanza di anni, con la “L. R. n. 10 del 16.02.2005. Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine” si aggiunge alle prime due con una legge dal titolo simile e dai contenuti analoghi a quelli delle precedenti due regioni.

 

Il contesto in cui si muovono questi provvedimenti è quello della “promozione di azioni finalizzate allo sviluppo armonico e completo dei bambini e delle bambine, della loro identità personale, al miglioramento della loro qualità di vita, nonché alla concreta partecipazione alla vita della comunità locale”.

 

L’obiettivo del legislatore regionale è il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani da realizzare:

a) promuovendo il rispetto dei loro diritti e dei loro bisogni nello sviluppo delle politiche e degli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione urbana;

b) promuovendo ed incentivando la realizzazione di progetti volti a favorire la loro autonomia, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, la loro capacita di fruirla in modo pieno e corretto;

c) favorendo la loro partecipazione alla vita civile.

 

Per raggiungere gli obiettivi la legge impegna i governi regionali a:

- promuovere e sostenere progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità e la percezione;

-  sostenere la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

- incentivare l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;

- promuovere attività di formazione e aggiornamento del personale degli enti locali;

- promuovere la creazione di una banca dati dei progetti attivati;

- promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;

- diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

 

Tutte queste leggi prevedono contributi finanziari ai comuni che si dotano di progetti di intervento denominati “CITTÀ AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”, e orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.

 

 

OSSERVAZIONI, CONSIDERAZIONI, VALUTAZIONI

 

1. A livello nazionale è attivo “l’Osservatorio nazionale per l’infanzia” che si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia.

Manca la figura del  “Garante per l’infanzia”.

 

2. A livello regionale appare chiaro che:

a) nell’arco di oltre 20 anni – alcune regioni (dieci in tutto e alcune di queste intervenendo più volte) hanno adottato importanti e significativi provvedimenti a favore dell’infanzia;

b) le altre dieci (ma non è il caso di farne l’elenco) non hanno adottato alcun provvedimento che possa essere classificato nella categoria tutela, protezione, promozione dell’infanzia.

 

In sintesi le regioni che hanno:

- istituito il garante sono: Calabra, Emilia – Romagna, Lazio, Marche;

- creato un simil-garante (tutore o ufficio del tutore ) sono: Friuli - Venezia Giulia e Veneto;

- creato organismi di tutela (l’osservatorio, la consulta) sono: Basilicata, Lombardia, Puglia;

- promosso politiche attive per l’infanzia sono: Abruzzo, Basilicata, Emilia – Romagna.

 

La sola Emilia - Romagna  (L. R. n. 10 del 24.05.2004. Partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana “città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza” (CAMINA) ha fatto una legge che favorisce anche l’associazionismo tra le città, cosiddette, “amiche dell’infanzia”.

 

Prima di terminare preme segnalare che in Parlamento (dall’inizio della legislatura) sono state già presentate sette proposte di legge per l’istituzione del “garante per l’infanzia”: cinque alla Camera (una di AN e quattro da partiti del centro sinistra, una di questa vede quale primo firmatario Piero Fassino) due al Senato (una da FI l’altra dai DS).

 

C’è da sperare che questa legislatura non termini prima di aver approvato una buona legge che istituisca la figura del “GARANTE PER L’INFANZIA”.

 

L’occasione della prossima celebrazione della – “giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” - potrebbe essere l’occasione per parlarne e sollecitare l’impegno dei Presidenti delle Camere e delle forze politiche. 


APPENDICE LEGISLATIVA

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI,  LEGGI STATALI E REGIONALI RELATIVE ALLA TUTELA DELL’INFANZIA

 

 

ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI TUTELA/PROTEZIONE DELL’INFANZIA.

 

ONU

Accordo tra il governo della repubblica italiana e il fondo delle nazioni unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze. 23.09.1986

 

ONU

Convenzione sui diritti del fanciullo. 20.11.1989.

 

ONU

Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia. 30.09.1990.

 

PARLAMENTO EUROPEO

Carta europea dei diritti del fanciullo. 08.07.92 .

 

PARLAMENTO EUROPEO

Convezione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. 29.05.1993.

 

PARLAMENTO EUROPEO

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli. 25.01.1996

 

 

LEGGI NAZIONALI SULLA PROTEZIONE/TUTELA DELL’INFANZIA

 

 

Legge n. 176 del 27.05.1991. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

 

Legge n. 285 del 28.08.1997. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

 

Legge n. 451 del 23.12.1997. Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia.

 

Legge n. 312 del 19.07.1988. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il fondo delle nazioni unite per l’infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all’infanzia in Firenze.

 

Legge n. 476 del 31.12.1998. Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993.

 

Legge n. 77 del 20.03.2003. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

 

 

LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DEL GARANTE/DIFENSORE/TUTORE DELL’INFANZIA.

 

 

ABRUZZO

Legge regionale n. 46 del 02-06-1988.  Convenzione con l’UNICEF per l’istituzione del difensore dell’infanzia.

 

BASILICATA

Legge regionale n. 15 del 17-04-1990. Convenzione con l’UNICEF per l’istituzione del difensore dell’infanzia.

 

Legge regionale n. 1 del 02-01-2003. Costituzione consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori.

 

CALABRIA

Legge Regionale n. 28 del 12.11.2004. Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

 

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale n. 9 del 17.02.2005. Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

 

FRIULI – VENEZIA GIULIA

Legge Regionale n. 49 del 24.06.1993. Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

 

LAZIO

Legge regionale n. 38 del 28.10.2002. Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

 

LOMBARDIA

Legge regionale n. 34 del 14.12. 2004 n. 34.  Politiche regionali per i minori.

 

MARCHE

Legge regionale n. 18 del 15.10. 2002 .Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza.

 

REGIONE PUGLIA

Legge regionale n. 10 del 11.02.1999. Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

 

REGIONE VENETO

Legge regionale n. 42 del 09.08. 1988. Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

 

 

LEGGI REGIONALI CHE “PROMUOVONO” POLTICHE ATTIVE PER L’INFANZIA.

 

ABRUZZO

Legge regionale n. 140 del 23.12.1999. Promozione delle città dei bambini e delle bambine

 

BASILICATA

Legge regionale n. 10 del 16.02.2005. Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine.

 

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale n. 40 del 28.12.1999. Promozione delle città dei bambini e delle bambine.

 

Legge regionale n. 10 del 24.05.2004. Partecipazione della regione Emilia - Romagna alla costituzione dell’associazione nazionale italiana "città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA).

 

 

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI IN PALAMENTO RIGUARDANTI L’ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L’INFANZIA.

 

Alla Camera sono stati presentati 5 progetti di legge

On. Teodoro Buontempo (AN). ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA.

On. Sandra Cioffi (Pop-Udeur) ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

On. Piero Fassino (Ulivo). ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA.

On. Federico Palomba (IdV).  ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

On. Pino Pisicchio (IdV). ISTITUZIONE DEL TUTORE PUBBLICO DELL’INFANZIA .

 

Al Senato sono stati presentati 2 progetti di legge.

On. Anna Maria Serafini (Ulivo). ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

On. Maria Burani Procaccini (FI).  ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA.


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