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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DEGLI “ORATORI PARROCCHIALI” E DELLA LORO FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA

La funzione sociale e educativa svolta dagli “oratori parrocchiali” è nota a tutti; a volte questo fatto è solo un pretesto - usato dal legislatore di molte Regioni - per finanziarne la costruzione (ri)costruzione …. e per fare altro ancora; di seguito il resoconto della vicenda e le prove: tutta la legislazione nazionale e regionale sull’argomento.

di A. Elle

 

Con il termine ORATORIO (dal latino orare, cioè pregare) s’intende un piccolo edificio dedicato al culto religioso cristiano dove i fedeli si recavano a pregare: la parola prende il nome dal luogo in cui, intorno al 1600, si riunivano i fedeli in preghiera.

Oggi il termine sta a indicare una vasta rete di attività svolte dalle parrocchie ed altre istituzioni cristiane a favore dei ragazzi e dei giovani: è in questo significato che il termine è usato qui di seguito, dove trattiamo delle leggi statali (2) e regionali (12) che, dal 2001, si sono date l’obiettivo di “riconoscere, valorizzare, promuovere” la funzione educativa, formativa, aggregatrice, sociale svolta “dalle parrocchie e dagli altri istituti religiosi e da enti di altre confessioni riconosciute dallo Stato” nelle politiche sociali.

Il riconoscimento del ruolo, che ovviamente esiste, come vedremo è strumentale all’erogazione di “contributi” (tanti) alle parrocchie, alle diocesi, alle associazioni di enti religiosi appartenenti alle confessioni religiose riconosciute dallo Stato.

 

Questa storia - dal punto di vista istituzionale e quindi formale - comincia con la "Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

 

All’articolo 1 comma 1 della legge 328/2000 si afferma che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza”.

Importante – per quanto ci riguarda - è il comma 4 dell’articolo 1 dove si stabilisce che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

 

E’ detto chiaramente che nell'intento di valorizzare al massimo grado il principio di sussidiarietà, le regioni e lo Stato dovranno riconoscere ed agevolare il ruolo di tutti i soggetti sociali, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, compreso quello degli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con cui lo Stato ha stipulato intese nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sociali.

Al successivo coma 5 si precisa che “Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, ……., organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”.

 E’ quì enunciato un altro importantissimo principio e, cioè, che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed altri organismi privati, in qualità di soggetti attivi nella progettazione, nell'organizzazione e nella gestione dei servizi e degli interventi sociali.

Nell’elencazione dei soggetti che provvedono alla gestione ed offerta il comma 5 richiama, con un ordine diverso, tutti quelli già indicati al comma 4 tranne (dimenticanza?) gli “enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese”.

La modalità attraverso cui avviene il “riconoscimento” del ruolo passa attraverso l’osservanza della seguente procedura dettagliata all’articolo 22 della legge: i soggetti pubblici e privati (tutti quelli indicati) propongono attività e sottoscrivono accordi (“piani di zona”) che, assunti dalle istituzioni, diventano “progetti d’intervento” che sono finanziati dalle regione. In quest’ambito, quindi, tutti i soggetti che hanno sottoscritto accordi ricevono i finanziamenti provenienti dal “fondo regionale” per i servizi sociali.

Quasi tutte le leggi regionali – vedremo meglio nel dettaglio - che riconoscono la funzione sociale e educativa  degli “oratori” si richiamano ai principi generali elencati all’articolo 1 della legge 328/2000, ma non prevedono l’osservanza delle procedure dettate dall’articolo 22. Nella quasi totalità dei casi per elargire contributi sono messe a disposizione risorse  non provenienti dal  “fondo regionale” destinato a finanziarie i servizi sociali.

Le leggi regionali che prevedono contributi agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese che hanno una data  successiva al 1 agosto 2003 possono contare su un importante ed esplicito avallo in una legge dello Stato; infatti, il 23 luglio 2003, la prima commissione della Camera, in sede deliberante, approva la proposta di legge presentata dagli onorevoli Volontè e Bottiglione (pubblicata in G.U. il 01.08.2003 col numero 206 e il titolo “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”).

La legge costa solo di quattro articoli. Il primo afferma che, in conformità ai princìpi generali contenuti nella legge 08.11. 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed a quanto previsto dalla legge 28.08. 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” lo Stato “riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, dagli oratori, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia”.

 

Come lo Stato “riconosce e incentiva” la funzione educativa e sociale è chiarito al comma  1 dell’articolo 2 che stabilisce: “gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari” sono da considerare “quali pertinenze degli edifici di culto” (che sono esclusi dal pagamento dell’ICI).

 Siccome l’ICI è un’imposta che si versa al Comune, con il comma 2 dell’articolo 2 si prevede che si farà fronte alle minori entrate dei Comuni con uno stanziamento aggiuntivo dello Stato. Si stabilisce, inoltre, che questi trasferimenti “non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge”. (!). Con il comma 3 dell’articolo 2 si quantifica l’onere della disposizione precedente in 2,5 milioni di euro.

 

Ritorniamo all’articolo 1 per sottolineare l’affermazione che le regioni “possono” riconoscere, nell’ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari - finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani - svolte dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa.

A tal fine si consente (lo prevede l'articolo 3) che lo Stato, le regioni ed i comuni possono “fornire in comodato agli oratori parrocchiali beni mobili ed immobili”, mentre l’articolo 4 dispone che le province e le regioni autonome adattino le norme ai rispettivi statuti.

La legge 206/2003 è una sorta di “legge quadro” sugli oratori; infatti, le leggi regionali successive al 2003 vi faranno, quasi tutte, riferimento e la richiamano per prevedere la possibilità della concessione “in comodato” alle parrocchie di beni mobili ed immobili da parte dei Comuni.

Di seguito sono riassuntate sia le leggi regionali che dal 2001 (quindi senza attendere la legge 206/2003) sia  quelle successive al 2003 hanno riconosciuto la funzione sociale e educativa svolta dalle parrocchie attraverso le attività di oratorio e similari; in genere si tratta di testi legislativi di pochi  articoli.

Alcune regioni (poche) invece, hanno “inserito” norme relative al riconoscimento della funzione degli oratori e il finanziamento delle parrocchie nelle annuali leggi finanziarie: un paragrafo a parte illustra questi casi.

Ci sono poi le regioni che non hanno legiferato in questa materia ma, in qualche caso, il consiglio regionale è stato investito del problema; anche di questo si darà conto di seguito.

 

LEGGI REGIONALI CHE “RICONOSCONO” LA “FUNZIONE SOCIALE E/O EDUCATIVA” DEGLI ORATORI PARROCCHIALI

Calabria
La prima legge regionale, in ordine di tempo, è della regione Calabria (L.R. n. 16 del 02.05.2001,  Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona).

La legge  riconosce “la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani” e la valorizza prevedendo  la:

a) creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva;

b) realizzazione di percorsi di recupero di soggetti a rischio di emarginazione.

La legge stabilisce, altresì, che la Regione favorisce la formazione sociale in ambito ecclesiale” valorizzando tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio.

Con l’articolo 2 è istituito un comitato regionale (in cui sono presenti tre assessori, quattro funzionari dell’amministrazione, tre esperti in campo psicologico), e uno per ogni provincia (in cui sono presenti tre assessori, quattro funzionari dell’amministrazione, tre esperti in campo psicologico e, infine, tre persone designate dal vescovo per ogni diocesi) per la programmazione degli interventi e la valutazione dei progetti.

La legge dispone siano concessi finanziamenti per la costruzione di nuove strutture e riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti così articolati: a) 20 per cento in conto capitale; b) 50 per cento a mutuo agevolato decennale con preammortamento per i primi tre anni.

Per l'arredamento, le attrezzature e gli strumenti didattici è concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dell'investimento complessivo.

I finanziamenti sono concessi alle sole “comunità cristiane”.

Sono, infine, finanziati percorsi di recupero….. dei giovani inserendo nei piani annuali corsi di formazione professionale…. da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane”.

Presidente della regione, all’epoca dei fatti, è GIUSEPPE CHIARAVALLOTTI.

Lazio

Il mese successivo, sempre del 2001, il consiglio regionale della regione Lazio approva una legge per riconoscere la funzione sociale e educativa svolta dagli oratori (L.R. n. 13 del 13.06.2001, Riconoscimento della funzione sociale e educativa degli oratori). Detta legge, riconoscendo la “funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività similari”, prevede la sottoscrizione di un apposito protocollo tra “Regione Lazio, la Regione Ecclesiastica del Lazio, e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato” in cui  sono definiti gli indirizzi e le azioni da perseguire.

Le parrocchie, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari e la Regione, avvalendosi di una commissione, da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta i progetti e concede i finanziamenti.

Presidente della regione, all’epoca dei fatti, è FRANCESCO STORACE.

 

Abruzzo

Un mese dopo l’approvazione della legge della regione Lazio anche la regione Abruzzo adotta un analogo provvedimento (L.R. n. 36 del 31.07.2001,  Riconoscimento della funzione sociale e educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella regione Abruzzo).

In questo testo si fa riferimento – è la prima volta - ai principi stabiliti dalla legge del 08.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", si riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli Oratori Parrocchiali che sono definiti “soggetto educativo della comunità locale che promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescentie, pertanto, la legge si pone l’obiettivo di agevolare “il ruolo delle Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”.

Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzare negli oratori per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero”. La programmazione degli interventi è adottata dalla Regione, “sentite le diocesi dell'Abruzzo”.

Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è GIOVANNI PACE.

 

Lombardia

L’ultimo provvedimento legislativo dell’anno 2001 è quello della regione Lombardia (L.R. n. 22 DEL 23.11.2001,  Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale e educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori). Nel titolo è esplicitato che si parla di azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale svolta dalle parrocchie mediante gli oratori. La legge, innanzi tutto, riconosce... “la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio” e la titolarità delle “Diocesi lombarde ad essere consultate in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani e a far parte di commissioni consultive” con propri rappresentanti designati”.

Subito dopo si chiarisce che lo scopo degli interventi messi in campo dalla Regione è:

a) “il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell’ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali e educative delle Parrocchie e delle Diocesi;

 b) l’incentivo a svolgere ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d’intervento, soprattutto a carattere innovativo;

c) il sostegno ad iniziative e a progetti interdiocesani anche rivolti al monitoraggio ed allo studio dell’esistente”.

ll contributo della Regione è ripartito tra le Diocesi secondo il seguente criterio:

1)  il 30% sulla base della popolazione;

2) il 40% sul numero delle parrocchie;

3) il restante 30% sarà utilizzato dalla Regione Ecclesiastica Lombardia o da altro ente indicato dalla stessa per attività ed iniziative interdiocesane”.

A riguardo della rendicontazione si afferma che: “la Regione Ecclesiastica Lombardia, presenta… una relazione annuale di rendicontazione unitaria della spesa dell’utilizzo del finanziamento regionale e di valutazione delle attività”.

Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è ROBERTO FORMIGONI.

 

Piemonte

Alla fine dell’anno 2002 legifera sugli oratori parrocchiali al fine di riconoscerne la funzione educativa e formativa anche il Piemonte con la “L.R. N. 26 DEL 11.11.2002, Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio”.

Questa legge:

a) riconosce la funzione “educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall'ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio” quale soggetto sociale e educativo delle comunità  locali;

b) prevede la possibilità che l’amministrazione regionale “possa”, in fase di elaborazione del Programma regionale d'interventi nell'area minori, invitare la Regione ecclesiastica piemontese della chiesa cattolica e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, a far parte di commissioni consultive;

c) riconosce la titolarità delle Parrocchie quali soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio …. e la devianza in ambito minorile;

d) prevede di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la ”Regione ecclesiastica piemontese, le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici, nonché con gli altri soggetti”

e) consente che i soggetti che possono beneficiare dei contributi accedono ai finanziamenti sulla base della  presentazione di specifici progetti.

Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è ENZO GHIGO.

 

Molise

All’inizio dell’anno 2003 anche gli “oratori” del Molise ottengono di vedere riconosciuta in una legge la loro funzione educativa; infatti, questo avviene con la “L.R. N. 6 DEL 27.01.2003, Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella regione Molise”.  

Nell’articolato, subito dopo aver riconosciuto la funzione sociale e educativa, si chiarisce che finalità della  legge è quella di realizzare “un'organica ed integrata politica sociale intesa a promuovere la crescita della gioventù” attraverso:

a) “la formalizzazione della funzione educativa e sociale che la parrocchia esplica a favore dei minori e dei giovani;

b) l'incremento dei centri giovanili - parrocchiali, dedicati prioritariamente, ad iniziative del tempo libero dei minori”.

Si consente, inoltre, alla Regione la possibilità di consultare la diocesi sulla programmazione delle politiche sociali e si prevede che esse indichino propri rappresentanti nelle commissioni consultive, di organismi regionali e di gruppi di lavoro costituiti per esaminare le tematiche del settore minorile.

La Regione – si stabilisce poi - riconosce alla parrocchia ed agli Enti morali la titolarità a “proporre e gestire”, attraverso opportuni accordi con gli Enti locali, programmi ed iniziative di carattere formativo ed aggregativo …. e, di conseguenza, ad avere accesso alle risorse, alle sovvenzioni ed ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

La Regione, infine, s’impegna, attraverso protocolli di intesa stipulati con le Diocesi del Molise, a “promuovere programmi e misure di sostegno per valorizzare l'azione e le potenzialità degli oratori, dei centri giovanili e delle associazioni che fanno capo alle parrocchie”.

Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è MICHELE IORIO.

 

Liguria

Nell’anno 2004, in materia di oratori parrocchiali legifera la Liguria con la “L.R. n. 16 del 10.08.2004,  Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale e educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari”. E’ la prima legge regionale che si richiama esplicitamente alla legge quadro n. 206/2003, approvata dal parlamento l’anno precedente.

Nel primo articolo, opportunamente, si richiamano le finalità indicate dall'articolo 1 della legge 1° agosto 2003 n. 206 (“Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”), si riconosce il ruolo “educativo, formativo, aggregativo e sociale” svolto nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio dall'ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a “specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose riconosciute dallo stato.

Si prevede  la sottoscrizione di  appositi protocolli d’intesa, separatamente con i seguenti soggetti:

a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle “associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria”;

b) i singoli enti di culto di altre confessioni religiose riconosciute dallo stato.

Nei protocolli di intesa si stabiliranno i criteri per concedere, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 206/2003.

I finanziamenti sono destinati a:

1) contributi per spese di gestione;

2) contributi in conto capitale per l’acquisizione di nuove strutture od attrezzature nonché per migliorie ed ampliamento di quelle esistenti.

Presidente delle Regione, all’epoca dei fatti, è ______________

 

Umbria

L’ultima legge regionale relativa la “funzione sociale degli oratori” è dell’Umbria (L.R. n. 28 del 20.12.2004, Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”).

Innanzi tutto, la legge riconosce la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici e la titolarità delle diocesi dell’Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani. 

Si afferma poi che gli istituti religiosi possono sottoscrivere con i comuni associati nell’ambito territoriale l’accordo di programma che regola il “piano di zona”, nel quale sono individuate le priorità degli interventi. Per il raggiungimento delle finalità proprie del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali e educativi sono finanziabili i progetti coerenti e rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:

a) la realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali e educative;

b) l’allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l’acquisto di attrezzature e materiali;

c) la realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;

d) la manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;

e) i percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

Presidente delle Regione, all’epoca dei fatti, è MARIA GRAZIA LORENZETTI.

 

REGIONI CHE NON HANNO UNA LEGGE SPECIFICA SUGLI ORATORI MA NORME INSERITE IN TESTI DI LEGGI CHE TRATTANO ALTRE MATERIE

 

Friuli – Venezia Giulia

Con la L. R. n. 2 del  22-02-2000, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione la regione Friuli - Venezia Giulia realizza il primo intervento in assoluto a favore degli oratori; a questa materia sono dedicati i commi 21, 22, 23 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2001.

Si stabilisce che l’amministrazione regionale. allo scopo di perseguire la “crescita del ragazzo, la prevenzione del disagio e disadattamento giovanile, sostiene le iniziative programmate …   dalle comunità parrocchiali … per il recupero, la sistemazione e l'adeguamento dei ricreatori, degli oratori”.

Si precisa che i “contributi possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un'unica soluzione” e si stabilisce che l'Amministrazione, riconoscendo la funzione sociale e educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, è autorizzata a stipulare con le Diocesi apposita convenzione allo scopo di assicurare l'acquisizione di informazioni sulle attività da loro svolte, coinvolgere le stesse nell'ambito della realizzazione delle iniziative pubbliche di sostegno all'infanzia e all'adolescenza.

Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è RENZO TONDO.

 

Veneto

All’inizio dell’anno 2003 anche gli “oratori” del Veneto ottengono da una legge regionale il riconoscimento della loro funzione sociale e educativa;  allo scopo provvede un articolo (l’articolo 63)  della legge finanziaria per il 2003 - L.R. n. 3 del 14.01.2003. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 – che impegna l’amministrazione a “promuovere la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite gli oratori e patronati parrocchiali”.

Nell’articolo si riconosce alle Parrocchie la titolarità ad essere soggetti promotori di “programmi, azioni ed interventi che si realizzano nei patronati per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero per contrastare l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile”.

Per la realizzazione di quei programmi e di quei progetti… sono erogati contributi in conto capitale:

a) per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti;

b) per l’arredamento, attrezzature e strumenti didattici.

Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è GIANCARLO GALAN.

 

Puglia

La Puglia con la L.R. n. 17 del 25.08.2003, Sistema integrato d'interventi e servizi sociali, dà attuazione alla legge quadro n. 328 del 2000 per realizzare sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza; in questo contesto si procede - comma 3 dell’articolo 1 – a riconoscere la funzione sociale degli oratori ed ad impegnare la Regione a sostenerne l'attività nell'ambito delle iniziative programmate dal piano regionale socio-assistenziale.

Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è MICHELE FITTO.

 

Sicilia
Poche parole servono al legislatore siciliano - appena 5 righe dell’articolo 21 della legge finanziaria per il 2006  (L.R. N. 19 del 22-12-2005, Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) per riconoscere la funzione sociale e educativa degli oratori.

Si stabilisce in breve che “Gli oratori di ogni confessione religiosa, sono ammessi a godere… , degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica.

Un successivo regolamento del Presidente della Regione stabilirà le modalità.

Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è TONINO CUFFARO.

 

REGIONI CHE  NON HANNO (ANCORA) UNA LEGGE

 

Al momento in cui scriviamo non risulta ci siano altre leggi regionali riguardo agli “oratori”; quindi, non hanno (ancora) una legge le seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Sardegna, Trentino Alto Adige (neppure le province autonome di Bolzano e Trento), Valle D’Aosta.

Per  maggiore completezza aggiungiamo le seguenti due notazioni:

1) al consiglio provinciale di Trento fu presentato - in data  12 marzo 2004 - un disegno di legge dal titolo “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento a favore dei giovani, nonché riconoscimento della funzione sociale e educativa degli oratori” mai convertito in legge, fino ad oggi;

2) al consiglio regionale delle Marche è stata presentata, in data 14 aprile 2006 - dai consiglieri Giannotti, Capponi, Brini, Bugaro, Ceroni, Cesaroni, Santori, Tiberi, la proposta di legge intitolata Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale e educativa svolta dagli oratori marchigiani” non ancora discussa.

ALCUNE BREVI OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

Sembra – guardando indietro a quanto è accaduto a partire dal 2000 - ci sia stata un’accorta regia che ha guidato le Regioni amministrate dal centro-destra, una ad una, ad adottare provvedimenti legislativi contenenti il finanziamento di attività svolte dalle parrocchie e la costruzione/ricostruzione di strutture appartenenti alle parrocchie.

Appare, in molti casi, come la funzione sociale svolta dagli oratori sia richiamata solo in modo strumentale per giustificare il finanziamento alle parrocchie per altre finalità.

E’ lecito chiedersi se così facendo la coalizione di centro-destra, una volta vinte le elezioni regionali e poi quelle politiche, non abbia “pagato” l’appoggio ed il sostegno ottenuto in campagna elettorale. Si leggano a riguardo le chiare argomentazioni degli onorevoli Buttiglione e Volontè a sostegno dell’approvazione della loro proposta, poi divenuta la legge n. 206/2003, di cui riportiamo di seguito, integralmente, alcuni parti che ci aiutano a capire:

 

1. La funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali non è stata sinora sufficientemente riconosciuta né sono stati valorizzati il loro ruolo insostituibile e l'azione peculiare svolta nella società, soprattutto nei confronti dei minori, in particolare degli adolescenti e dei giovani nella fase più delicata della loro crescita, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

 

2. Come è noto, attualmente, l'unico modesto riconoscimento giuridico nei confronti degli oratori parrocchiali si rinviene nella legislazione fiscale laddove gli oratori sono equiparati agli edifici di culto ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta sui fabbricati. Si tratta di un riconoscimento di poco rilievo.

 

3. La legge intende far sì che le regioni riconoscano anche formalmente il ruolo educativo e la funzione sociale degli oratori parrocchiali, e che, con le dovute intese, le autorità diocesane siano pienamente coinvolte nella predisposizione dei programmi educativi e formativi.

 

4. Gli oratori, poi, dovranno essere adeguatamente supportati con finanziamenti regionali per fare fronte alle tante necessità che essi avvertono, sia nell'espletamento della loro missione religiosa, che nella realizzazione della funzione sociale, educativa e formativa verso quei giovani che vivono negli oratori un’importante fase della loro vita affettiva e comunitaria.

 

5. Da ciò nasce la necessità di un riconoscimento legislativo più ampio e forte, che affidi agli oratori compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e dell’azione che essi di fatto svolgono.

 

6. Nel Paese si è aperto un forte dibattito e si sono alzate voci autorevoli che meritano di essere ricordate. Giovanni Paolo II, il 18 gennaio 2001, richiamando l'attenzione degli amministratori locali sull'educazione dei ragazzi, ha affermato: "non abbiate timore di assumere iniziative coraggiose riguardo all’effettiva parità scolastica e alla valorizzazione di quelle strutture, come ad esempio gli oratori parrocchiali, che molto contribuiscono ad offrire una sana formazione e a prevenire forme preoccupanti di disagio giovanile".

 

CONCLUDENDO

 

In estrema sintesi i fatti sono questi:

1. Dodici Regioni, tra il 2000 e il 2005 – quasi tutte amministrate da coalizioni di centro destra, hanno varato leggi che, riconoscendo la funzione sociale e educativa degli oratori, hanno previsto contributi alle parrocchie e agli enti  di culto  di tutte le confessioni religiose.

2. Sommando i soldi messi a disposizione dalle varie leggi regionali l’anno in cui è stato varato il provvedimento si arriva ad importi senz’altro molto ragguardevoli.

3. La stragrande maggioranza di questi contributi è stata destinata alla costruzione, ricostruzione di oratori, di campi sportivi, per l’acquisto di attrezzature sportive, didattiche e ludiche.

4. Una parte, piccola, è andata direttamente alle diocesi e ad associazioni di culto per “spese di funzionamento”.

5. Pochi soldi (molto pochi) per sostenere direttamente l’attività di carattere educativo e sociale.

6. E’ inutile dire che quasi tutti i finanziamenti sono stati erogati agli enti di culto cattolici.

 

Un interrogativo a questo punto sorge spontaneo, e non si tratta della preoccupazione di un giurista ma di un povero raccontatore di fatti: sapendo che lo Stato è indifferente alle diverse confessioni religiose e tutte le ammette – purché non in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano - è corretto - costituzionalmente - che una Regione che è parte della Repubblica possa sostenere – direttamente o indirettamente – l’opera di evangelizzazione delle confessioni religiose ed a volte solo di una di queste? 


APPENDICE LEGISLATIVA

LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE RELATIVA A “LA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DAGLI ORATORI PARROCCHIALI”.

LEGGI STATALI.

LEGGE N. 328 DEL 08.11. 2000. - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

LEGGE 1 AGOSTO 2003, N. 206. Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

LEGGI REGIONALI.

REGIONE ABRUZZO

Legge regionale n. 36 del 31.07.2001. Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo.

REGIONE CALABRIA
Legge regionale n. 16 del 02.05.2001. Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge regionale n. 2 del 22.02.2000. Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione.

 

REGIONE LAZIO

Legge regionale n. 13 del 13.06.2001. Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori.

 

REGIONE LIGURIA

Legge regionale n. 16 del 10.08.2004. Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.

 

REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale n. 22 del 23.11.2001. Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.

 

REGIONE MOLISE

Legge regionale n. 6 del 27.01.2003. Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella regione Molise.

 

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale n. 26 del 11.11.2002. Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo stato attraverso le attività di oratorio.

 

REGIONE PUGLIA

Legge regionale n. 17 del 25.08.2003. Sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

REGIONE SICILIA
Legge regionale n. 19 del 22.12.2005. Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

REGIONE UMBRIA

Legge regionale n. 28 del 20.12.2004. Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.

REGIONE VENETO
Legge regionale n. 3 del 14.01.2003. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI/PROVINCIALI.

REGIONE MARCHE
Proposta di legge presentata n. 92 del 14.04.2006. Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori marchigiani.

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE (Provincia autonoma di Trento)
Disegno di legge n. 37 del 12.03.2004.Promozione e coordinamento delle politiche di intervento a favore dei giovani, nonché riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori.

 


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