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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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VISITE FISCALI: “CONTORNI E… DINTORNI”

di Carmela De Marco

 

La normativa vigente ha modificato svariate volte gli adempimenti  previsti a carico delle PP.AA, sia per quanto riguarda le modalità ed i casi in cui richiedere il controllo della malattia mediante la richiesta di visita fiscale alla ASP, sia per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti, sia per l’onere finanziario a carico delle  stesse o del S.S.N..

 

Onere finanziario delle visite fiscali: quale Ente paga o, meglio, deve pagare (in attesa dei fondi necessari)?

Quando è obbligatorio il controllo, ossia, quando l’amministrazione è obbligata a richiedere la visita fiscale?

A partire dal 1995, un po’ tutti i contratti della pubblica amministrazione hanno disciplinato l’istituto della malattia ,prevedendo ,tra l’altro, le modalità di accertamento degli stati di salute.

Nell’ordinamento si è affermata con evidenza l’esigenza di regolamentare il controllo  della malattia dei propri dipendenti  mediante le visite fiscali,ciò al fine di evitare condotte assenteistiche e per ridurre i costi conseguenti alle  assenze.

Richiamiamo brevemente il quadro normativo vigente in merito all’onerosità delle visite fiscali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel parere n. 795-21M4 prot. 69143 del 25/7/2001,condiviso anche dall’Aran, in riferimento alle pretese avanzate da alcune AA.SS.LL. di richiesta di pagamento delle visite alle PP.AA., aveva così precisato: ”dalla normativa sulla riforma sanitaria, di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93, non discende affatto l'obbligo di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle visite di controllo della malattia effettuate nei confronti dei propri dipendenti”.

Inoltre, continuando, era .precisato  che“l'erogazione di visite fiscali, sia domiciliari che ambulatoriali, nei confronti di lavoratori dipendenti non può dar luogo a pagamento da parte delle Amministrazioni, trovando il proprio corrispettivo nel fondo sanitario regionale, cui vengono annualmente trasferite le somme all'uopo stanziate, come si evince dall'orientamento del Consiglio di Stato dell'11 ottobre 1984, condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota n. 8744 del 17/10/1995) e dal Ministero della Sanità (nota n. 100/SCPS/0.1.1/3759 del 14/6/1988).

Nella suddetta nota, inoltre, era evidenziato: “Continuano, invece, a far carico alle rispettive Amministrazioni pubbliche le visite collegiali richieste per accertare l'idoneità fisica dei dipendenti alle mansioni specifiche loro assegnate o per il riconoscimento di particolari prestazioni pensionistiche”.

Con il D.I. n. 112/2008 è stato  riproposto con evidenza l’obbligo di controllare mediante le richieste di visite fiscali le malattie dei lavoratori. Il comma 3 dell’art. 71 del suddetto D.I. ha infatti previsto : “L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative”.

Il contenuto è stato poi abrogato dalla Riforma Brunetta per essere re-inserito direttamente nel  D.lgs. 165/01.

Con il Dl n. 78/2009 il legislatore ha introdotto il comma 5bis e 5ter all’art. 71 del D.l.n.112/2008 prevedendo: “Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”.

Tale norma è stata  annullata dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 207/2010, che ha integrato. l’art.71 del  D.I.. 112/2008 con i commi  5-bis e 5-ter.

Questa sentenza  dichiara illegittimo l’art.. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1.7.2009, n. 78 ,nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del d.l. 25.6.2008, n. 112, i commi 5-bis e 5-ter.

In particolare,il comma 5-bis dell’art. 71del d.l. 25.6.2008  n. 112, aveva disposto che “le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi  oneri sono a carico delle aziende sanitarie”.Il controllo della malattia dei dipendenti pubblici è considerato da questa sentenza non ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato , poiché la prestazione della ASP in questo caso  non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza. Inoltre, l’attribuzione dell’onere delle visite fiscali alla ASP si pone in contrasto con l’art. 119 della  Costituzione., poiché lede l’autonomia finanziaria delle regioni.

Di fatto , dopo questa sentenza della Corte costituzionale, le AA.SS.PP. hanno ripreso ad inviare alle PP.AA.  le fatture per il pagamento delle prestazioni di controllo delle malattie. La questione dell’onerosità delle visite fiscali si è arricchita, quindi, di questo nuovo ed ultimo  intervento. che ha tolto ogni dubbio : sono  le PP.AA. a dover pagare le richieste di visite fiscali.

Pertanto, se ogni P.A. da un canto sa di dover  pagare le visite fiscali richieste per i dipendenti assenti per malattia,dall’altro  non è messa nelle condizioni che consentano di poter liquidare le fatture della ASP.

In merito l’USR della Sicilia , con nota prot. 2063 del 20.09.2010 , in occasione della rilevazione periodica degli oneri delle scuole , ha richiesto al MIUR di inserire la voce “visite fiscali”, al fine di approvvigionare le Istituzioni scolastiche delle risorse necessarie al pagamento delle fatture emesse dalle AA.SS.PP.

Dal 16 luglio 2011, con l’ entrata in vigore della Legge 111 di conversione del D.l. 98 del 6 luglio 2011, in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, le visite fiscali disposte nei confronti dei dipendenti delle PP.AA. in malattia sono tornate ad  essere richieste alla ASP  solo se il dirigente lo ritiene opportuno.

Le PP.AA. infatti, dovranno decidere“valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo”. L'obbligo assoluto di disporre la richiesta di visita fiscale  permane “dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

La visita fiscale è tornata nell’ambito della discrezionalità del dirigente, che è chiamato a valutare la condotta del dipendente ed anche “gli oneri” connessi all’effettuazione della visita, fermo restando l’obbligo di disporre la visita nei giorni a rischio, cioè nei giorni “ponte”che precedono o seguono giornate non lavorative.

In sostanza, il dirigente è invitato ad effettuare una comparazione di interessi tra l’onere

finanziario che la visita fiscale  comporta e la finalità del contrasto all’assenteismo cui essa è predisposta e per la quale sussiste, tra l’altro, una esplicita responsabilità dirigenziale (art. 55 sexies d. lgs. 165/2001).

 

Quali fasce orarie di reperibilità sono previste per i dipendenti ammalati?

L’ art. 23 del CCNL 4/8/95 e l'art. 17 del CCNL 2002/2005, ponevano  a carico del dipendente assente per malattia l’obbligo di farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione durante le fasce orarie di reperibilità, anche di domenica e giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

L’art. 71 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 ha apportato modifiche alle fasce di reperibilità prevedendo un orario che andava dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00. Le suddette  fasce sono state poi confermate nella legge di conversione, la 133/2008.
In seguito  ,un terzo decreto legge (78/2009),  convertito, con la legge 102/2009., ha determinato il ritorno alle fasce di reperibilità previste nel contratto.

Successivamente ,il governo, con il decreto legislativo 150/09, ha delegato il ministro della pubblica amministrazione a fissare le fasce di reperibilità.

A decorrere dal 04.02.2010,con apposito decreto del ministro, le nuove fasce di reperibilità sono state  previste dalle ore 09,00 alle ore 13,00  e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, con l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il provvedimento, inoltre, ha previsto l’esclusione dall’obbligo di tali fasce orarie di reperibilità nei casi di patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Insomma, in brevissimo tempo, la materia è stata oggetto di diversi provvedimenti legislativi che potrebbero essere ancora oggetto di cambiamenti.

 

E’ legittima la richiesta di più visite fiscali  per un solo periodo di assenza?

Giova  ricordare alle PP.AA. che hanno l’obbligo di controllare le assenze dei propri dipendenti che  la Corte di cassazione, già da molto tempo (Sent. 1942 del 10.03.1990), ha chiarito che, dopo avere ricevuto la visita del medico fiscale, il lavoratore non è più tenuto a rimanere in casa durante le fasce di reperibilità, perché ciò si tradurrebbe in una inammissibile limitazione della libertà di movimento, incompatibile anche con eventuali esigenze terapeutiche dell’interessato. La stessa Corte, peraltro, ha anche spiegato che, una volta accertato l’evento morboso, la reiterazione delle visite fiscali, qualora ingeneri un aggravamento dello stato patologico, costituisce un comportamento persecutorio illegittimo del datore di lavoro suscettibile di risarcimento (Sent. 475 del 19 gennaio 1999)

Pertanto, alla luce di questa sentenza più richieste di visite fiscali si potrebbero configurare come “un comportamento persecutorio… suscettibile di risarcimento”.

 

Cosa possono fare le PP.AA.?

Attualmente le PP.AA. risultano debitrici di tutte le fatture che le AA.SS.PP. hanno inviato e continuano ad inviare.

Nelle more dell’ assegnazione delle somme necessarie, sarebbe opportuno che  i dirigenti, oltre ad avanzare richiesta di apposito finanziamento al competente Ministero , nella richiesta di visita fiscale all’A.S.P., aggiungessero la seguente dicitura: ”il “pagamento della fattura relativa alla visita effettuata avverrà allorquando sarà accreditata la somma necessaria”.

In attesa di  eventuali e probabili novità in merito ,l’obbligo di richiesta di visita  fiscale permane solo in alcuni casi e sarebbe opportuno attenersi esclusivamente all’obbligo ,  per non aggravare l’erario di ulteriori debiti che alla data attuale , e non si sa fino a quando, non possono ancora essere saldati.

 


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