Il
Decreto n. 100 del 18 settembre 2002 – Sperimentazione
scuola dell’infanzia e prima classe scuola elementare
a cura di Mariella Spinosi
In
data 18 settembre u.s. il Ministro ha firmato il Decreto di
attuazione del progetto nazionale di sperimentazione ex art. 11 del
DPR 275/1999 riguardante la scuola dell’infanzia e la prima classe
della scuola elementare.
Il
10 settembre il CNPI aveva espresso il parere accompagnato da una
serie di osservazioni e di proposte, contestualmente anche l’ANCI
aveva inviato le proprie osservazioni sul progetto nazionale.
Si
tratta ora di analizzare se, sulla base di tali pareri, sono stati
apportati eventuali cambiamenti e se questi vanno a facilitare l’attuazione
della sperimentazione nell’ottica della qualità e del rispetto
delle regole.
Ricordiamo,
oltre al decreto, i documenti connessi con il progetto sperimentale.
I
documenti della sperimentazione
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n.
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Documento
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Oggetto
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1
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DM 100 del 18.9.2002
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Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione ex art.
11 DPR n. 275/1999 – Scuole dell’infanzia e prima classe
di scuola elementare.
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2
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CM n. 101 del 18.9.2002
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Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione ex art.
11 DPR n. 275/1999 – Scuole dell’infanzia e prima classe
di scuola elementare. Indicazioni e Istruzioni
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3
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Indicazioni
nazionali
Versione
aggiornata
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Documento
di riferimento per i Piani Personalizzati delle Attività
Educative nelle scuole dell'infanzia
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4
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Indicazioni
nazionali
Versione
aggiornata
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Documento di
riferimento per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola
Primaria |
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5
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Profilo dello studente
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Documento che delinea il
profilo educativo, culturale e professionale dello studente
alla fine del Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni)
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6
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Guida
alla lettura
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Documento
di sintesi che delinea il quadro teorico della sperimentazione
e il significato dei Documenti che l’accompagnano.
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7
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Raccomandazioni
(Versione
del 24 luglio 2002 non ancora aggiornata)
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Documento con valenza
orientativa per lo svolgimento delle attività educative e
didattiche nelle scuole dell’infanzia del sistema nazionale
di istruzione.
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8
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Raccomandazioni
(Versione
del 24 luglio 2002 non ancora aggiornata)
|
Documento con valenza
orientativa per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per
i “Piani di Studio Personalizzati” nella scuola primaria.
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Con il DM n.
100/2002 il Ministro intende avviare una “sperimentazione” in
alcune scuole italiane che ne abbiano i requisiti (circa 200) con l’obiettivo
di mettere alla prova i contenuti della riforma (disegno di legge n.
1306 del 14./3/2002) in discussione al Parlamento. In modo
particolare, l’idea principale è quella di consentire l’anticipo
delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia ed elementare (per i
bambini che compiono i tre e i sei anni entro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello previsto) e di capire come e se gli indirizzi
curricolari per la scuola dell’infanzia ed elementare (elaborati
nel corso dell’estate 2002) possono reggere alla prova dei fatti.
Gli oggetti della sperimentazione sono quindi:
Gli oggetti della
sperimentazione
-
la flessibilità organizzativa
metodologica e didattica (art. 2 comma 5, art. 3 comma 2 punto c,
art. 5, art 6);
-
l’anticipo nella scuola dell’infanzia ed elementare
(art. 1 comma 3);
-
il docente tutor (art 6)
-
Il portfolio (art.7)
-
l’insegnamento della lingua inglese (art.
2 comma 6)
-
l’alfabetizzazione informatica (art.
2 comma 6)
Naturalmente, l’attuazione
della sperimentazione è possibile sulla base di specifiche delibere
degli organi collegiali della scuola e dei genitori dei bambini
coinvolti.
Le scuole che
sperimentano dovranno fare in modo di garantire almeno 200 giorni di
scuola che costituiscono il limite minimo consentito per la
validità dell’anno scolastico. Il conteggio dei giorni parte dall’atto
ufficiale di avvio della sperimentazione, a cura dell’Ufficio
scolastico regionale, dopo la formalizzazione del piano regionale
delle istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale.
Di seguito viene
riportato l’aggiornamento della riflessione sugli articoli del
Decreto n. 100/2002, già analizzato nella versione in bozza dell’agosto
scorso. Sono evidenziate le differenze rispetto alla versione
precedente e posti in rilievo i punti di forza, ma anche di
criticità, già espressi dai pareri del CNPI e dell’ANCI.
Il DM 100/2002 è
costituito da 10 articoli, uno in meno rispetto alla bozza, che
definiscono molto chiaramente i contenuti della sperimentazione.
La struttura del DM n. 100 del 18
settembre 2002
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n.
articolo
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Oggetto
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1
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Progetto
nazionale di sperimentazione |
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2
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Requisiti
del progetto |
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3
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Quadro di
riferimento dell’infanzia
(Obiettivi generali e
specifici e piani di studio personalizzati)
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4
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Continuità
educativa
(Raccordo tra asilo
nido, scuola dell’infanzia e scuola elementare)
|
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5
|
Flessibilità
organizzativa nella scuola dell’infanzia |
|
6
|
Flessibilità
organizzativa nella scuola elementare |
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7
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Portfolio
delle competenze |
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8
|
Formazione
del personale |
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9
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Piano
regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione |
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10
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Organismi di
supporto e sviluppo alla sperimentazione |
Prime
riflessioni
sul Decreto di
attuazione del progetto nazionale di sperimentazione nella scuola
dell’infanzia e nelle prime classi della scuola elementare
|
Art. 1
Progetto
nazionale di sperimentazione
|
|
1. È promosso un
progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale
possono partecipare, di norma, non più di due circoli
didattici o istituti comprensivi per ogni provincia nonché
due scuole paritarie preferibilmente per ogni capoluogo di
Regione, con eventuale compensazione tra tipologie e a livello
regionale o nazionale.
|
Sono coinvolti
nel progetto di sperimentazione:
-
200 istituzioni scolastiche (circoli didattici e istituti
comprensivi);
-
40 scuole paritarie
Il
comma ha subito alcune variazioni:
-
l’introduzione della parola “di norma” attutisce la
perentorietà del tono della precedente formulazione, laddove
sembrava apparire una formula rigorosa dal punto di vista
numerico;
-
l’inserimento esplicito degli “istituti comprensivi”
elimina ogni possibile dubbio circa le tipologie di scuole
coinvolte.
-
la novità assoluta sta nell’introduzione del concetto di
“compensazione” tra tipologie e tra livelli territoriali.
È pur vero che data l’esiguità del
campione (non proporzionale, tra l’altro, alla distribuzione
delle scuole nel territorio) poco potrebbe incidere una
dislocazione non omogenea delle scuole che sperimentano, che
magari può non comprende tutte le province, ma un eventuale
aumento delle scuole paritarie a scapito delle statali,
metterebbe invece in discussione l’obiettivo stesso della
sperimentazione.
Dalle precedenti bozze (sia del decreto sia delle
Indicazioni e Raccomandazioni) sembrava emergere che le scuole
coinvolte avrebbero dovuto assicurare la sperimentazione in
tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e in tutte le
classi prime elementari ivi operanti. Se, infatti, ad ogni
direzione didattica fanno capo in media 4 plessi di scuola
elementare e di 2 o 3 plessi di scuola dell'infanzia, il
numero complessivo poteva diventare di una certa consistenza.
Si parlava, infatti, di circa 2.500 classi, 6/7 mila docenti e
oltre 50 mila bambini. Sarebbe potuto diventare, in effetti,
un test interessante se accompagnato dai necessari supporti a
livello nazionale e territoriale volti a conferire un
carattere di attendibilità.
Ma in realtà, allo stato attuale, sembra che le scuole
partecipanti non coinvolgono necessariamente tutte le classi e
sezioni possibili, ma solo alcune dove esistono i necessari
requisiti (vedi oltre). In tal modo l’iniziativa si
ridimensiona notevolmente. Ma forse era anche questo l’obiettivo
dello stesso Consiglio dei Ministri coinvolto direttamente (e
straordinariamente) nel problema (si parlava, nella seduta
apposita, di una quarantina di scuole).
Cercheremo di capire, anche nel
corso dell’analisi degli altri articoli del decreto, se ci
saranno le condizioni reali perché la sperimentazione possa
diventare un test attendibile (tempi adeguati, risorse
disponibili, azioni di monitoraggio tempestive, sistemi di
supporto e consulenza, verifiche dei processi e degli esiti…).
|
|
2. La
sperimentazione, da attuarsi nell'anno scolastico 2002/2003,
assume le caratteristiche di laboratorio di ricerca sui
contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici
nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e, per
quest'ultima, limitatamente alla prima classe.
|
Il
comma è invariato
La questione
dei laboratori, qui appena sfiorata, costituisce uno dei
richiami più ricorrenti sia nei precedenti documenti del
gruppo ristretto di lavoro (grl) coordinato dal prof. Bertagna,
sia nei documenti allegati alla bozza di decreto (cfr
Raccomandazioni). Si potrebbe, per questo, dedurre che “i
laboratori di ricerca” oltre a costituire una modalità di
approccio al sapere che la scuola è invitata a favorire,
possono rappresentare anche oggetti della sperimentazione.
Secondo le Raccomandazioni
(che non hanno carattere prescrittivo, ma orientativo, e
che attualmente sono in fase di revisione),
i laboratori suggeriti (previsti) per la scuola primaria sono
6:
-
Attività informatiche
-
Attività di Lingue
-
Attività espressive
-
Attività di progettazione
-
Attività motorie e sportive
-
Larsa (laboratorio di recupero e sviluppo degli
apprendimenti).
Secondo le stesse
Raccomandazioni i laboratori possono essere predisposti all’interno
dell’Istituto e/o tra più Istituti in rete, servendosi dell’organico
d’Istituto e di rete a disposizione. Gli scambi
professionali, che costituivano un’opportunità quasi
esclusiva degli Istituti Comprensivi, si allargano, in tal
modo, anche tra più istituti o ordini di scuola.
Abbastanza complesso risulta un
possibile utilizzo dei docenti tra scuole diverse (in rete). E
le difficoltà organizzativo-funzionali possono avere
ripercussioni anche sui trattamenti di tipo contrattuale
(regole, garanzie, obblighi…) ed economico (acquisizione di
risorse per compensare eventuali impegni eccedenti, modalità,
criteri…)
In ogni caso, tali docenti dovranno entrare a pieno titolo
a far parte dell’équipe pedagogica che realizza l’apprendimento
della scuola primaria, allo scopo di garantire una mediazione
didattica adeguata e di operare in modo integrato per tempi e
contenuti con gli altri docenti della classe.
Per gli
istituti comprensivi, invece, questa indicazione rappresenta
un’ulteriore formalizzazione di una consuetudine oramai
acquisita (docenti li lingua straniera, musica, attività
motorie… che operano sui tre gradi di scuola).
I
laboratori sono a carattere opzionale. L’alunno viene
aiutato nella scelta dal docente tutor (cfr.
art. 6 flessibilità organizzativa della scuola elementare)
in accordo con gli altri docenti e la famiglia, ed ogni
opzione è inserita nel Piano di studi personalizzato (cfr
nelle Raccomandazioni relative,
il paragrafo: “I
laboratori: consigli per l’uso”).
Pe la scuola dell’infanzia i
laboratori suggeriti (cfr
Raccomandazioni relative)
riguardano:
-
le attività di simulazione (gioco del far finta)
-
la fruizione e la produzione dei linguaggi non verbali
-
l’elaborazione di specifici progetti.
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|
3. Nelle suddette scuole, ove
esistano le condizioni, può essere sperimentata anche
l'anticipazione della frequenza: nella scuola dell'infanzia,
per le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2003; nelle classi prime della scuola
elementare, per le bambine ed i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 28 febbraio 2003.
|
Il
comma è modificato
Rispetto al comma analogo della
Bozza, la questione dell’anticipo (che resta comunque
controversa anche per le stesse forze di maggioranza) non
viene più limitata alla metà delle scuole sperimentanti, ma
posta come possibilità per tutte le 200 istituzioni e le 40
scuole paritarie.
Viene un po’
da riflettere sul fatto che per queste ultime la
sperimentazione dell’anticipo potrebbe diventare la
normalizzazione di una prassi già esistente in cui sono
accettati (di norma o eccezionalmente) anche i bambini non
solo nati entro il 28 febbraio, ma anche successivamente.
Nelle operazioni di supporto dei gruppi tecnici regionali,
sarà opportuno inserire anche la verifica di questa
condizione.
Il comma fa
riferimento alle condizioni di fattibilità che in realtà non
sono ancora annunciate. Esse vengono ricavate, a volte anche
in termini inferenziali, nei commi e articoli successivi.
È abbastanza prevedibile che
la questione dell’anticipo diventi il tema di maggiore
interesse per le famiglie e di conseguenza anche per i media.
Per le prime, infatti, possono
costituire una modalità efficace per risolvere alcuni
problemi organizzativi (gli asili nido sono costosi e rari,
come pure il ricorso quotidiano a brave babysitter). Per i
media, è più facile parlare di aspetti quantitativi
piuttosto che avviare un complesso dibattito di tipo
pedagogico didattico che tutta la proposta di riforma
meriterebbe. Ciò che pone qualche perplessità, però, è
proprio la mancanza di una seria analisi in merito e il dubbio
reale che la scelta sia stata effettuata solo per motivi
residuali viste le forti opposizioni della scuola elementare,
media e superiore a ridurre di un anno i rispettivi corsi di
studio, essendo venuta a cadere l’ipotesi della scuola di
base in un unico segmento e volendo contestualmente far
completare il corso di studi entro il diciottesimo anno di
età, in sintonia con le scelte della maggior parte dei paesi
europei.
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4. In presenza di
un numero di bambine e bambini eccedente la disponibilità dei
posti, il consiglio di circolo o di istituto individua i
criteri per l'ammissione alla frequenza anticipata.
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Il
comma è cambiato
Nella Bozza si
parlava di riapertura delle iscrizioni che avrebbe costituito
un serio problema per i tempi e per le procedure
Nella prospettiva, infatti, di
un coinvolgimento democratico e partecipato, sarebbero
venute a mancare le condizioni essenziali (strategie di
condivisione, accurate azioni
informative…).
Queste difficoltà hanno fatto
optare per procedure più “informali” che forse potrebbero
dare adito a critiche circa la trasparenza e la
democraticità, e al corretto uso delle norme fondamentali.
Ci sono problemi relative alle
eccedenze (è possibile accettare richieste che provengono da
altre zone?) Come facciamo a stabilire il numero dei bambini
che di fatto possiamo accogliere?
Sono questioni che si
ripropongono anche negli articoli che seguono.
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5. L'adesione al
progetto viene deliberata dagli organi collegiali di circolo o
di istituto secondo la normativa vigente, con particolare
riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 275/99.
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È un comma nuovo rispetto alla bozza
che riteniamo molto importante per il riferimento alle
delibere degli organi collegiali, ma soprattutto per il
richiamo all’art. 3 del DPR 275/1999 che riguarda “l’autonomia
didattica, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo”.
Ciò ricorda alla scuola che sperimenta la sua responsabilità nelle
scelte proprio per i poteri assegnati dal Regolamento. Ne
potrebbe conseguire anche possibili discrepanze rispetto ad
eventuali interpretazioni rigide delle indicazioni del Decreto
(es. orario di insegnamento frontale sul docente tutor,
oppure: sperimentazione di tutto il pacchetto del decreto o
solo di alcune parti).
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6. Per quanto
riguarda la scuola dell'infanzia, la sperimentazione
dell'anticipo è attuata, d'intesa con gli Enti Locali
interessati, sulla base della libera adesione dei genitori,
nonché in presenza di effettive condizioni di fattibilità.
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Scuola dell’infanzia
Questo
comma corrisponde al n. 5 della Bozza. Non è stato modificato
nei contenuti, ma vi si legge una maggiore perentorietà
rispetto alle intese con gli Enti locali
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7. I bambini e le
bambine, nei confronti dei quali è consentita la frequenza
anticipata nella scuola dell'infanzia, sono individuati
facendo riferimento agli asili nido eventualmente presenti nel
territorio, e sempreché non esistano liste di attesa di
coloro che compiano i tre anni di età entro il 31.12.2002.
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Scuola
dell’infanzia
Questo
comma è nuovo rispetto alla bozza.
Non si può
ignorare che la presenza del nido è poco diffusa a livello
nazionale. Ci sono comuni che non si possono permettere tale
servizio, ci sono nidi che soddisfano solo una bassa
percentuale della domanda. La possibilità dell’anticipo
costituisce sicuramente una novità interessante per gli Enti
locali che, in tal modo, si trovano ad ampliare il servizio
senza ulteriori ed onerosi impegni di bilancio. A partire da
queste considerazioni, è probabile che essi siano disposti a
ridislocare parte delle risorse, virtualmente
economizzate, per venire incontro alle esigenze della
sperimentazione della riforma. Però, malgrado l’auspicabile
supporto dell’Ente locale, torna impellente la questione dei
tempi tecnici necessari per la predisposizione delle
condizioni, almeno di prima accoglienza, dei bambini di due
anni e mezzo. È abbastanza improbabile, infatti, che una
scuola, oltre agli spazi necessari, abbia già disponibili
nuovi arredi e nuovi materiali, indispensabili per questa
fascia di età, e docenti preparati in tal senso o disposti ad
acquisire immediatamente le nuove competenze richieste, senza
che siano chiariti neanche i vantaggi sul piano culturale e
professionale.
Un problema ulteriore è costituito
dall’individuazione degli aventi diritto nei territori dove
non ci sono gli asili nido. Vanno adottati dei criteri, che
potrebbero destare perplessità, specialmente nelle realtà
territoriali che non corrispondono tout
court all’istituzione scolastica. Ricordiamoci che da
molto tempo non esiste più il bacino di utenza come
condizione di accesso ad una determinata scuola.
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8. Nella prima
classe della scuola elementare, ferma restando la libera
adesione dei genitori, ai fini della sperimentazione
dell'anticipo, l'individuazione delle bambine e dei bambini é
effettuata tra coloro che, avendone i requisiti, provengano
dalle scuole dell'infanzia nell'ambito territoriale dello
stesso circolo didattico o istituto comprensivo.
|
Classe
prima elementare
Corrisponde
al n. 6 della Bozza.
In questa versione ci sono
alcune “liberalizzazioni”. È stato tolto il termine “prioritariamente”
per l’individuazione della scelta, ed è stato inserito un
nuovo concetto: quello di “territorio” che, a nostro
parere, complica ulteriormente la questione.
L’individuazione dei bambini
che possono accedere alla prima classe elementare avviene non
più prioritariamente tra coloro che provengono dalla scuola
dell’infanzia dello stesso circolo o istituto comprensivo,
ma nell’ambito “territoriale”
Ciò potrebbe incentivare flussi atipici di iscrizione
sulla base di questa possibilità data alle scuole
sperimentali. È quello, forse, su cui puntano “segretamente”
alcuni istituti, che hanno aderito alla sperimentazione: la
speranza è quella del consolidamento dell’organico (se non
addirittura di un futuro aumento).
Ma qual è il concetto di “territorio” cui
attenersi? È quello corrispondente alla scuola? Si parlerebbe
allora di bacino di utenza (oramai superato). È lo stesso
concetto da applicare sia nelle zone metropolitane, sia nei
quartieri o nei piccoli paesi? Corrisponde ai limiti
amministrativi di un Comune? Ma sappiamo bene che nelle zone
di confine spesso insistono più realtà scolastiche.
Ed ancora: se, come ribadito, per le classi che
sperimentano (e
quindi anche dell’intero piano sperimentale) va acquisita la
libera adesione dei genitori, come
va considerata la volontà dei genitori dei bambini comunque
“obbligati” che si trovano dentro lo stesso progetto? Non
deve essere acquisita anche la loro disponibilità? Questo
comma sembrerebbe escluderli. Ma se la sperimentazione (come
viene detto in più parti) non deve intendersi solo come
anticipo, se la sua qualità dipende soprattutto dagli aspetti
pedagogici, didattici, organizzativi, e se questi vengono
modificati rispetto alle scelte precedentemente formalizzate
nel POF, come minimo, si rende necessario almeno il
ricoinvolgimento di tutti i genitori delle classi che stanno
dentro il nuovo progetto. Per un genitore non è la stessa
cosa poter contare su tre insegnanti, con una distribuzione
pressoché uniformi di incarichi, al posto di un insegnante
tutor e di altri residuali (come tempo) per le attività di
laboratorio.
|
|
Art. 2
Requisiti
del progetto
|
|
1. Il progetto
di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole
interessate in funzione di una piena valorizzazione
dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione dei
contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare,
delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici
prescelti e delle relative fasi di attuazione.
|
Il
comma è rimasto invariato
La scuola deve
produrre un progetto di sperimentazione. La tipologia del
progetto viene indicata in questo articolo, ma va integrata
recuperando anche quanto viene suggerito dalle “Indicazioni”
e “Raccomandazioni” che costituiscono i documenti allegati
alla bozza di decreto.
In sintesi, il
progetto di sperimentazione:
-
ha come quadro di riferimento le Indicazioni
Nazionali per i piani di studio personalizzati
(art. 3 comma 1 e, come quadro orientativo, le relative Raccomandazioni);
-
deve essere elaborato a cura delle scuole (art.
2 comma 1);
-
deve partire dalla verifica delle condizioni di fattibilità (art.
2 comma 2);
-
deve individuare le azioni di monitoraggio delle attività da
porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere (art.
2 comma 2)
-
deve contenere (art. 2 comma 1):
-
l’indicazione dei contenuti prescelti;
-
l’individuazione degli obiettivi da conseguire;
-
la selezione degli strumenti da utilizzare;
-
la descrizione delle condizioni organizzative;
-
la scelta dei procedimenti metodologici;
-
l’individuazione delle relative fasi
di attuazione.
-
deve essere recepito nel Piano dell’Offerta Formativa (art.
2 comma 3).
-
deve essere realizzato in stretta collaborazione con le
famiglie interessate (art. 2 comma 3).
Tutto
questo richiede la disponibilità di tempi distesi. In che
misura i collegi possano concretamente realizzare un progetto
mirato partendo dalla conoscenza dei documenti
(Indicazioni e Raccomandazioni
– la versione definitiva di queste ultime non è ancora
disponibile) cui necessariamente devono far riferimento?
Essi presentano difficoltà di lettura per la quantità dei
contenuti proposti, ma anche per lo lessico utilizzato, che
appare abbastanza difforme rispetto al dibattito avviato dalla
precedente proposta di riforma e rispetto alla tradizione
pedagogica e didattica della scuola italiana.
|
|
2. Il progetto di sperimentazione
attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità
ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da
porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.
|
Il
comma non è mutato
Qui si fa di
nuovo riferimento alle condizioni di fattibilità che ancora
non vengono esplicitate (cfr.
art. 1, comma 3).
Le condizioni
a carattere generale successivamente enunciate sono:
-
l’intesa con gli Enti locali (art.
1 comma 5)
-
la disponibilità di bilancio delle scuole (art.
2 comma 7)
-
le risorse acquisite in ambito regionale (art.
2 comma 7)
-
i finanziamenti nazionali (art. 2 comma 7)
Più implicite risultano invece
le condizioni delle scuole statali e paritarie che
sperimentano l’anticipo.
Ipotizziamone alcune:
-
la presenza di posti di fatto disponibili nelle sezioni e
nelle classi prime;
-
la possibilità di dislocare alcune
risorse (docenti di lingua inglese ed informatica) anche in
prima classe elementare;
-
la possibilità di adattare spazi
alle esigenze di bambini di due anni e mezzo;
-
la disponibilità dell’ente
locale ad investire repentinamente almeno per le prime
necessità (piccoli interventi strutturali, acquisto materiali…);
-
la presenza di una tradizione
cooperativa tra nido e scuola dell’infanzia;
-
la
disponibilità degli operatori scolastici a partecipare alla
sperimentazione;
L’adesione degli organi
collegiali e la predisposizione di azioni di monitoraggio e di
verifica, restano condizioni per tutti.
Sembra
del tutto improbabile la possibilità di avere a disposizione
altri docenti oltre la dotazione organica assegnata. Qualche
pallida possibilità di ulteriori fondi mirati alla
sperimentazione, risiede in una possibile ridistribuzione di
risorse, da parte dell’Ufficio scolastico regionale.
|
|
3. La sperimentazione è recepita
nel Piano dell’Offerta Formativa e viene realizzata in
stretta collaborazione con le famiglie interessate.
|
Il
comma non è mutato
Doveroso ed
ovvio appare il richiamo alla collaborazione con le famiglie,
ma se la collaborazione va ad influire sui processi
decisionali, non si può ignorare, né sottovalutare, la
ristrettezza dei tempi ristretti a disposizione.
Se la sperimentazione deve essere
recepita (giustamente) nel POF, se questo deve essere
presentato ai genitori, seppure in versione ridotta, all’atto
dell’iscrizione, i tempi che la scuola ha a disposizione per
aderire al piano regionale, realizzare il progetto e inserirlo
nel POF, dovrebbero essere collocati almeno prima della
riapertura delle scuole.
Il Decreto
reca la data del 18 settembre (a scuola iniziata nella
maggioranza della regioni). Un collegio che abbia interesse a
discutere la proposta sperimentale non può tener presente una
bozza di decreto (tra l’altro, come abbiamo visto,
modificata) ma solo un atto normativo a tutti gli effetti.
Sarebbe
stata cosa buona avere a disposizione (anche se in situazione
di urgenza) almeno una settimana per poter affrontare
consapevolmente la questione e assumere decisioni condivise e
responsabili.
La fretta
dipende anche dal fatto che un ulteriore slittamento farebbe
venire a mancare i 200 giorni indispensabili per la
regolarità dell’anno scolastico.
Ci viene il
dubbio che tutta l’operazione manchi di alcuni presupposti
di fondo tra cui una buona previsione della tempistica.
|
|
4. L’utilizzazione dei docenti e
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini
della realizzazione della sperimentazione, avviene nel
rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai
contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla
base di una apposita programmazione plurisettimanale.
|
Il
comma è rimasto invariato
Va analizzata la possibilità
di utilizzare gli incentivi previsti dall’attuale normativa
(funzioni aggiuntive per il personale amministrativo, risorse
del fondo d’istituto, risorse per l’autonomia, per la
formazione e l’aggiornamento, altre provenienti da cespiti
diversi…). Dovranno essere rispolverate le norme
contrattuali che riguardano la flessibilità dell’orario di
servizio anche per gli uffici e per il personale
amministrativo. Se si pensa, infatti, che la scuola dell’infanzia
potrebbe articolarsi su modelli che vanno dalle 1000 alle 1800
ore complessive annuali (cfr.
Indicazioni nazionali per l’a scuola dell’infanzia),
la flessibilità degli orari degli uffici amministrativi
diventa in tal modo oltre che una necessità anche un’urgenza.
Ma le norme attualmente vigenti (contratti nazionali) sono
piuttosto restrittive.
|
|
5. La sperimentazione riguarda gli
aspetti del progetto nazionale. L'attivazione della
sperimentazione, secondo quanto indicato nei successivi
articoli, avviene nell'ambito della flessibilità
organizzativa e metodologico-didattica prevista dal
regolamento sull'autonomia scolastica.
|
È
cambiato l’impianto linguistico del comma. Qui è
rinvenibile un richiamo al Regolamento dell’autonomia
scolastica.
Si tratta di
una sperimentazione che deve coniugare gli aspetti della
sperimentazione previsti nel Decreto con i poteri delle scuole
autonome oramai riconosciuti anche dalla recente legge
costituzionale (n. 3. del 18.10.2001). Inoltre la
sperimentazione riguarda non solo l’“anticipo”, ma anche
i diversi problemi di ordine pedagogico, didattico e
metodologico, sia connessi con l’anticipo, sia indipendenti,
previsti dal progetto nazionale.
|
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6. Nella scuola elementare
l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera
(inglese) e dell'alfabetizzazione informatica rappresenta
connotazione essenziale del progetto di sperimentazione.
|
Lieve
modifica.
Mentre nel
comma della Bozza si indicava nella lingua inglese e nell’alfabetizzazione
informatica la condizione per l’adesione alla
sperimentazione, qui si parla invece di un progetto che abbia
tali discipline come elementi “connotanti”. Si avverte,
quindi, una minore categoricità del modello.
L’insegnamento
dell’inglese e l’avvio all’alfabetizzazione informatica
non costituisce una novità assoluta, neanche se riferita alla
prima classe elementare come viene annunciata dai mass media,
ma viene a porsi come una garanzia per i bambini inseriti nel
progetto sperimentale.
Anche se la stessa legge di
riforma degli ordinamenti della scuola elementare (148/1990)
aveva garantito l’insegnamento della seconda lingua,
tendenzialmente a partire dalla terza classe, molte scuole
erano state in grado di anticiparlo anche in prima elementare.
I numerosi interventi volti alla diffusione delle tecnologie
informatiche e comunicative avevano posto le istituzioni
scolastiche nelle condizioni di predisporre interventi
educativi in tal senso anche nelle prime classi. Naturalmente,
ciò non può considerarsi una soluzione ovunque diffusa.
Dovendo ricorrere,
presumibilmente, all’organico esistente, le scuole
interessate dovranno ridislocare le risorse, a livello di
circolo, anche nelle classi prime. Già, per esempio, se si
articolano le 9 ore previste per la terza, quarta e quinta
elementare su tutte le 5 classi, assegnando a ciascuna solo
due delle tre ore settimanali attualmente previste dalla
norma, già si verrebbe a soddisfare facilmente questa
condizione.
Ma ciò comporta anche una
riduzione delle prestazioni già garantite per alcune classi.
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7. Le innovazioni sperimentali
possono essere realizzate tenendo conto delle disponibilità
di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate,
delle risorse acquisibili in ambito regionale e di
finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque attualmente
presenti in bilancio.
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Il
comma è immutato
In questo
comma viene fornito un primo elenco di condizioni:
-
disponibilità di bilancio delle scuole
-
risorse acquisite in ambito regionale
-
finanziamenti nazionali
Si chiarisce, innanzitutto, che
le scuole devono avere già risorse a disposizione da
investire nella sperimentazione (sperando che tale scelta non
vada a svantaggio di altre classi). Ciò non significa, però
che l’ufficio regionale, nell’ambito delle risorse
assegnate alla direzione regionale, non possa favorire le
scuole “sperimentali” con una quota di finanziamento
aggiuntivo volto, per esempio, alla formazione del personale.
Non è chiaro, invece, se a livello nazionale, possono essere
riutilizzati fondi eventualmente accantonati o non impiegati
nel precedente esercizio finanziario.
Vengono
messe alla prova: la responsabilità della scuola autonoma; la
capacità nell’organizzazione delle risorse dell’ufficio
scolastico regionale e, naturalmente, il tipo di impegno per
la sperimentazione della riforma all’interno delle politiche
nazionali.
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8. La sperimentazione è assistita
e sostenuta da strutture di supporto, consulenza e
monitoraggio di livello locale e nazionale.
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Il
comma non è mutato
Quali sono le
strutture di supporto, di consulenza e monitoraggio? Se ne
prevedono a livello nazionale per un pilotaggio generale del’iniziativa
sperimentale, e locali per mettere le scuole nelle condizioni
di essere aiutate costantemente a risolvere i principali
problemi.
L’istituzione
di tali strutture costituisce un compito dell’Ufficio
scolastico regionale contestualmente alla stesura del piano
regionale di sperimentazione ad opera dell’Osservatorio
regionale (cfr art. 11).
Mentre la
composizione di quest’ultimo organismo viene definito dall’artico
11, comma 3, nulla si dice della composizione delle strutture
di supporto. L’ufficio scolastico regionale potrebbe far
ricorso alle figure tecniche attualmente esistenti (dirigenti,
ma anche responsabili degli ex uffici studio, personale
comandato…). Però, la mancanza di sevizi tecnici (già
previsti dal DPR 347/2000 e mai di fatto realizzati) pone
problemi di diversa natura.
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Art.
3
Quadro
di riferimento dell’iniziativa
Obiettivi
generali e specifici e piani di studio personalizzati
(viene
meglio definito nel titolo)
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1.
Il quadro di riferimento dell'iniziativa sperimentale,
gli obiettivi generali del processo formativo, nonché gli
obiettivi specifici di apprendimento sono individuati dalle
allegate Indicazioni Nazionali per i piani di studio
personalizzati, riferite specificatamente alla scuola
dell'infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo
riguardo, per quest'ultimo grado di studi, alla prima classe.
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Leggermente
modificato. Le “Raccomandazioni” non costituiscono più un
punto di riferimento, ma solo le “Indicazioni”
Le
scuole che intendono realizzare il progetto di sperimentazione
devono far riferimento alle Indicazioni
Nazionali che
esplicitano i
livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole sono
tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile
all’istruzione e alla formazione di qualità.
Gli
insegnanti chiamati a redigere il progetto non possono
ignorare tali documenti. Ma senza entrare nel merito dei
contenuti vanno evidenziate alcune difficoltà oggettive di
lettura, dovute anche alle scelte terminologiche non sempre
usuali, ai nuovi significati attribuite ai termini pedagogici
e didattici. Su questi ultimi i docenti non hanno ancora avuto
la possibilità di esercitarsi, sia perché reduci dal
precedente dibattito sulla riforma Berlinguer-De Mauro, sia
perché abituati ad alcune proprie consuetudini lessicali.
Tali documenti non essendo stati, inoltre, preceduti da note
divulgative, dibattiti, forum… rischiano di rimanere, per la
scuola, ancora a lungo privi di attrazione.
Sulla
questione del lessico, va sottolineata una certa
preoccupazione anche da parte degli estensori delle
Raccomandazioni tanto che si suggeriscono, nel documento
stesso, alcune interpretazioni. Se, per un verso, ciò
potrebbe aiutare gli insegnanti a ricostruire un linguaggio
condiviso, per un altro, potrebbe interferire con
l'autonomia didattica degli stessi (obiettivi e competenze di
Stato?) creando possibili disagi a livello
tecnico/scientifico.
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2. Aspetti
essenziali della sperimentazione sono
a)
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