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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Il Decreto n. 100 del 18 settembre 2002 – Sperimentazione  scuola dell’infanzia e prima classe scuola elementare

a cura di Mariella Spinosi

In data 18 settembre u.s. il Ministro ha firmato il Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione ex art. 11 del DPR 275/1999 riguardante la scuola dell’infanzia e la prima classe della scuola elementare.

 Il 10 settembre il CNPI aveva espresso il parere accompagnato da una serie di osservazioni e di proposte, contestualmente anche l’ANCI aveva inviato le proprie osservazioni sul progetto nazionale.

Si tratta ora di analizzare se, sulla base di tali pareri, sono stati apportati eventuali cambiamenti e se questi vanno a facilitare l’attuazione della sperimentazione nell’ottica della qualità e del rispetto delle regole.

Ricordiamo, oltre al decreto, i documenti connessi con il progetto sperimentale.

I documenti della sperimentazione

n.

Documento

Oggetto

1

DM 100 del 18.9.2002

Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione ex art. 11 DPR n. 275/1999 – Scuole dell’infanzia e prima classe di scuola elementare.

2

CM n. 101 del 18.9.2002

Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione ex art. 11 DPR n. 275/1999 – Scuole dell’infanzia e prima classe di scuola elementare. Indicazioni e Istruzioni

3

Indicazioni nazionali

Versione aggiornata

Documento di riferimento per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle scuole dell'infanzia

4

Indicazioni nazionali

Versione aggiornata

Documento di riferimento per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria

5

Profilo dello studente

Documento che delinea il profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni)

6

Guida alla lettura

Documento di sintesi che delinea il quadro teorico della sperimentazione e il significato dei Documenti che l’accompagnano.

7

Raccomandazioni

(Versione del 24 luglio 2002 non ancora aggiornata)

Documento con valenza orientativa per lo svolgimento delle attività educative e didattiche nelle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione.

8

Raccomandazioni

(Versione del 24 luglio 2002 non ancora aggiornata)

Documento con valenza orientativa per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per i “Piani di Studio Personalizzati” nella scuola primaria.

Con il DM n. 100/2002 il Ministro intende avviare una “sperimentazione” in alcune scuole italiane che ne abbiano i requisiti (circa 200) con l’obiettivo di mettere alla prova i contenuti della riforma (disegno di legge n. 1306 del 14./3/2002) in discussione al Parlamento. In modo particolare, l’idea principale è quella di consentire l’anticipo delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia ed elementare (per i bambini che compiono i tre e i sei anni entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello previsto) e di capire come e se gli indirizzi curricolari per la scuola dell’infanzia ed elementare (elaborati nel corso dell’estate 2002) possono reggere alla prova dei fatti. Gli oggetti della sperimentazione sono quindi:

Gli oggetti della sperimentazione

-      la flessibilità organizzativa metodologica e didattica (art. 2 comma 5, art. 3 comma 2 punto c, art. 5, art 6);

-      l’anticipo nella scuola dell’infanzia ed elementare (art. 1 comma 3);

-      il docente tutor (art 6)

-      Il portfolio (art.7)

-      l’insegnamento della lingua inglese (art. 2 comma 6)

-      l’alfabetizzazione informatica (art. 2 comma 6)

Naturalmente, l’attuazione della sperimentazione è possibile sulla base di specifiche delibere degli organi collegiali della scuola e dei genitori dei bambini coinvolti.

Le scuole che sperimentano dovranno fare in modo di garantire almeno 200 giorni di scuola che costituiscono il limite minimo consentito per la validità dell’anno scolastico. Il conteggio dei giorni parte dall’atto ufficiale di avvio della sperimentazione, a cura dell’Ufficio scolastico regionale, dopo la formalizzazione del piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale.

Di seguito viene riportato l’aggiornamento della riflessione sugli articoli del Decreto n. 100/2002, già analizzato nella versione in bozza dell’agosto scorso. Sono evidenziate le differenze rispetto alla versione precedente e posti in rilievo i punti di forza, ma anche di criticità, già espressi dai pareri del CNPI e dell’ANCI.

Il DM 100/2002 è costituito da 10 articoli, uno in meno rispetto alla bozza, che definiscono molto chiaramente i contenuti della sperimentazione.

La struttura del DM n. 100 del 18 settembre 2002

n. articolo

Oggetto

1

Progetto nazionale di sperimentazione

2

Requisiti del progetto

3

Quadro di riferimento dell’infanzia

(Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati)

4

Continuità educativa

(Raccordo tra asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola elementare)

5

Flessibilità organizzativa nella scuola dell’infanzia

6

Flessibilità organizzativa nella scuola elementare

7

Portfolio delle competenze

8

Formazione del personale

9

Piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione

10

Organismi di supporto e sviluppo alla sperimentazione
 

Prime riflessioni
sul Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione nella scuola dell’infanzia e nelle prime classi della scuola elementare

 

Art. 1

Progetto nazionale di sperimentazione

1. È promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale possono partecipare, di norma, non più di due circoli didattici o istituti comprensivi per ogni provincia nonché due scuole paritarie preferibilmente per ogni capoluogo di Regione, con eventuale compensazione tra tipologie e a livello regionale o nazionale.

 

Sono coinvolti nel progetto di sperimentazione:

-          200 istituzioni scolastiche (circoli didattici e istituti comprensivi);

-          40 scuole paritarie

 

Il comma ha subito alcune variazioni:

-     l’introduzione della parola “di norma” attutisce la perentorietà del tono della precedente formulazione, laddove sembrava apparire una formula rigorosa dal punto di vista numerico;

-     l’inserimento esplicito degli “istituti comprensivi” elimina ogni possibile dubbio circa le tipologie di scuole coinvolte.

-     la novità assoluta sta nell’introduzione del concetto di “compensazione” tra tipologie e tra livelli territoriali.

 

È pur vero che data l’esiguità del campione (non proporzionale, tra l’altro, alla distribuzione delle scuole nel territorio) poco potrebbe incidere una dislocazione non omogenea delle scuole che sperimentano, che magari può non comprende tutte le province, ma un eventuale aumento delle scuole paritarie a scapito delle statali, metterebbe invece in discussione l’obiettivo stesso della sperimentazione.

 

Dalle precedenti bozze (sia del decreto sia delle Indicazioni e Raccomandazioni) sembrava emergere che le scuole coinvolte avrebbero dovuto assicurare la sperimentazione in tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e in tutte le classi prime elementari ivi operanti. Se, infatti, ad ogni direzione didattica fanno capo in media 4 plessi di scuola elementare e di 2 o 3 plessi di scuola dell'infanzia, il numero complessivo poteva diventare di una certa consistenza. Si parlava, infatti, di circa 2.500 classi, 6/7 mila docenti e oltre 50 mila bambini. Sarebbe potuto diventare, in effetti, un test interessante se accompagnato dai necessari supporti a livello nazionale e territoriale volti a conferire un carattere di attendibilità.

Ma in realtà, allo stato attuale, sembra che le scuole partecipanti non coinvolgono necessariamente tutte le classi e sezioni possibili, ma solo alcune dove esistono i necessari requisiti (vedi oltre). In tal modo l’iniziativa si ridimensiona notevolmente. Ma forse era anche questo l’obiettivo dello stesso Consiglio dei Ministri coinvolto direttamente (e straordinariamente) nel problema (si parlava, nella seduta apposita, di una quarantina di scuole).

 

Cercheremo di capire, anche nel corso dell’analisi degli altri articoli del decreto, se ci saranno le condizioni reali perché la sperimentazione possa diventare un test attendibile (tempi adeguati, risorse disponibili, azioni di monitoraggio tempestive, sistemi di supporto e consulenza, verifiche dei processi e degli esiti…).

 

2. La sperimentazione, da attuarsi nell'anno scolastico 2002/2003, assume le caratteristiche di laboratorio di ricerca sui contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e, per quest'ultima, limitatamente alla prima classe.

Il comma è invariato

La questione dei laboratori, qui appena sfiorata, costituisce uno dei richiami più ricorrenti sia nei precedenti documenti del gruppo ristretto di lavoro (grl) coordinato dal prof. Bertagna, sia nei documenti allegati alla bozza di decreto (cfr Raccomandazioni). Si potrebbe, per questo, dedurre che “i laboratori di ricerca” oltre a costituire una modalità di approccio al sapere che la scuola è invitata a favorire, possono rappresentare anche oggetti della sperimentazione.

Secondo le Raccomandazioni (che non hanno carattere prescrittivo, ma orientativo, e che attualmente sono in fase di revisione), i laboratori suggeriti (previsti) per la scuola primaria sono 6:

-          Attività informatiche

-          Attività di Lingue

-          Attività espressive

-          Attività di progettazione

-          Attività motorie e sportive

-          Larsa (laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti).

 

Secondo le stesse Raccomandazioni i laboratori possono essere predisposti all’interno dell’Istituto e/o tra più Istituti in rete, servendosi dell’organico d’Istituto e di rete a disposizione. Gli scambi professionali, che costituivano un’opportunità quasi esclusiva degli Istituti Comprensivi, si allargano, in tal modo, anche tra più istituti o ordini di scuola.

Abbastanza complesso risulta un possibile utilizzo dei docenti tra scuole diverse (in rete). E le difficoltà organizzativo-funzionali possono avere ripercussioni anche sui trattamenti di tipo contrattuale (regole, garanzie, obblighi…) ed economico (acquisizione di risorse per compensare eventuali impegni eccedenti, modalità, criteri…)

In ogni caso, tali docenti dovranno entrare a pieno titolo a far parte dell’équipe pedagogica che realizza l’apprendimento della scuola primaria, allo scopo di garantire una mediazione didattica adeguata e di operare in modo integrato per tempi e contenuti con gli altri docenti della classe.

Per gli istituti comprensivi, invece, questa indicazione rappresenta un’ulteriore formalizzazione di una consuetudine oramai acquisita (docenti li lingua straniera, musica, attività motorie… che operano sui tre gradi di scuola).

I laboratori sono a carattere opzionale. L’alunno viene aiutato nella scelta dal docente tutor (cfr. art. 6 flessibilità organizzativa della scuola elementare) in accordo con gli altri docenti e la famiglia, ed ogni opzione è inserita nel Piano di studi personalizzato (cfr nelle Raccomandazioni relative, il paragrafo: “I laboratori: consigli per l’uso”).

Pe la scuola dell’infanzia i laboratori suggeriti (cfr Raccomandazioni relative) riguardano:

-          le attività di simulazione (gioco del far finta)

-          la fruizione e la produzione dei linguaggi non verbali

-          l’elaborazione di specifici progetti.

3. Nelle suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata anche l'anticipazione della frequenza: nella scuola dell'infanzia, per le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003; nelle classi prime della scuola elementare, per le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.

 

Il comma è modificato

Rispetto al comma analogo della Bozza, la questione dell’anticipo (che resta comunque controversa anche per le stesse forze di maggioranza) non viene più limitata alla metà delle scuole sperimentanti, ma posta come possibilità per tutte le 200 istituzioni e le 40 scuole paritarie.

Viene un po’ da riflettere sul fatto che per queste ultime la sperimentazione dell’anticipo potrebbe diventare la normalizzazione di una prassi già esistente in cui sono accettati (di norma o eccezionalmente) anche i bambini non solo nati entro il 28 febbraio, ma anche successivamente. Nelle operazioni di supporto dei gruppi tecnici regionali, sarà opportuno inserire anche la verifica di questa condizione.

Il comma fa riferimento alle condizioni di fattibilità che in realtà non sono ancora annunciate. Esse vengono ricavate, a volte anche in termini inferenziali, nei commi e articoli successivi.

È abbastanza prevedibile che la questione dell’anticipo diventi il tema di maggiore interesse per le famiglie e di conseguenza anche per i media.

Per le prime, infatti, possono costituire una modalità efficace per risolvere alcuni problemi organizzativi (gli asili nido sono costosi e rari, come pure il ricorso quotidiano a brave babysitter). Per i media, è più facile parlare di aspetti quantitativi piuttosto che avviare un complesso dibattito di tipo pedagogico didattico che tutta la proposta di riforma meriterebbe. Ciò che pone qualche perplessità, però, è proprio la mancanza di una seria analisi in merito e il dubbio reale che la scelta sia stata effettuata solo per motivi residuali viste le forti opposizioni della scuola elementare, media e superiore a ridurre di un anno i rispettivi corsi di studio, essendo venuta a cadere l’ipotesi della scuola di base in un unico segmento e volendo contestualmente far completare il corso di studi entro il diciottesimo anno di età, in sintonia con le scelte della maggior parte dei paesi europei.

 

4. In presenza di un numero di bambine e bambini eccedente la disponibilità dei posti, il consiglio di circolo o di istituto individua i criteri per l'ammissione alla frequenza anticipata.

 

 

 

Il comma è cambiato

Nella Bozza si parlava di riapertura delle iscrizioni che avrebbe costituito un serio problema per i tempi e per le procedure

Nella prospettiva, infatti, di un coinvolgimento democratico e partecipato, sarebbero venute a mancare le condizioni essenziali (strategie di condivisione, accurate azioni informative…).

Queste difficoltà hanno fatto optare per procedure più “informali” che forse potrebbero dare adito a critiche circa la trasparenza e la democraticità, e al corretto uso delle norme fondamentali.

 

Ci sono problemi relative alle eccedenze (è possibile accettare richieste che provengono da altre zone?) Come facciamo a stabilire il numero dei bambini che di fatto possiamo accogliere?

Sono questioni che si ripropongono anche negli articoli che seguono.

 

5. L'adesione al progetto viene deliberata dagli organi collegiali di circolo o di istituto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 275/99.

È un comma nuovo rispetto alla bozza che riteniamo molto importante per il riferimento alle delibere degli organi collegiali, ma soprattutto per il richiamo all’art. 3 del DPR 275/1999 che riguarda “l’autonomia didattica, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo”.

Ciò ricorda alla scuola che sperimenta la sua responsabilità nelle scelte proprio per i poteri assegnati dal Regolamento. Ne potrebbe conseguire anche possibili discrepanze rispetto ad eventuali interpretazioni rigide delle indicazioni del Decreto (es. orario di insegnamento frontale sul docente tutor, oppure: sperimentazione di tutto il pacchetto del decreto o solo di alcune parti).

 

6. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la sperimentazione dell'anticipo è attuata, d'intesa con gli Enti Locali interessati, sulla base della libera adesione dei genitori, nonché in presenza di effettive condizioni di fattibilità.

Scuola dell’infanzia

Questo comma corrisponde al n. 5 della Bozza. Non è stato modificato nei contenuti, ma vi si legge una maggiore perentorietà rispetto alle intese con gli Enti locali

 

7. I bambini e le bambine, nei confronti dei quali è consentita la frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia, sono individuati facendo riferimento agli asili nido eventualmente presenti nel territorio, e sempreché non esistano liste di attesa di coloro che compiano i tre anni di età entro il 31.12.2002.

Scuola dell’infanzia

Questo comma è nuovo rispetto alla bozza.

Non si può ignorare che la presenza del nido è poco diffusa a livello nazionale. Ci sono comuni che non si possono permettere tale servizio, ci sono nidi che soddisfano solo una bassa percentuale della domanda. La possibilità dell’anticipo costituisce sicuramente una novità interessante per gli Enti locali che, in tal modo, si trovano ad ampliare il servizio senza ulteriori ed onerosi impegni di bilancio. A partire da queste considerazioni, è probabile che essi siano disposti a ridislocare parte delle risorse, virtualmente economizzate, per venire incontro alle esigenze della sperimentazione della riforma. Però, malgrado l’auspicabile supporto dell’Ente locale, torna impellente la questione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione delle condizioni, almeno di prima accoglienza, dei bambini di due anni e mezzo. È abbastanza improbabile, infatti, che una scuola, oltre agli spazi necessari, abbia già disponibili nuovi arredi e nuovi materiali, indispensabili per questa fascia di età, e docenti preparati in tal senso o disposti ad acquisire immediatamente le nuove competenze richieste, senza che siano chiariti neanche i vantaggi sul piano culturale e professionale.

Un problema ulteriore è costituito dall’individuazione degli aventi diritto nei territori dove non ci sono gli asili nido. Vanno adottati dei criteri, che potrebbero destare perplessità, specialmente nelle realtà territoriali che non corrispondono tout court all’istituzione scolastica. Ricordiamoci che da molto tempo non esiste più il bacino di utenza come condizione di accesso ad una determinata scuola.

8. Nella prima classe della scuola elementare, ferma restando la libera adesione dei genitori, ai fini della sperimentazione dell'anticipo, l'individuazione delle bambine e dei bambini é effettuata tra coloro che, avendone i requisiti, provengano dalle scuole dell'infanzia nell'ambito territoriale dello stesso circolo didattico o istituto comprensivo.

Classe prima elementare

Corrisponde al n. 6 della Bozza.

In questa versione ci sono alcune “liberalizzazioni”. È stato tolto il termine “prioritariamente” per l’individuazione della scelta, ed è stato inserito un nuovo concetto: quello di “territorio” che, a nostro parere, complica ulteriormente la questione.

 

L’individuazione dei bambini che possono accedere alla prima classe elementare avviene non più prioritariamente tra coloro che provengono dalla scuola dell’infanzia dello stesso circolo o istituto comprensivo, ma nell’ambito “territoriale”

Ciò potrebbe incentivare flussi atipici di iscrizione sulla base di questa possibilità data alle scuole sperimentali. È quello, forse, su cui puntano “segretamente” alcuni istituti, che hanno aderito alla sperimentazione: la speranza è quella del consolidamento dell’organico (se non addirittura di un futuro aumento).

Ma qual è il concetto di “territorio” cui attenersi? È quello corrispondente alla scuola? Si parlerebbe allora di bacino di utenza (oramai superato). È lo stesso concetto da applicare sia nelle zone metropolitane, sia nei quartieri o nei piccoli paesi? Corrisponde ai limiti amministrativi di un Comune? Ma sappiamo bene che nelle zone di confine spesso insistono più realtà scolastiche.

Ed ancora: se, come ribadito, per le classi che sperimentano (e quindi anche dell’intero piano sperimentale) va acquisita la libera adesione dei genitori, come va considerata la volontà dei genitori dei bambini comunque “obbligati” che si trovano dentro lo stesso progetto? Non deve essere acquisita anche la loro disponibilità? Questo comma sembrerebbe escluderli. Ma se la sperimentazione (come viene detto in più parti) non deve intendersi solo come anticipo, se la sua qualità dipende soprattutto dagli aspetti pedagogici, didattici, organizzativi, e se questi vengono modificati rispetto alle scelte precedentemente formalizzate nel POF, come minimo, si rende necessario almeno il ricoinvolgimento di tutti i genitori delle classi che stanno dentro il nuovo progetto. Per un genitore non è la stessa cosa poter contare su tre insegnanti, con una distribuzione pressoché uniformi di incarichi, al posto di un insegnante tutor e di altri residuali (come tempo) per le attività di laboratorio.

 

Art. 2

Requisiti del progetto

1. Il progetto di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate in funzione di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di attuazione.

Il comma è rimasto invariato

La scuola deve produrre un progetto di sperimentazione. La tipologia del progetto viene indicata in questo articolo, ma va integrata recuperando anche quanto viene suggerito dalle “Indicazioni” e “Raccomandazioni” che costituiscono i documenti allegati alla bozza di decreto.

In sintesi, il progetto di sperimentazione:

-     ha come quadro di riferimento le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati (art. 3 comma 1 e, come quadro orientativo, le relative Raccomandazioni);

-     deve essere elaborato a cura delle scuole (art. 2 comma 1);

-     deve partire dalla verifica delle condizioni di fattibilità (art. 2 comma 2);

-     deve individuare le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere (art. 2 comma 2)

-     deve contenere (art. 2 comma 1):

-     l’indicazione dei contenuti prescelti;

-     l’individuazione degli obiettivi da conseguire;

-     la selezione degli strumenti da utilizzare;

-     la descrizione delle condizioni organizzative;

-     la scelta dei procedimenti metodologici;

-     l’individuazione delle relative fasi di attuazione.

-     deve essere recepito nel Piano dell’Offerta Formativa (art. 2 comma 3).

-     deve essere realizzato in stretta collaborazione con le famiglie interessate (art. 2 comma 3).

 

Tutto questo richiede la disponibilità di tempi distesi. In che misura i collegi possano concretamente realizzare un progetto mirato partendo dalla conoscenza dei documenti (Indicazioni e Raccomandazioni – la versione definitiva di queste ultime non è ancora disponibile) cui necessariamente devono far riferimento? Essi presentano difficoltà di lettura per la quantità dei contenuti proposti, ma anche per lo lessico utilizzato, che appare abbastanza difforme rispetto al dibattito avviato dalla precedente proposta di riforma e rispetto alla tradizione pedagogica e didattica della scuola italiana.

2. Il progetto di sperimentazione attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.

 

 

Il comma non è mutato

Qui si fa di nuovo riferimento alle condizioni di fattibilità che ancora non vengono esplicitate (cfr. art. 1, comma 3).

Le condizioni a carattere generale successivamente enunciate sono:

-          l’intesa con gli Enti locali (art. 1 comma 5)

-          la disponibilità di bilancio delle scuole (art. 2 comma 7)

-          le risorse acquisite in ambito regionale (art. 2 comma 7)

-          i finanziamenti nazionali (art. 2 comma 7)

Più implicite risultano invece le condizioni delle scuole statali e paritarie che sperimentano l’anticipo.

Ipotizziamone alcune:

-          la presenza di posti di fatto disponibili nelle sezioni e nelle classi prime;

-          la possibilità di dislocare alcune risorse (docenti di lingua inglese ed informatica) anche in prima classe elementare;

-          la possibilità di adattare spazi alle esigenze di bambini di due anni e mezzo;

-          la disponibilità dell’ente locale ad investire repentinamente almeno per le prime necessità (piccoli interventi strutturali, acquisto materiali…);

-          la presenza di una tradizione cooperativa tra nido e scuola dell’infanzia;

-          la disponibilità degli operatori scolastici a partecipare alla sperimentazione;

 

L’adesione degli organi collegiali e la predisposizione di azioni di monitoraggio e di verifica, restano condizioni per tutti.

Sembra del tutto improbabile la possibilità di avere a disposizione altri docenti oltre la dotazione organica assegnata. Qualche pallida possibilità di ulteriori fondi mirati alla sperimentazione, risiede in una possibile ridistribuzione di risorse, da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

3. La sperimentazione è recepita nel Piano dell’Offerta Formativa e viene realizzata in stretta collaborazione con le famiglie interessate.

 

Il comma non è mutato

Doveroso ed ovvio appare il richiamo alla collaborazione con le famiglie, ma se la collaborazione va ad influire sui processi decisionali, non si può ignorare, né sottovalutare, la ristrettezza dei tempi ristretti a disposizione.

Se la sperimentazione deve essere recepita (giustamente) nel POF, se questo deve essere presentato ai genitori, seppure in versione ridotta, all’atto dell’iscrizione, i tempi che la scuola ha a disposizione per aderire al piano regionale, realizzare il progetto e inserirlo nel POF, dovrebbero essere collocati almeno prima della riapertura delle scuole.

Il Decreto reca la data del 18 settembre (a scuola iniziata nella maggioranza della regioni). Un collegio che abbia interesse a discutere la proposta sperimentale non può tener presente una bozza di decreto (tra l’altro, come abbiamo visto, modificata) ma solo un atto normativo a tutti gli effetti.

Sarebbe stata cosa buona avere a disposizione (anche se in situazione di urgenza) almeno una settimana per poter affrontare consapevolmente la questione e assumere decisioni condivise e responsabili.

La fretta dipende anche dal fatto che un ulteriore slittamento farebbe venire a mancare i 200 giorni indispensabili per la regolarità dell’anno scolastico.

Ci viene il dubbio che tutta l’operazione manchi di alcuni presupposti di fondo tra cui una buona previsione della tempistica.

4. L’utilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini della realizzazione della sperimentazione, avviene nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale.

Il comma è rimasto invariato

Va analizzata la possibilità di utilizzare gli incentivi previsti dall’attuale normativa (funzioni aggiuntive per il personale amministrativo, risorse del fondo d’istituto, risorse per l’autonomia, per la formazione e l’aggiornamento, altre provenienti da cespiti diversi…). Dovranno essere rispolverate le norme contrattuali che riguardano la flessibilità dell’orario di servizio anche per gli uffici e per il personale amministrativo. Se si pensa, infatti, che la scuola dell’infanzia potrebbe articolarsi su modelli che vanno dalle 1000 alle 1800 ore complessive annuali (cfr. Indicazioni nazionali per l’a scuola dell’infanzia), la flessibilità degli orari degli uffici amministrativi diventa in tal modo oltre che una necessità anche un’urgenza. Ma le norme attualmente vigenti (contratti nazionali) sono piuttosto restrittive.

5. La sperimentazione riguarda gli aspetti del progetto nazionale. L'attivazione della sperimentazione, secondo quanto indicato nei successivi articoli, avviene nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica.

È cambiato l’impianto linguistico del comma. Qui è rinvenibile un richiamo al Regolamento dell’autonomia scolastica.

Si tratta di una sperimentazione che deve coniugare gli aspetti della sperimentazione previsti nel Decreto con i poteri delle scuole autonome oramai riconosciuti anche dalla recente legge costituzionale (n. 3. del 18.10.2001). Inoltre la sperimentazione riguarda non solo l’“anticipo”, ma anche i diversi problemi di ordine pedagogico, didattico e metodologico, sia connessi con l’anticipo, sia indipendenti, previsti dal progetto nazionale.

 

6. Nella scuola elementare l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera (inglese) e dell'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione essenziale del progetto di sperimentazione.

 

Lieve modifica.

Mentre nel comma della Bozza si indicava nella lingua inglese e nell’alfabetizzazione informatica la condizione per l’adesione alla sperimentazione, qui si parla invece di un progetto che abbia tali discipline come elementi “connotanti”. Si avverte, quindi, una minore categoricità del modello.

L’insegnamento dell’inglese e l’avvio all’alfabetizzazione informatica non costituisce una novità assoluta, neanche se riferita alla prima classe elementare come viene annunciata dai mass media, ma viene a porsi come una garanzia per i bambini inseriti nel progetto sperimentale.

Anche se la stessa legge di riforma degli ordinamenti della scuola elementare (148/1990) aveva garantito l’insegnamento della seconda lingua, tendenzialmente a partire dalla terza classe, molte scuole erano state in grado di anticiparlo anche in prima elementare. I numerosi interventi volti alla diffusione delle tecnologie informatiche e comunicative avevano posto le istituzioni scolastiche nelle condizioni di predisporre interventi educativi in tal senso anche nelle prime classi. Naturalmente, ciò non può considerarsi una soluzione ovunque diffusa.

Dovendo ricorrere, presumibilmente, all’organico esistente, le scuole interessate dovranno ridislocare le risorse, a livello di circolo, anche nelle classi prime. Già, per esempio, se si articolano le 9 ore previste per la terza, quarta e quinta elementare su tutte le 5 classi, assegnando a ciascuna solo due delle tre ore settimanali attualmente previste dalla norma, già si verrebbe a soddisfare facilmente questa condizione.

Ma ciò comporta anche una riduzione delle prestazioni già garantite per alcune classi.

 

7. Le innovazioni sperimentali possono essere realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque attualmente presenti in bilancio.

 

Il comma è immutato

In questo comma viene fornito un primo elenco di condizioni:

-          disponibilità di bilancio delle scuole

-          risorse acquisite in ambito regionale

-          finanziamenti nazionali

Si chiarisce, innanzitutto, che le scuole devono avere già risorse a disposizione da investire nella sperimentazione (sperando che tale scelta non vada a svantaggio di altre classi). Ciò non significa, però che l’ufficio regionale, nell’ambito delle risorse assegnate alla direzione regionale, non possa favorire le scuole “sperimentali” con una quota di finanziamento aggiuntivo volto, per esempio, alla formazione del personale. Non è chiaro, invece, se a livello nazionale, possono essere riutilizzati fondi eventualmente accantonati o non impiegati nel precedente esercizio finanziario.

Vengono messe alla prova: la responsabilità della scuola autonoma; la capacità nell’organizzazione delle risorse dell’ufficio scolastico regionale e, naturalmente, il tipo di impegno per la sperimentazione della riforma all’interno delle politiche nazionali.

8. La sperimentazione è assistita e sostenuta da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale.

Il comma non è mutato

Quali sono le strutture di supporto, di consulenza e monitoraggio? Se ne prevedono a livello nazionale per un pilotaggio generale del’iniziativa sperimentale, e locali per mettere le scuole nelle condizioni di essere aiutate costantemente a risolvere i principali problemi.

L’istituzione di tali strutture costituisce un compito dell’Ufficio scolastico regionale contestualmente alla stesura del piano regionale di sperimentazione ad opera dell’Osservatorio regionale (cfr art. 11).

Mentre la composizione di quest’ultimo organismo viene definito dall’artico 11, comma 3, nulla si dice della composizione delle strutture di supporto. L’ufficio scolastico regionale potrebbe far ricorso alle figure tecniche attualmente esistenti (dirigenti, ma anche responsabili degli ex uffici studio, personale comandato…). Però, la mancanza di sevizi tecnici (già previsti dal DPR 347/2000 e mai di fatto realizzati) pone problemi di diversa natura.

 

Art. 3

Quadro di riferimento dell’iniziativa

Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati

(viene meglio definito nel titolo)

1.   Il quadro di riferimento dell'iniziativa sperimentale, gli obiettivi generali del processo formativo, nonché gli obiettivi specifici di apprendimento sono individuati dalle allegate Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati, riferite specificatamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo riguardo, per quest'ultimo grado di studi, alla prima classe.

Leggermente modificato. Le “Raccomandazioni” non costituiscono più un punto di riferimento, ma solo le “Indicazioni”

Le scuole che intendono realizzare il progetto di sperimentazione devono far riferimento alle Indicazioni Nazionali che esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità.

Gli insegnanti chiamati a redigere il progetto non possono ignorare tali documenti. Ma senza entrare nel merito dei contenuti vanno evidenziate alcune difficoltà oggettive di lettura, dovute anche alle scelte terminologiche non sempre usuali, ai nuovi significati attribuite ai termini pedagogici e didattici. Su questi ultimi i docenti non hanno ancora avuto la possibilità di esercitarsi, sia perché reduci dal precedente dibattito sulla riforma Berlinguer-De Mauro, sia perché abituati ad alcune proprie consuetudini lessicali. Tali documenti non essendo stati, inoltre, preceduti da note divulgative, dibattiti, forum… rischiano di rimanere, per la scuola, ancora a lungo privi di attrazione.

Sulla questione del lessico, va sottolineata una certa preoccupazione anche da parte degli estensori delle Raccomandazioni tanto che si suggeriscono, nel documento stesso, alcune interpretazioni. Se, per un verso, ciò potrebbe aiutare gli insegnanti a ricostruire un linguaggio condiviso, per un altro, potrebbe interferire con l'autonomia didattica degli stessi (obiettivi e competenze di Stato?) creando possibili disagi a livello tecnico/scientifico.

 

2. Aspetti essenziali della sperimentazione sono

a)