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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministeriale 26 ottobre 2001, n. 155

Prot. n. 520

Oggetto: Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio (artt.5 e 29 del C.C.N.I. -Comparto Scuola- 1999) - Anno scolastico 2001/02

Con la presente si forniscono, per l'anno scolastico 2001/2002, i criteri per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche del fondo (£. 10.000.000.000=diecimiliardi) di cui agli artt.5 e 29 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Comparto Scuola, volto a sostenere l'azione del personale scolastico impegnato a favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi.

Tale stanziamento è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei dati acquisiti dal Sistema informativo del MIUR relativi all'a.s. 2000/2001 secondo i seguenti criteri:

  • il 70% della somma è assegnato in base al numero delle scuole aventi una percentuale di alunni stranieri e/o nomadi iscritti superiore al 10% della popolazione scolastica degli istituti stessi,
  • il 30% sulla base del numero di alunni stranieri e/o nomadi presenti sul territorio regionale. La quota del 30% è raddoppiata nei casi in cui, pur in presenza di un rilevante numero di alunni stranieri diffusi sul territorio, non sia applicabile il criterio del 70%.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, previa informazione preventiva alle OO.SS., provvederanno a ripartire i fondi in parola tra le Istituzioni scolastiche interessate, secondo i seguenti criteri di massima:

  • presenza di alunni stranieri e/o nomadi iscritti, superiore al 10% della popolazione scolastica degli istituti stessi;
  • situazioni particolari e/o di emergenza, in presenza di un numero significativo di alunni stranieri;
  • iniziative per la progettazione e lo studio di strategie specifiche per l'accoglienza e l'integrazione;
  • progetti di accoglienza e di integrazione per i quali sia richiesta la prosecuzione per il permanere delle esigenze.

Nella fase di ripartizione delle risorse alle scuole, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno destinare la quota del 30% alle scuole che non siano già destinatarie di risorse contrattuali provenienti da fondi diversi da quelli di cui agli artt. 5 e 29 del citato CCNI.

Gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo faranno pervenire alla scrivente Direzione Generale una relazione finale sui provvedimenti adottati, sulle modalità di utilizzo dei fondi sopraindicati da parte delle istituzioni scolastiche e sui risultati conseguiti, avendo cura di coordinare questi interventi con quelli previsti dalla legge 482/99 (C.M 89 del 21/5/2001). A questo scopo sarà inviata entro il corrente anno una apposita scheda di rilevazione al fine di consentire a questa Direzione di avere un quadro complessivo della utilizzazione delle varie tipologie di finanziamenti destinate agli alunni stranieri.

Si comunica, infine, che i fondi in questione, ricompresi nello stanziamento finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, sono stati accreditati, nella quota del 50% agli Uffici Scolastici provinciali, dall'Ufficio X della Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione con il riparto dei fondi iscritti al capitolo 2087 - compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa.
Comunicazione in tal senso è stata data dall'Ufficio X con la nota del 24.9.2001.
Il Ministero del Tesoro con il decreto 31434 del 7.5.2001 ha destinato, in termini di competenza e cassa, l'ulteriore quota dello stanziamento del capitolo 2087 a decorrere dal 1° luglio u.s..
Lo scrivente Ufficio è a disposizione per ogni informazione ed eventuali chiarimenti (Ufficio IV - Dir. Gen. Organizzazione Servizi nel territorio - Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA -fax. 06/58492486 - e-mail: dgelem.div3@istruzione.it).


INTESA
TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL CISL UIL SNALS
FIRMATARIE DEL CCNL 26/5/99 E CCNI 31/8/99
DEL COMPARTO SCUOLA

 

Le parti firmatarie del Contratto Collettivo Integrativo del Comparto scuola citate in epigrafe, riunite per procedere alla ripartizione del fondo (£. 10.000.000.000) di cui agli artt. 5 e29 del CCNI Comparto Scuola 1999 per l’anno scolastico 2001/2002 destinato alle scuole collocate in zone a forte processo immigratorio;

convengono quanto segue:

a) La somma di £. 10.000.000.000 a favore delle scuole collocate in zone a forte processo immigratorio viene ripartita assegnando il 70% della somma alle scuole aventi una percentuale di alunni stranieri e/o nomadi iscritti superiore al 10% della popolazione scolastica degli istituti e il rimanente 30% sulla base del numero di alunni stranieri e/o nomadi presenti sul territorio nazionale.

b) La quota del 30% è raddoppiata nei casi in cui, pur in presenza di un rilevante numero di alunni stranieri diffusi sul territorio regionale, non è applicabile il criterio del 70% per mancanza del requisito della concentrazione superiore al 10% all’interno della stessa istituzione scolastica.

c) I direttori degli Uffici Scolastici Regionali provvederanno alla ripartizione della somma di cui trattasi, dopo aver preventivamente informato le OO.SS.

d) Nella circolare sarà inserita , tra i criteri, dopo "Istituti caratterizzati da situazioni particolari" la dicitura "in presenza di un numero significativo di alunni".

e) nella parte relativa alle scuole che sono interessate alla realizzazione di progetti particolari, sia evidenziato che non hanno diritto alla quota del 30% le scuole già destinatarie di fondi provenienti da fonti diverse.

Letto approvato e sottoscritto

in Roma, 25 ottobre 2001

Per l’Amministrazione

F.to Antonio Zucaro
F.to Paolo Norcia
F.to Giuseppe Raieta

Per le OO.SS.

CGIL F.to Americo CAMPANARI
CISL F.to Michele LEVICO
UIL F.to Pasquale PROIETTI
SNALS F.to Giuseppe GALLESCIO


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