Circolare Ministeriale 5 giugno 1998, n. 255

 Oggetto: Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Applicazione dell’art. 59 - Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità - Chiarimenti.

 

Con riferimento ai quesiti pervenuti, in ordine alle disposizioni in oggetto, si riportano, di seguito, i dovuti chiarimenti.

1) Personale trattenuto in servizio ai sensi del dl 19 maggio 1997, n. 129 convertito in legge il 18 luglio 1997, n. 229.

Al personale che, trattenuto in servizio ai sensi di quanto sopra riportato, verrà collocato in quiescenza sia nel 1998 che nel successivo 1999, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza verrà applicata la normativa in vigore alla data del 21 maggio 1997, (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del dl 129/97) così come prescritto dall’art. 1, comma 4 della legge 18 luglio 1997 n. 229, ove, nei confronti del personale in esame, è garantita, in materia di trattamenti pensionistici, l’applicazione della normativa in vigore al 21 maggio 1997.

Ciò sta a significare che, nei confronti degli interessati, l’accesso al trattamento di quiescenza, con le conseguenti decurtazioni di cui alle tab. A e D, annesse, rispettivamente alle leggi 24/12/1993, n. 537 e 8/8/1995, n. 335, verrà riconosciuto in funzione dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 27, lett. a) o lett. b) della stessa legge 335/95, tenendo peraltro presenti gli arrotondamenti di cui all’art. 40 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, computandosi, cioè, come anno intero la frazione finale di anzianità superiore a mesi sei e trascurando quella uguale o inferiore al suddetto limite. Quest’ultimo sistema di arrotondamento, tuttavia, non si è potuto applicare nell’articolazione della graduatoria di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, graduatoria nella quale, dovendosi includere con priorità i richiedenti in "possesso dei requisiti per l’accesso trattamento pensionistico richiesto al personale del pubblico impiego nel 1998", gli stessi sono stati graduati con l’effettiva anzianità contributiva posseduta e in funzione dell’età anagrafica, così come esplicitamente prescritto dal precitato comma.

In tale ottica, sono da ritenersi pienamente rispondenti al precetto normativo i criteri di selezione enunciati nella cm 185 del 9/4/1998 prot. 26663/BL e nella nota ai provveditori agli studi prot. n. 26708/BL del 10/4/1998.

2) Personale destinatario delle uscite programmate di cui all’art. 59, comma 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

In via prioritaria, si ritiene di dover evidenziare che, al personale che verrà collocato in quiescenza ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27/12/1997 n. 449 l’accesso (e solo esso) al diritto a pensione verrà riconosciuto sulla base della normativa in data anteriore al 1/1/1998, data di entrata in vigore della precitata legge 449/97 e con riferimento all’anzianità contributiva e anagrafica da ciascuno conseguita alla data richiesta per la cessazione dal servizio, in conformità alla legge 335/95.

Tale essendo la situazione, ai destinatari della normativa in argomento il diritto a pensione verrà riconosciuto (quale che sia l’anno in cui cesseranno dal servizio: 2000 o 2001) ove alla data dell’1/9/1998 (1/11/1998 per i conservatori di musica e le accademie), decorrenza del pensionamento prevista nella originaria domanda, essi siano in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva richiesta dall’art. 1 comma 27, lett. a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini, peraltro, del computo dell’anzianità contributiva, da rapportare come già detto al termine dell’anno scolastico o accademico 1997/98 - trovando applicazione la normativa previgente all’entrata in vigore della più volte citata legge 449/97, dovrà applicarsi anche il criterio di arrotondamento delle frazioni finali di anzianità previsto dall’art. 40 del DPR 1092/73 dianzi esposto.

Ciò premesso in merito all’accesso al diritto a pensione, si ritiene di dover anche e nuovamente precisare (vedasi al riguardo comunicazione di servizio dell’ispettorato pensioni 20/2/1998 prot. n. 221/N) che, la misura della pensione da attribuire al personale in argomento dovrà essere determinata in funzione dell’anzianità contributiva e anagrafica posseduta da ciascun interessato all’atto della cessazione del servizio, 2000 o 2001, ma con criteri previsti dal precitato art. 1, comma 27 della legge 335/95 e relative decurtazioni sopra richiamate con la sola eccezione delle frazioni finali di anzianità che, essendo inerenti a pensioni liquidate dopo l’1/1/98, ai sensi del disposto dell’art. 59, comma 1, lett. b) della legge 449/97, non dovranno essere arrotondate.

Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente.