Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE III  -  PERSONALE

TITOLO III  -  PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

Art. 581 - Supplenze annuali

1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, ai fini della loro copertura con personale di ruolo, e sempre che la vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e ai posti stessi non possa essere assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.
2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili. L'aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.
3. La mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.
4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.
5. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1 ed al conferimento delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A. e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. Il decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico.

Art. 582 - Supplenze temporanee

1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 581 .
3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore agli studi.
4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.
5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dai commi medesimi e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con l'esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.
6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

Art. 583 - Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali

1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.
2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.

Art. 584 - Requisiti culturali e deroghe

1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai ruoli.

Art. 585 - Precedenze

1. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno prestato le relative domande di supplenza.

Art. 586 - Ricorsi

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.
2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se impugnabili.
3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un impiegato dell'ufficio, da lui delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del predetto personale debbono essere, ove possibile, supplenti.
4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della sesta qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A., che siano da ritenersi più rappresentativi delle categorie medesime. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A., per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.
5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3 i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.
6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199. Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.
7. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Art. 587 - Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.
(articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)

Art. 588 - Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.

Art. 589 - Modelli viventi

1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo 275.