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D.M. Sanità 18 febbraio 1982

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Il Ministro della Sanità

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, emanato, ai sensi dell'art.2, secondo comma, della sopracitata legge, recante: " Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive ";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, primo comma, relativo allo accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;
Sentita la commissione appositamente istituita con decreto del Ministro della sanità, dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.
Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali; o agli enti sportivi riconosciuti.
Devono sottoporsi altresì al controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 2.
L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della, valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.
Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.
Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accentramenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato.
Nel caso in cui l'atleta praticati più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.
La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Art. 4.
In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all'allegato 2.

Art. 5.
Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.
La presentazione, da parte dell'interessato, dei predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.
Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza.
La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

Art. 6.
Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:
un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
un medico specialista o docente in cardiologia;
un medico specialista o docente in ortopedia;
un medico specialista o docente in medicina legale delle assicurazioni.
La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 7.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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