DICEMBRE 2001

Scuola Governo Parlamento



 

04 - 22 dicembre Parlamento

 

Camera

 

Aula 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Il 19 dicembre la Camera approva il testo emendato della Legge Finanziaria 2002 con 302 voti favorevoli, 208 contrari e 3 astenuti.

S. 699 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002) (Approvato dal Senato). (1984)
S. 700 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato). (1985)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 bis)
Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 ter)

Aula 18, 19 S. 892 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini (Approvato dal Senato) (2091)
 
7a Com. Sistema dei servizi per la prima infanzia
7a Com. in sede referente, DdL AC 587, 756, 835, 1184 e 1213, Disciplina delle attività musicali 
7a Com. 11, 18 DdL Organi Collegiali della Scuola

(11.12.01) - (Il) relatore, illustrando il provvedimento in esame, ricorda preliminarmente che l'istituzione degli attuali organi collegiali della scuola risale al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e che, successivamente, tale normativa è stata recepita negli articoli da 5 a 10 e da 26 a 50 del testo unico sulla scuola (decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994). Ricorda, inoltre, che ulteriori modifiche della disciplina degli organi collegiali nazionali e territoriali si sono registrate con il decreto legislativo n. 233 del 1999 (e successive proroghe dei termini per la costituzione e l'insediamento degli organi scolastici ex decreto-legge 411/2001). Ricorda, altresì, che è stata approvata alla Camera una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico (attualmente all'esame del Senato). 
Osserva che gli organi collegiali della scuola si collocano a livello di circolo (nelle scuole materne ed elementari) e di istituto (nelle scuole secondarie) e che sono i seguenti: il consiglio di intersezione (nelle scuole materne), di interclasse (nelle scuole elementari) oppure di classe (negli istituti secondari); il collegio dei docenti; il consiglio di circolo o di istituto e il comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 
Sottolinea che gli organi collegiali, che presero vita con il decreto del Presidente della Repubblica del 1974, erano organi fondati sulla «partecipazione», quando l'autonomia della scuola non esisteva ed essi assumevano un ruolo residuale rispetto ad un'organizzazione centralizzata del sistema formativo. Sottolinea, inoltre, che l'attuale panorama scolastico è in evoluzione con l'introduzione dell'autonomia scolastica, il nuovo profilo professionale dei dirigenti scolastici e dei responsabili amministrativi: tutto ciò richiede flessibilità nell'organizzazione scolastica, in grado di garantire reali capacità di governo e gestione alle istituzioni scolastiche, nonché di assicurare l'efficacia e l'efficienza del sistema stesso. 
Si impone quindi la necessità di un testo normativo che rafforzi gli organi di governo interni alle singole scuole e che si basi sulla fondamentale distinzione tra organi di indirizzo e controllo e organi di gestione, coniugando l'esigenza di autonomia professionale di docenti e dirigenti con quella della partecipazione degli utenti. 
Proprio perché questa riforma è collegata al riconoscimento dell'autonomia scolastica e tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione, si evidenzia la necessità di norme generali, che disciplinino l'attribuzione di funzioni, poteri e responsabilità agli organi dell'istituzione autonoma. Si tratta di delineare taluni princìpi in sede legislativa, senza però definire schemi rigidi di organizzazione non rispondenti alle esigenze di flessibilità della scuola dell'autonomia, lasciando poi alla potestà regolamentare delle singole scuole, definizioni più puntuali ed articolate che tengano conto delle diverse realtà ed esigenze. 
Dopo aver rilevato che le proposte di legge Grignaffini ed altri n. 1186 e Gambale ed altri n. 1954 sono sostanzialmente identiche, si sofferma sui contenuti degli articoli. Osserva, poi, che oltre a talune norme di principio questi due progetti di legge recano numerose disposizioni di dettaglio, volte a disciplinare in modo compiuto la composizione, le funzioni e i rapporti tra gli organi, riducendo di fatto il campo delle scelte organizzative, che vengono lasciate alle singole istituzioni scolastiche. 
Si sottolinea inoltre come talune disposizioni non siano direttamente afferenti alla materia degli organi collegiali: articolo 10 sulle attività del docente; articolo 11 sull'attività amministrativa; articolo 12 sugli organi collegiali di rete. Sottolinea inoltre che i due provvedimenti ricalcano sostanzialmente quelli presentati durante la XIII legislatura, licenziati il 25 febbraio 1999 da parte della VII Commissione della Camera. 
Entrando nel merito della proposta di legge Adornato ed altri n. 2010, sottolinea innanzitutto che essa risulta essere molto più sintetica delle precedenti. Dopo aver dato conto dei contenuti degli articoli di tale provvedimento, osserva come esso contenga norme di principio generali, lasciando ampio margine al potere regolamentare di ogni singola istituzione scolastica. 
Osserva che una norma di dettaglio è contenuta nell'articolo 4, che fissa un numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione, stabilendo una quota massima di membri di principio. 
Per quanto riguarda i commi 1 e 4 dell'articolo 4, rileva che non è chiaro se il direttore dei servizi generali e amministrativi sia membro effettivo del consiglio di amministrazione. 
Con riferimento alle previsioni del comma 2 dell'articolo 8, osserva che il richiamo appare più propriamente riferibile al secondo periodo piuttosto che all'ultimo. 
Sottolinea che tale proposta di legge valorizza il ruolo e le funzioni dei dirigenti scolastici prevedendo: il diritto di convocare, fissare l'ordine del giorno e presiedere il consiglio di amministrazione, le cui deliberazioni sono basate su una sua proposta; la possibilità di sciogliere, a determinate circostanze, il consiglio di amministrazione e di nominare un commissario straordinario; la facoltà di convocare, fissare l'ordine del giorno e presiedere il collegio dei docenti. 
Per quanto riguarda infine il rispetto dei princìpi dell'ordinamento costituzionale, il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali ed il coordinamento con la normativa vigente, rinvia alla documentazione agli atti della Commissione, che con completezza e chiarezza delinea i profili di compatibilità delle tre proposte di legge in esame.

7a Com. 11 Interrogazioni a risposta immediata
7a Com. 11 DdL AC. 1315, Equipollenza tra diploma in educazione fisica e laurea in scienze motorie e sportive
 

Senato

 

Aula 21, 22 Il 22 dicembre il Senato approva definitivamente il testo della Legge Finanziaria 2002 con 163 voti a favore e 72 contrari.

S. 699 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002) (Approvato dal Senato). (1984)
S. 700 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato). (1985)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 bis)
Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 ter)

 
7a Com. 20 La Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un rapporto favorevole sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle parti dei documenti di bilancio relative all'istruzione, all'università e alla ricerca e, con osservazioni, sui beni culturali.

S. 699 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002) (Approvato dal Senato). (1984)
S. 700 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato). (1985)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 bis)
Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 ter)

Il relatore BEVILACQUA illustra le modifiche recate alle parti relative all'istruzione, all'università e alla ricerca, osservando anzitutto che la Camera non ha apportato modificazioni al disegno di legge di bilancio.
Per quanto riguarda invece il disegno di legge finanziaria, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto in primo luogo un articolo 11, che reca modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni. In proposito, ricorda che l'attuale testo del decreto legislativo, al comma 1 dell'articolo 1, definisce "settori rilevanti" per le fondazioni quelli – fra gli altri - della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali. La soluzione normativa prescelta dai deputati in sede di esame della manovra finanziaria ricorre invece alla definizione di "settori ammessi", fra i quali figurano anche l'educazione, l'istruzione e la formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola, l'attività sportiva, la ricerca scientifica e tecnologica, l'arte, le attività e i beni culturali. Tali settori equivalgono, ai fini della disciplina recata dal decreto legislativo n. 153, a quelli precedentemente definiti "rilevanti" e devono essere scelti ogni tre anni dalla fondazione in numero non superiore a tre.
Quanto all'articolo 19 (articolo 14 del testo approvato dal Senato), recante norme in materia di assunzione di personale, sono stati aggiunti due commi di interesse per la Commissione: il comma 14, secondo cui le amministrazioni pubbliche promuovo iniziative di alta formazione del proprio personale favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, e il comma 15, secondo cui la Scuola superiore dell'economia e delle finanze può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.
Quanto all'articolo 22 (articolo 15 del testo approvato dal Senato), riguardante disposizioni in materia di organizzazione scolastica, sono state apportate varie modifiche: al comma 1, è stata inserito un richiamo alle zone montane e alle isole minori fra le specificità territoriali di cui tenere conto ai fini della determinazione degli organici; al comma 2, è stata inserita la previsione del parere parlamentare sui decreti con cui il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze, definirà i parametri per la determinazione degli organici e per la loro consistenza complessiva su base regionale; al comma 3, è stato stabilito che la ridefinizione degli organici deve assicurare una distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche; al comma 7, che disciplina la composizione delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è stata inserita una specifica disposizione relativa alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, le cui classi sosterranno l'esame dinanzi a commissioni composte da commissari interni designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni e la designazione potrà riguardare solo uno dei docenti della materie oggetto della prima o seconda prova scritta. A loro volta i membri esterni saranno individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate; dopo il comma 7 sono stati aggiunti numerosi commi, di cui alcuni regolano l'indizione e lo svolgimento del primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e dei presidi incaricati, un altro riconosce un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio universitari al personale delle pubbliche amministrazioni che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze Armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (in tal senso era peraltro stato approvato un ordine del giorno d'iniziativa del presidente Asciutti in prima lettura al Senato), un ultimo modifica infine la legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), il cui articolo 145, comma 40, istituiva un fondo straordinario per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.
Al di là delle modifiche testuali apportate ai documenti di bilancio dall'altro ramo del Parlamento, il relatore ricorda poi che il Governo, in sede di 7a Commissione della Camera, ha accolto, sia pure solo come raccomandazione, un ordine del giorno che lo impegnava a realizzare compiutamente il principio della parità scolastica.
Quanto alle Tabelle allegate alla finanziaria, il relatore riferisce degli incrementi registrati dalla Tabella A, a differenza della Tabella B, che, non ha avuto alcuna modifica. Sulla Tabella C si registrano invece significative riduzioni di spesa, in particolare relative agli stanziamenti per l'attività sportiva universitaria, la scuola europea di Ispra, i piani di sviluppo dell'università, le università non statali legalmente riconosciute, il diritto agli studi universitari, il finanziamento ordinario delle università, il finanziamento ordinario degli osservatori e il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa. L'unico incremento riguarda invece i contributi per enti, istituzioni ed associazioni. Al riguardo, egli chiede chiarimenti al rappresentante del Governo, affinchè si possano meglio valutare le intenzioni del Governo nel ridurre voci di spesa significative in favore di una voce generica e certamente non strategica.
Per quanto riguarda la Tabella D, il relatore riferisce della sostituzione della voce relativa al fondo speciale per la ricerca applicata con imputazione dalla legge n. 1089 del 1968 al decreto legislativo n. 297 del 1999, con il mantenimento dei relativi importi.
Con riferimento infine alla Tabella F egli dà conto dell'inserimento di una voce relativa al fondo per le agevolazioni alla ricerca e di una voce relativa alle opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e Como connessa a interventi finanziari per l'università e la ricerca, entrambe corrispondenti a modifiche apportate in tabella D in favore di altre Amministrazioni.

7a Com. 11, 18 Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
7a Com. 4 La Commissione approva il DdL AS 761, Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica
7a Com. 4 La Commissione esprime parere favorevole alla 1ª Commissione sul DdL AS 892, Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini

06 - 21 dicembre Governo

21 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,05 a Palazzo Chigi

Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(...) su proposta del Presidente Berlusconi:
- un decreto legislativo che modifica ed integra la normativa in materia di protezione dei dati personali, ai fini di una maggiore armonizzazione con la disciplina comunitaria di settore, nonché della semplificazione e razionalizzazione di alcuni adempimenti. Sul decreto si sono espresse favorevolmente le competenti Commissioni parlamentari;
- un regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge n. 62 del 2001, istitutivo di un apposito Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti che si sono dimessi a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza (quotidiani, periodici, agenzie di stampa a diffusione nazionale);
su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro per la Funzione Pubblica, Frattini:
- uno schema di disegno di legge recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990, finalizzato a compendiare in un unico testo le norme generali sull’azione amministrativa. L’iniziativa, che è il risultato di un lavoro approfondito e sistematico della apposita Commissione per l’esame di iniziative legislative in tema di attività amministrativa e tutela del cittadino, persegue i seguenti obiettivi: riaffermazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, possibilità per le Amministrazioni pubbliche di utilizzare strumenti di diritto privato, maggiore tutela del cittadino a seguito di comportamenti illegittimi dell’Amministrazione. Ulteriori disposizioni provvedono a potenziare l’istituto della Conferenza di servizi. Il provvedimento sarà trasmesso al parere della Conferenza unificata;(...).
La seduta ha avuto termine alle ore 13,05.

19 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 19.25 a Palazzo Chigi

Il Consiglio, appositamente convocato, ha approvato la terza Nota di variazioni al bilancio dello Stato per il 2002 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004, che recepisce gli effetti finanziari e contabili del disegno di legge finanziaria, approvato oggi dalla Camera.
La seduta ha avuto termine alle ore 19.35.

13 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,10 a Palazzo Chigi

Il Consiglio ha approvato lo schema di disegno di legge costituzionale sulla devoluzione di poteri alle Regioni, che modifica l’articolo 117 della Costituzione. Il provvedimento sarà ora trasmesso all’esame della Conferenza Stato-regioni per l’espressione del relativo parere.
Successivamente il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(...) su proposta dei Ministri delle Attività Produttive, Marzano, e dell’Istruzione, Moratti:
- due schemi di regolamento che, in attesa di un provvedimento più generale, provvedono a rideterminare il contingente di personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione dei due Ministri, in relazione alle nuove e complesse competenze attribuite ai rispettivi Dicasteri. Gli schemi regolamentari saranno trasmessi al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri;
(...) La seduta ha avuto termine alle ore 11.50.

06 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10.20 a Palazzo Chigi

Il Consiglio ha svolto un approfondito esame dello schema di disegno di legge recante modifiche agli articoli 116,117,118 e 123 della Costituzione e, tenuto conto della complessità del provvedimento, ha deciso di completare la discussione (nel corso della quale per altro sono stati già definiti tutti i punti di maggior rilievo) nella prossima riunione in cui la “legge sulla devoluzione” sarà approvata. Successivamente, su proposta dei ministri Bossi e La Loggia, è stato approvato in via preliminare (ai fini dell’invio alla Conferenza Stato-regioni per il prescritto parere) uno schema di disegno di legge in materia di ineleggibilità, incompatibilità e sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 14.50.