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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/4
Domande e Risposte sulla RSU

Gentile redazione gradirei avere dei chiarimenti in merito alle 40 ore totali di cui all'art. 32 (art.42 CCNL). Cattedra di 18 ore settimanali così costituita: 15 ore presso ITIS e 3 ore di completamento presso liceo artistico. Ho partecipato regolarmente a tutte le riunioni delle due scuole (collegio docenti, incontri scuola famiglia, programmazioni, consigli di classe e valutazioni intermedie e quadrimestrali). Ora mi chiedo? le 40 ore vanno calcolate proporzionalmente alle ore d'insegnamento presso le scuole? (33 ore itis + 3 ore liceo). In caso di risposta negativa, il docente in questione rispetto al collega (una scuola) non è penalizzato?

Si calcola in proporzione, sapendo però che nel contenitore delle 40 ore collegiali non rientrano i consigli di classe, per cui è previsto un secondo contenitore, sempre di 40 ore.

In vista delle prossime scadenze, a proposito di anticipo, vorrei sapere se ci sono novità riguardo la riapertura delle iscrizioni alla classe prima elementare.

Non ancora.

Inoltre, vista la circolare per l'adozione dei libri di testo, considerato che nella mia scuola da anni adottiamo la biblioteca alternativa al libro di testo, ci preme sapere se questa opzione è ancora prevista dalle nuove indicazioni o non ci resta che ri-proporla come sperimentazione metodologico-didattica.

Aspetto di sapere che cosa intende fare la Moratti.

Gent.mo prof. Santoro, Le chiedo se un assistente amministrativo può rifiutarsi di insegnare delle pratiche d'ufficio ad un suo collega adducendo, come motivo di rifiuto, la norma contrattuale che prevede che tale compito venga svolto dal DSGA. Queste situazioni ricorrono in quanto, ai problemi strettamente personali degli impiegati (figli, lutti, ecc.) si assomma l'aggravio di lavoro dovuto allo "scarico" da parte di altri uffici alle segreterie scolastiche di pratiche amministrative: di conseguenza gli animi si esasperano e succede anche quanto sopra.....e di più!

Capisco. Conosco il disagio che si vive nelle segreterie delle scuole. A me non pare che l'assistente si possa rifiutare di collaborare con i colleghi anche rispetto a questi aspetti.

Spett. redazione, sono una docente di scuola superiore alle prese con il problema degli organici e vorrei sottoporvi un quesito. Quali disposizioni attualmente sono in vigore relativamente alle cosiddette "classi articolate" (classi dove coesistono due diversi indirizzi). In particolare vorrei sapere se una classe seconda attualmente articolata sugli indirizzi erica ed igea può essere fatta proseguire come classe terza o se esistono dei vincoli normativi. Certa di una Vostra cortese indicazione in merito, rimango in attesa di un riscontro

Ti consiglio di leggere la CM sugli organici (la 27/2003) che trova anche sul ns. sito.

Sono un insegnante a tempo indeterminato. Ho ottenuto l’assegnazione provvisoria il 17 ottobre 2002 ed assegnato su di una cattedra costituita da due sedi di servizio (12+6), appartenenti a due Istituti Comprensivi. Il Dirigente scolastico della sede dove svolgo 6 ore d’insegnamento ha organizzato un corso di formazione per docenti (approvato dal collegio dei docenti in data 20.09.2002) per un totale di 60 ore. Tale corso è iniziato il 26.02.03 e si chiuderà, presumibilmente, la seconda decade di maggio. Faccio presente che non ero componente del collegio dei docenti che ha deliberato in merito, poiché alla data del 20.09.02, insegnavo nella sede di titolarità, altrimenti avrei fatto mettere a verbale una dichiarazione che esplicitava il carattere non obbligatorio dell’impegno. Il collegio dei docenti non ha nemmeno stabilito le modalità e i criteri di partecipazione al corso. Il Dirigente può obbligarmi a frequentare il corso?

Se il collegio dei docenti non ha approvato l'iniziativa di aggiornamento, naturalmente no.

Se si, In alternativa il mio monte ore di partecipazione al corso può essere ricavato dalle ore (sei) effettive d’insegnamento che svolto nella sede dove si tiene il corso: 60: 18X6=20 ore?

No. Mi sembra davvero una stupidaggine!

Egregi consulenti, vorrei alcuni chiarimenti riguardo le RSU e più precisamente:
1) se si sono dimessi 2 componenti RSU su 3 ,basta 1 componente per firmare il contratto d'istituto?

No. Si deve andare a nuove elezioni.

2) Per la ripartizione del fondo d'istituto è obbligatorio aver stipulato il contratto d'istituto?

Assolutamente sì.

3) Il contratto d'istituto deve essere vistato dai revisori dei conti per poter essere liquidato?

Sì.

Sperando in una vostra risposta porgo distinti saluti

Saluti.

Buongiorno sono collaboratore scolastico a Cassino in un istituto da 24 anni invalida per causa di servizio sono penalizzata per cio' visto che non posso partecipare alle funzioni aggiuntive cosi' dice il dirigente mi dia dei chiarimenti visto che questa situazione non sono l'unica ad averla e se ci si ammala a causa di servizio vengono conteggiati i giorni grazie 

Ma lei è collocata fuori ruolo? Se è così, non ha diritto alla funzione aggiuntiva.

Scuola media: un preside chiede di fare un'ora disupplenza nell'ora ricevimento parenti (se arrivano i genitori si ricevono sulla porta dell'aula), ma non vuole pagare l'ora di straordinario. E' legittimo? Può inviarmi il riferimento normativo?

Non è legittimo, secondo me. Rivendichi l'ora eccedente, dal momento che lei è tenuto a svolgere 18 ore di insegnamento settimanali, non 19.

Sono una insegnante di scuola materna. Desidererei sapere circa gli aumenti di stipendi di cui si parla. In caso, tali aumenti spetterebbero anche alla sottoscritta? Informo che sono laureata anche se insegno alla scuola materna.

Se il contratto si firmerà e lei lavora nella scuola, anche a lei verranno riconosciuti gli aumenti. Non vedo per altro ragione alcuna di escluderla dai benefici economici.

Gent. Prof. Santoro, ho letto che le riunioni per la contrattazione integrativa d'Istituto, come tutte le contrattazioni, non sono pubbliche, cioè riguardano esclusivamente le parti convocate, che sono poi le rappresentanze sindacali elette e non ammettono uditori; desideravo sapere prima di tutto se questo concetto è verificabile (in qualche norma scritta) o si tratta di semplici affermazioni. Nella mia scuola le OO.SS. in sede di CCI hanno chiesto al D.S. che qualche dipendente fosse presente alla riunione di Contrattazione quale uditore, il D.S. ...."suo malgrado" per non dispiacere ha acconsentito, tuttavia poi nell'ambito della scuola si sono diffuse distorsioni e/o lievi malumori...(tra chi era presente e chi non lo era etc. etc). E' valida la contrattazione?

Sì, è valida, secondo me. Sul fatto che le riunioni non siano pubbliche non c'è bisogno di una norma che lo affermi, dal momento che è il contratto a stabilire con precisione quali siano i soggetti ammessi a partecipare agli incontri.

Gent. Prof. Santoro in caso di assenza, più o meno prolungata per malattia, del D.S. durante la fase di contrattazione integrativa d'Istituto, il Collaboratore Vicario può sostituire il Dirigente Scolastico in alcune sedute, può firmare il contratto? o è necessario invece aggiornare la seduta al rientro del D.S.; in quali casi invece subentra necessariamente il cosiddetto "reggente" negli Istituti scolastici? 

Io penso che il vicario, su esplicita deroga, possa sostituire il DS negli incontri di contrattazione; spetta al direttore generale regionale stabilire se sia opportuno o meno la nomina di un reggente.

Egregio Signor Santoro, sono un membro RSU della provincia di Pistoia vorrei alcune informazioni e conferme:
1) Per la sostituzione dei docenti assenti nella scuola materna non esiste una normativa per cui si può nominare anche per un giorno? E' così?

Si deve nominare anche per un solo giorno, secondo me.

2) Nel mio circolo prima di cercare un supplente per la scuola materna viene chiesto al referente di plesso quanti sono i bambini; esempio se in una scuola di tre sezioni con 80 iscritti mancando un docente il numero dei presenti non è superiore a 56 (28 a docente) non si cerca il supplente. E? regolare questo? Nelle scuole materne del nostro circolo si fa orario flessibile per avere più compresenza e dare quindi un offerta formativa migliore e poi si contano le teste?

Capisco il problema ma, visto che le risorse del budget supplenze non sono illimitate, mi sembra che questa soluzione possa essere accettata, anche se solo per brevi periodi.

3) Se si venisse a verificare che, mancando un docente, il numero dei bambini affidati ad ogni docente rimasto in servizio è superiore a 28 cosa devono fare i docenti che si trovano in tale situazione? Su chi ricade la responsabilità se i docenti non fanno presente la situazione? La RSU ha consigliato di telefonare immediatamente all'ufficio e di fare seguire la telefonata da una comunicazione scritta.

Mi sembra che il consiglio sia assolutamente appropriato.

4) Quando il dirigente, dopo varie sollecitazioni della RSU, si decide a far nominare il supplente, dice che non si trovano, l'ufficio procede così: l'applicato inizia a telefonare dall'elenco "nella fascia A" (esistono "tre fasce"?) chi risponde che sta lavorando, chi non risponde perché non è in casa, a volte l'applicato si ferma perché la linea serve ad un altro applicato (esistono 2 linee di cui 1 del dirigente) e così passa la mattinata e il supplente non è stato trovato. Il giorno dopo, ammesso che si cerchi di nuovo il supplente, l'applicato ricomincia a telefonare dall'inizio della "fascia A" e la storia ricomincia. Passano così due o tre giorni e se il docente ha preso 5 giorni rimangono due giorni e per due giorni non nominano più. Facendo così il supplente non si trova mai. Domanda: ma non si deve ricominciare da dove era arrivato il giorno precedente? Oppure dall'inizio della "fascia A" saltando chi è occupato? Qual è la giusta procedura? Il dirigente dice che ciò è regolare secondo la normativa riferita alle supplenze. E' così? Qual è la normativa?

Il DM 201/2000, che può scaricare anche dal ns. sito, è il regolamento a cui le scuole si devono attenere.

5) Nella scuola elementare è vero che non si possono nominare i supplenti prima di 5 giorni? Qual è la normativa?

L'art. 41, comma 2 del CCNL del 4 agosto 1995.

6) Ho fatto alcuni indagini nei circoli vicini e alcuni si comportano come il mio, altri nominano il supplente anche per un giorno. Ma la legge non è uguale per tutti?

Certo.

7) Io sono RLS, faccio il corso di formazione in orario di servizio 1 volta alla settimana e non vengo sostituita, ma una collega di un circolo vicino viene sostituita. Ho fatto presente il fatto in segreteria, l'applicata, in mia presenza, ha constatato, telefonando alla direzione della collega, la veridicità di quanto detto da me. Ho esposto tutto ciò al dirigente il quale mi ha risposto che non capiva come fosse possibile.

Non capisco lo stupore del suo dirigente.

8) Nel contratto di scuola per quanto riguarda la sostituzione del personale assente nella scuola materna abbiamo scritto: considerato il contenimento della spesa pubblica si ricorre alla nomina del supplente di norma dopo due giorni. Nei due giorni di assenza del personale docente si provvederà alla sostituzione mediante accorpamenti e cambi di turno concordati con il referente di plesso e comunicati in segreteria tenendo conto tuttavia che ad ogni docente non possono essere affidati più di 28 bambini?

Avete fatto male! Secondo me la clausola contrattuale è nulla, ai sensi dell'art. 40, 3° comma del d. l.vo 165/2001, dal momento che tale materia, peraltro, è sottratta alla potestà negoziale della scuola.

9) Alla luce di quanto esposto cosa può e deve fare la RSU?

Chiedere al direttore generale regionale di sostituire il dirigente scolastico della sua scuola per manifesta incompetenza.

Caro Pino, sono un insegnate di ruolo alle superiori. Ho ricevuto la notifica in qualità di giudice popolare in Corte d'Assise, ed ho accettato. Il periodo da coprire va dal 1 Aprile al 30 Giugno, periodo in cui sono tenuto alla reperibilità nel caso inizino dei processi in quel periodo. Ho già avvisato il mio Dirigente Scolastico ed esibito l'opportuna certificazione. Il Dirigente non ha provveduto a nessuna azione particolare. Chiedo: potevo chiedere immediatamente - contestualmente alla comunicazione - l'aspettativa (retribuita), per poter far nominare un supplente che prendeva in carico, per tempo, le mie classi? Continuo, alla data, a svolgere normale attività didattica, fino a quando non mi chiameranno dalla Corte d'Assise. Cosa prevede la normativa in proposito? La ringrazio anticipatamente. Le ho già esposto un quesito, recentemente, ed è stato efficace ed esauriente.

Io penso che lei sia giustificato ad assentarsi soltanto per il tempo strettamente necessario a svolgere la sua funzione di giudice popolare, per cui mi pare corretto l'operato del suo dirigente. Il riferimento è, che io sappia, la L. 74/78.

Una collega desidererebbe sapere, anche se la richiesta è sofferta, se i tre giorni di permesso retribuito per lutto decorrono dal giorno del tragico evento e se si perde il diritto ad usufruirne nel caso la richiedente si trovi in "malattia" durante il decesso del congiunto. Un cordiale saluto.

I tre giorni si fruiscono senza vincoli particolari. Per altro, a differenza del matrimonio, non devono ricomprendere l'evento.

Grazie di aver risposto subito visto che i sindacati non mi hanno dato una risposta precisa, non sono fuori ruolo perche' ho la 7^ categoria (almeno credo, le ripeto cio' che mi hanno detto) un mese fa sono andata a visita alla USLL le leggo la risposta: idonea alle mansioni della qualifica purche' adibita a mansioni prevalentemente sedentaria. E' conseguenzialmente ovvio che non puo' essere adibita a funzioni d'intensificazioni delle prestazioni di cui all'art. 43 del c.c.n.l. Gentilmente mi da' chiarimenti?

Di che tipo?

Dopo un’ampia, vana ricerca, ecco il famigerato quesito: dove sta scritto che la scuola dell’infanzia interrompe le attività in contemporanea con gli altri ordini di scuola?

Non conosco questo tipo di disposizioni.

È vero che da quest’anno le attività da svolgere oltre tale data, nel mio caso il 7 giugno, dovranno essere richieste dai genitori e finanziate con il fondo d’Istituto?

Non mi risulta.

Quale la normativa di riferimento?

I decreti relativi all'autonomia scolastica, che io sappia, e le norme contenute nel testo unico circa la determinazione del calendario scolastico.

Vorrei sapere come si stanno regolando in altri licei scientifici con l'obbligo delle 18 ore. Nella mia scuola stanno sconvolgendo tutte le sezioni segnando la fine della continuità didattica. Non si può far niente?

Sì, chiedere a gran voce le dimissioni del ministro. Ma la categoria non ha sicuramente questa capacità e questa forza.

Spett.le Redazione, sapendoVi particolarmente attenti verso le problematiche della scuola dell'autonomia, vorrei sottoporVi il seguente quesito: se è vero - come sembra essere - che, in attesa della predisposizione dei nuovi curricoli per l'istruzione secondaria di secondo grado, le sperimentazioni che prevedano curricoli diversi da quelli ufficiali sono bloccate, a meno che non si tratti della famosa quota del 15% da utilizzare per "sostituzione" oppure "compensazione" di materie, mantenendo comunque il 100% delle ore di ciascun curricolo, si chiede di sapere se esiste qualche altra possibilità di "tagliare" il monte ore di un qualsiasi curricolo per portarlo alle 30-32 ore settimanali, secondo l'orientamento più volte manifestato dallo stesso MIUR. Si fa notare che (forse) le ore di insegnamento, attraverso un sistema di co-docenze, potrebbero rimanere inalterate; ma le ore alle quali gli alunni hanno diritto possono essere ridotte in qualche modo, senza incorrere in abusi?

Secondo me no.

Sono una docente e gradirei sapere se, nel momento in cui si è accompagnati i ragazzi in gita nel proprio giorno libero, si ha diritto al recupero dello stesso.

No. Il contratto non lo prevede.

Sono un'insegnante di una scuola secondaria paritaria; negli ultimi giorni è sorta una "discussione" a scuola tra insegnanti e dirigenti riguardo all'orario scolastico ed alla riduzione dell'ora a 50': il nostro progetto prevede 30 ore settimanali che, in base all'autonomia, abbiamo deciso di svolgere su 5 giorni con 6 ore da 50', ma un ispettore che è venuto a scuola ci ha detto che non è più possibile fare l'ora nè di 50 nè di 55 minuti e così il dirigente ha detto che dal prossimo anno scolastico torneremo alle ore di 60 ed alla distribuzione su 6 giorni. Io credo che in tutta questa faccenda ci siano molti punti "oscuri" e forse poca chiarezza e prima di "adeguarmi ciecamente" vorrei leggere le norme che regolano il tutto. Ho cercato nel vostro sito che mi è sempre molto utile, ma non sapendo di preciso cosa cercare non ho ovviamente trovato niente. Se mi poteste dare qualche indicazione tutti noi vi saremmo molto grati (anche gli alunni che scopriranno presto di dover tornare a scuola il sabato)

Nella scuola statale, in ragione di ciò che stabilisce il CCNL, gli insegnanti sono obbligati a recuperare le frazioni di orario conseguenti alla riduzione per ragioni didattiche, come mi sembra essere il vs. caso. Non so nella scuola paritaria se valgano le stesse regole.

Egregio prof., nel mio istituto esiste una graduatoria per il conferimento delle funzioni aggiuntive relativamente agli assistenti tecnici. Allo stato attuale sono stati nominati per scorrimento di graduatoria due colleghi rispettivamente per le seguenti funzioni:
a) Assistenza tecnica nell'elaborazione di progetti d'istituto e con il personale docente;
b) Collaborazione diretta con l'ufficio tecnico.
Essendo previste solo due funzioni aggiuntive, può il preside nominare un Assistente Tecnico con la funzione di coordinatore delle riparazioni e degli assistenti tecnici e pagarlo con il fondo incentivante d'Istituto?

Sì.

Secondo Lei, nelle mansioni ordinarie, le riparazioni che gli assistenti tecnici devono eseguire, presuppongono particolari conoscenze tecniche complesse o sono semplici?

Sono semplici.

A questo punto presumo che quelle di natura particolare debbano essere incentivate col fondo d'istituto o sbaglio, dato che gli assistenti tecnici sono operatori di ex quarto livello?

Non sbaglia.

Sono un docente con 28 anni di anzianità di servizio, appartenente alla 21° fascia e che nel 12/2003 passerà alla fascia successiva le chiedo: ho diritto all'assegno ad personam? e se si, cosa devo fare per ottenerlo? mi hanno detto che l'assegno ad pesonam è stato accorpato allo stipendio, è vero? la prego di rispondermi al più presto.

Non so a quale assegno ad personam lei dovrebbe avere diritto.

Avrei bisogno di sapere, possibilmente entro venerdì, quali sono i criteri di attribuzione delle funzioni aggiuntive agli assistenti tecnici: ad esempio sono valutabili le attività aggiuntive svolte in altre scuole in base all'art. 54?

Sì.

Quali sono le attivita svolte dal personale valutabili?

Quelle in base all'art. 54.

Siamo un Istituto Comprensivo Statale di Scuola Materna, Elementare e Media. Vorremmo sapere quali sono i dipendenti (docenti, alunni ed ATA) e le attività che rientrano nelle competenze dell'INAIL e la normativa a cui fare riferimento. Si ringrazia per la collaborazione.

Trovate sul ns. sito la recente nota INAIL 31 Marzo 2003 che può aiutarvi a riguardo.

Preg.mo Prof. Santoro, forse sarà retorica, ma in Lei ho trovato "un'ancora" ai  miei dubbi. Per questo la ringrazio anticipatamente sia della  precisione delle sue risposte sia della tempestività. Con l'occasione le volevo chiedere:
- per il personale ATA è possibile collegare ininterrottamente i giorni di ferie maturati con le festività soppresse? (indicare eventuale nota di riferimento);

Sì.

- quanti giorni di ferie matura in un anno scolastico il personale ATA che presta attività lavorativa su sei giorni settimanali e quanti per coloro che lavorano su cinque giorni? (indicare eventuale nota di riferimento);

32 + 4.

- le ore di straordinario, se il Dirigente Scolastico decide di farle recuperare, possono essere collegate alle ferie?(indicare eventuale nota di riferimento).

Il dirigente non può decidere di far recuperare alcunché. La decisione, per esplicita previsione contrattuale, spetta al personale interessato.

Le invio cordiali saluti ed un augurio di Buona Pasqua.

Buona Pasqua.

Il D.S. dell'I.C.S. nel quale insegno e in cui sono R.S.U. ha chiesto al tutto il personale di presentare la scheda per la valutazione dei titoli finalizzata alla compilazione della graduatoria d'istituto per l'individuazione dei docenti sovrannumerari qualche giorno prima della scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento. Pochi giorni fa, precisamente il 07.04.2003, ha affisso all'albo la graduatoria d'istituto. Le sembra una procedura corretta? Se la sua risposta dovesse essere no, potrebbe motivarmela e dirmi come fare ricorso? Grazie per il suo generoso e qualificato lavoro

Guardi, c'è una sezione del CCDN sulla mobilità dedicata a questo argomento. Può trovare copia del contratto anche sul ns. sito.

Sono una delle due insegnanti titolari di tedesco in un liceo fiorentino. Il prossimo anno scolastico si formerà purtroppo solo una nuova prima sperimentale con seconda lingua tedesca. Le 17 ore di una cattedra scenderanno quindi a 13. Sarebbe possibile, per mantenere la cattedra, ripartire i 28 alunni in due prime? Oppure: sarebbero possibili due cattedre rispettivamente di 14 e 16 ore (ripartendo quindi il totale di 30 ore di tedesco su due cattedre spostando una classe di tre ore del triennio dalla prima nella seconda cattedra)?

Spetta all'amministrazione la determinazione delle cattedre. Questa decisione, per altro, non può essere in alcun modo condizionata da ragioni di opportunità del personale insegnante.

Gent. mo Dott. Santoro, una docente di ruolo ha fatto domanda alla ASL per avere diritto a usufruire delle agevolazioni che prevede la legge 104/92 per il figlio nato nel febbraio 1996. Nel caso questa richiesta venisse accettata, può la suddetta usufruire, anziché dei tre giorni mensili di permesso, delle due ore giornaliere in quanto più utili per la patologia del figlio? A quale articolo legislativo può fare riferimento?

Al testo unico suoi congedi parentali (d. l.vo 151/01).

Desidero un chiarimento sull'astensione obbligatoria di un docente. La legge 53/2000 se non sbaglio non ha abrogato il prolungamento della gravidanza in caso di parto dopo la data presunta del parto (L. 1204). Nello specifico nel mio caso la docente aveva un periodo di astensione obbligatoria fino al 29/06/03 essendo la data presunta del parto 29/03/03. Il bambino è nato il 5/04/03. L'astensione obbligatoria si prolunga in questo caso di 7 giorni cioè fino al 6/07/2003??

Sì.

Vorrei porvi un quesito: mia moglie ha lavorato per un anno intero in un plesso con scuola materna dietro ordine di servizio del dirigente scolastico, ora a fine anno si è vista negare l'attribuzione delle funzioni aggiuntive a favore di un collega che ha lavorato in un plesso con solo scuole elementari e si è sempre rifiutato di lavorare nella scuola materna. Il dirigente scolastico ha spiegato il fatto dicendo che mia moglie è più indietro nella graduatoria d'istituto rispetto al collega e che quindi i soldi spettano al collega. Secondo voi è giusto tutto questo? Come posso fare per far valere i diritti di mia moglie?

Sua moglie, non collocata in posizione utile in graduatoria, avrebbe però avuto diritto ad un compenso aggiuntivo, pari alla funzione aggiuntiva, dal momento che ha prestato servizio nella scuola materna. Ricorra per vedersi riconosciuto quanto le spetta.

Nell'anno scolastico 2002-2003 ho ottenuto il passaggio di ruolo dalla classe di concorso C300 (Laboratorio di Informatica gestionale) alla A019 (Discpline giuridiche ed economiche). Quest'anno scolastico non ho potuto compiere i 180 giorni di servizio in quanto sono stata in astensione obbligatoria per maternità. La domanda è la seguente: entro quanti anni dal passaggio di ruolo devo superare i 180 di servizio?

Non c'è nessun limite.

Egregio prof. Santoro con il sistema di riforma dei licei le materie di  laboratorio (cucina, elettronica, ecc) e tutte le altre materie che nei licei non si ritroveranno più che fine faranno ed i Prof. che insegnano quelle materie ad es. trattamenti testi, sarta, odontotecnico insegneranno nel sistema d'istruzione professionale e tecnico che è gestito dalle Regioni?

Non sappiamo ancora nulla del destino dei prof. Potrebbero per esempio essere impegnati nella ricostruzione dell'Iraq, prevedendo di destinare una quota parte dei profitti del petrolio al pagamento dei loro stipendi.

Con la mia squadra andrò alle fasi interegionali di pallatamburello a Catanzaro dal 5 al 10 maggio. (sono della povincia di Taranto); sarò quindi in servizio 24 h su 24. Che tipo di retribuzione mi spetta e chi mi dovrebbe retribuire?

Non ti spetta nulla di più della retribuzione tabellare, se la contrattazione integrativa di istituto non ha stabilito di riconoscere questo tuo impegno aggiuntivo.

Desidero sapere dopo quanti giorni un Dirigente scolastico è obbligato a convocare un Collegio dei Docenti richiesto da un terzo degli insegnanti con regolare raccolta di firme, come previsto dal Testo Unico.

Il regolamento di istituto dovrebbe definire questi aspetti. In sua assenza ci si richiama ai principi generali di funzionamento dei consigli comunali, che io sappia.

Vorrei un chiarimento a riguardo della organizzazione cattedre per il prossimo a.s. Nel mio istituto se si portasse a compimento il progetto delle cattedre a 18 ore, ci sarebbe un gran numero di soprannumerari, per quasi tutte le graduatorie. A me era sembrato di capire che quello delle cattedre a 18 ore era un obiettivo da raggiungere lentamente, man mano che le cattedre si rendevano vacanti per trasferimenti o per pensionamenti. Il CSA di Caserta ha già organizzato tutti gli organici applicando alla lettera la normativa, pertanto molti docenti andranno in sovrannumero. Ma allora non è previsto l'aumento delle ore di cattedra distribuito nel tempo? E' tutto così immediato?

Non si possono saturare le cattedre a 18 ore se questo determina esubero. Così dice la CM 27/2003, che puoi scaricare anche dal ns. sito.

Salve, sono un dirigente scolastico, dallo scorso settembre ho un incarico presso un istituto di scuola secondaria superiore e, avendo avuto negli anni precedenti solamente esperienze in scuole di base, mi rivolgo a lei per alcuni quesiti:
- l'ora settimanale di ricevimento per le famiglie deve rientrare nelle 40 ore annuali o fa parte della funzione docente ed è al di fuori delle 40 ore?

E' fuori dalle 40 ore collegiali, se si tratta di ricevimento individuale.

- è corretto registrare l'orario di servizio dei docenti tramite il badge elettronico, come per il personale ATA?

Assolutamente sì.

- può il collegio docenti decidere che la riduzione oraria della lezione è per causa di forza maggiore o spetta al consiglio di istituto?Il collegio non ha come sue peculiarità solamente quelle di carattere didattico/disciplinare, mentre le decisioni di carattere organizzativo spettano al consiglio di istituto?

Certo. Spetta al consiglio di istituto eventualmente riconoscere queste cause di forza maggiore esterne alla programmazione educativo-didattica.

- Oltre al POF sono anche obbligatori quali documenti? Se non sbaglio mi sembra che siano Carta dei Servizi e Regolamento di Istituto e Regolamento Disciplinare, ve ne sono altri?

Beh, programma annuale, bilanci, verbali, pagelle, ecc.

Grazie per l'attenzione che darà a tutti i miei dubbi.

Prego.

Ins. elementare cessata dal servizio direttamente, ai sensi e per gli effetti, della l. 335/95, art. 2 comma 12 ha diritto all'indennità di preavviso prevista dall'art. 29 e dall'art. 23 comma 4 del c.c.n.l. 4/8/95?

No.

Genti/mo, reputandola molto preparata professionalmente, mi rivolgo a lei per un quesito che esula dalla mobilita': essendo docente a tempo indeterminato, posso essere anche amministatrice di una s.r.l. o vi e' incompatibilita'?

Vi è incompatibilità.

Nel caso, quali potrebbero essere le conseguenze?

Se scoperta, sarebbe invita a risolvere la sua situazione di incompatibilità.

Grazie in anticipo per la sua risposta.

Prego.

Gentile Sig. Santoro, sono assistente tecnico TAD nell'istituto tecnico commerciale di Piombino. Mi trovo impegnato in un corso di "Operatore Informatico" finanziato dalla provincia e gestito dalla nostra scuola insieme ad un ente formativo, in qualità di tutor, insieme ad altri docenti della nostra scuola. Premesso che il sottoscritto ne aveva fatto specifica richiesta di autorizzazione a svolgere tale attività di tutor, in quanto in possesso dei requisiti di esperto del settore elettronico-informatico, è sorto il problema che il personale ata (nonchè l'impiegato pubblico), possa sì svolgere attività saltuaria e occasionale senza necessariamente essere part-time, ma non possa essere inquadrato economicamente, per come avviene per i docenti dell'istituto, quale professionista esterno. Cioè deve essere retribuito secondo la paga oraria base tabellare prevista dal contratto, anche nel caso di svolgimento di prestazioni diverse e svolte fuori dell'orario di servizio. Infatti nel progetto, le ore per il maggior carico di lavoro degli amministrativi e per i collaboratri, sono retribuite come da paga oraria tabellare, e secondo le informazioni del Direttore amministrativo, in quanto siamo tutti personale ata, e aldilà della prestazione, dobbiamo essere retribuiti tutti allo stesso modo, anche se il mio incarico di tutor non ha niente a che fare con l'attività che solitamente svolgo in laboratorio. A questo punto mi chiedo: la deroga per i docenti ad espletare altre attività, pone limitazioni alla paga tabellare della professione docente? Perchè i docenti anche se dipendenti dell'istituto possono percepire la paga di libero professionista anche se non sono iscritti ad un albo? Il fatto di non essere ancora di ruolo e quindi a tempo determinato mi agevola nelle prestazioni occasionali? Iscrivermi all'albo dellamia categoria senza esercitare ma solo per eventuali prestazioni occasionali mi agevola, o è fuori legge? Spero possa aiutarmi in questa controversa interpretazione di una legge che non so, qual'è e dove sia. Nel ringraziarla anticpatamete la saluto.

Il personale ATA può essere autorizzato a svolgere incarichi, sulla base di quanto dispone l'art. 53 del d. l.vo 165/2001. Lo stesso articolo richiama la validità per altro di quanto disposto dall'art. 508 del d. l.vo 297/94, che consente ai soli docenti l'esercizio anche dell'attività libero professionale. La misura dei compensi, nel caso del corso da lei citato, deve essere stabilita in sede di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 3 del CCNL 15/3/2001. E questo riguarda tanto il personale docente che quello ATA.

Gent.mo Pino Santoro, mi permetto di disturbarti per conoscere la tua opinione in merito a  quanto mi è successo. Ti spiego in breve:
1. insegno matematica A047 in un liceo
2. come sai nei licei l'insegnamento della matematica può essere assegnato tanto alla A047 quanto alla A049
3. il dirigente dichiara quasi tutte le ore di matematica per la A049 pur non essendoci titolari e lascia alla A047 solo poche ore obbligandomi a completare con un altro istituto
Il dirigente era obbligato a dichiararle per la A047 per evitare di farmi fare la trottola o può fare come meglio crede? Mi puoi citare la normativa?

La normativa è quella relativa ai piani di studio, che puoi farti tranquillamente consegnare dalla segreteria della scuola.

Gentile direzione, sono entrata di ruolo nelle scuole elementari con decorrenza giuridica ed economica nel settembre 2001. Quest'anno ho fatto domanda per il passaggio di ruolo alle superiori. Ora mi appresto a fare la ricostruzione di carriera, avendo 2 anni di servizio effettivi nella scuola media. Ho letto della temporizzazione: incollo di seguito le sole informazioni da me avute a riguardo: "Un meccanismo alternativo alla ricostruzione di carriera e che si applica al personale della scuola in caso di passaggio a una qualifica superiore (sempre nell'ambito delle scuole statali) è la temporizzazione. Il meccanismo della temporizzazione dei servizi è molto utile, perché permette di effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole in caso di passaggio: esso consiste nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera (rispetto allo stipendio iniziale) in anzianità nel ruolo acquisito. La temporizzazione é applicata in caso di: insegnanti di scuola materna passati alle scuole secondarie, o personale ATA che passi nei ruoli dei docenti e personale docente nominato nel ruolo direttivo". Nel caso io passassi da scuole elementari a scuola superiore, secondo voi:
- mi conviene chiedere che mi sia applicato questo meccanismo?
- in caso di risposta affermativa, quali sono le procedure a riguardo?
Nel caso avessi sbagliato interlocutore, mi indichereste a chi rivolgere questa domanda così tecnica?

In caso di passaggio tale meccanismo le verrebbe applicato direttamente dalla segreteria della scuola di servizio.

Gentile Redazione, sono una docente di scuola elementare, dopo aver usufruito della astensione per gravi complicanze e della astensione obbligatoria, mi sono assentata per malattia. Vorrei sapere se l'astensione per gravi complicanze rientra nel limite di 18 mesi di malattia nell'ultimo triennio, o come per l'astensione obbligatoria si prescinde dal conteggiarla.

Si prescinde.

Inoltre, in caso positivo, vorrei conoscere gli estremi di legge da esibire al Dirigente.

Il testo unico sui congedi parentali (d. l.vo 151/2001).

Egregio signor Santoro, sono un membro RSU della provincia di Pistoia vorrei sapere come mai per ogni giorno di assenza per malattia viene tolto circa 8 EURO? Se il congedo è superioe a 15 giorni non viene tolto niente? Se è inferiore si? Non ho sono informata. Qual'è la normativa? Perchè in alcuni circoli viene applicata in altri no? Fino allo scorso anno avevo un altro dirigente e non veniva applicata, quest'anno si perchè ho un altro dirigente.

Perché la RPD non viene riconosciuto a coloro che sono rimasti assenti per meno di 15 giorni. Si tratta di una interpretazione unilaterale del contratto, non condivisa per altro dai sindacati firmatari. Io se fossi in lei impugnerei questi provvedimenti.

L'organico di diritto notificato al liceo in cui insegno, diramato dal Sistema Informativo Miur, presenta una composizione delle cattedre di matematica e fisica a dir poco strana. Infatti compone ad esempio una cattedra con 6 quarte ginnasiali e 1 classe liceale,  oppure 5 prime liceali e la sola fisica in terza liceo, oppure 2 quarte ginnasiali e 6 quinte ginnasiali di cui una sperimentale PNI, o ancora 1 prima liceale, 1 seconda liceale e più terze liceali (sicuramente più di due). Fermo restando il sacrosanto principio che le cattedre devono essere ciascuna di 18 (diciotto) ore...

Sacrosanto principio?!

... possono essere assegnate dal Dirigente scolastico in composizione diversa e meglio articolate, tenendo conto del principio della continuità didattica, propugnato dal Collegio dei Docenti, e tenendo conto che ogni insegnante ha delle legittime aspettative nello svolgimento di un percorso educativo in classi che si troverebbe ad abbandonare?

Sì.

Egr. Prof. Santoro, nella scuola dove insegno (sede staccata distante 30 km circa dalla principale) ad inizio anno scolastico si è decito di anticipare l'inizio delle lezioni di circa 10 giorni al fine di utilizzarli per sospensione della attività didattica in particolari situazioni. Premesso che il piano annuale delle attività non è stato mai approvato, il consiglio di istituto decide, contro il parere del Dirigente, di effettuare la sospensione delle attività didattiche il 23-24-26/4/2003. Il giorno successivo alla deliberazione il Dirigente, con una circolare, convoca i consigli di classe nei giorni 23 e 24 Aprile, di mattina e pomeriggio, con la presenza dei rappresentati degli alunni e dei genitori. A molti è questa decisione è apparsa come una forzatura. Le sarei grato se mi potesse dare un suo giudizio sopratutto sulla legittimità dell'atto di convocazione. Alcuni colleghi ritengono illeggittimo l'atto poichè la convocazione spetta non al Dirigente ma al collegio dei docenti (ccnl 99) e se non esiste tale piano il dirigente era in obbligo, sempre a nostro parere, di convocarlo. Nel caso in cui avessimo ragione Le chiedo quali sono le strade da perseguire sia per "bloccare" i consigli e comunque per avere "giustizia" delle posizioni assunte. Grazie e buona Pasqua

L'approvazione del piano delle attività è un atto dovuto in forza di quanto stabilisce il CCNL della scuola (art. 24 CCNL 1998/01). Il fatto che non sia stato predisposto ed approvato non fa venir meno l'obbligo, del dirigente, in quanto presidente dei consigli di classe, di convocarli. Secondo me sta al collegio dei docenti pretendere l'approvazione del piano delle attività, prima dell'inizio delle lezioni, come recita il contratto di lavoro.

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