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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/28
Domande e Risposte sulla RSU

Carissimo Pino, per favore, vorresti chiarirmi le cose sull' aggiornamento degli insegnanti di scuola elementare? E' obbligatorio? Se decido di non partecipare, devo comunicarlo al DS? Può il DS chiedere una giustificazione? Ti ringrazio molto. Saluti.

L'aggiornamento è un diritto-dovere. Diventa obbligatorio qualora inserito nel piano annuale deliberato dal collegio dei docenti.

Per svolgere una missione le cui attività hanno una durata giornaliera di quattro ore, il funzionario, autorizzato all'uso del mezzo proprio, deve percorrere solo per l'andata oltre 200 Km di percorso su strada statale, perché non presente alcuna autostrada. L'amministrazione ritiene congruo un tempo di percorrenza pari a 3h e 30 per l'andata ed altrettanto per il ritorno. Una volta raggiunta la sede, è legittimo per il funzionario vedersi riconosciuta almeno un'ora per il primo pasto ed un'ora per il secondo? In altri termini si può inserire nel calcolo delle ore di durata della missione il tempo necessario per i due pasti? In caso affermativo, qual è il riferimento normativo? Si ringrazia per la cortese attenzione. Distinti ossequi

Oltre le 6 ore di missione giornaliera, si ha diritto al rimborso delle spese di un pastp, con conseguente riduzione della diaria.

L'attività di formazione e informazione prevista dal D. Lgs 626 per il personale docente, nella quale non siano coinvolti tutti i docenti di un Istituto, può/deve essere conteggiata nelle 40 ore di attività collegiale previste dall'art. 27 comma 3 lettera a del CCNL 2002-2005?

Lo deve stabilire eventualmente il contratto di scuola.

Un docente che presenta richiesta per visita medica/esigenze familiari o personali di non partecipare a qualche attività collegiale di consigli di classe deve recuperare le ore non effettuate e con quale modalità? 

No, se non chiede di fruire di un permesso breve.

Secondo le disposizioni vigenti è possibile condurre gli scrutini quadrimestrali senza la presenza di alcuni insegnanti di qualche disciplina ed inoltre è possibile non classificare tutti gli alunni di detta disciplina perchè manca l'insegnante relativo ed il numero di valutazioni per la parte orale, scritto è insufficiente?

La valutazione deve comunque essere espressa, naturalmente in forma collegiale provvedendo alla sostituzione degli eventuali assenti.

Qual'è la normativa di riferimento?

Il testo unico.

Sono una docente dell'istituto agrario e voleva delucidazioni circa la legge sull'adozione dei libri di testo.

La materia è regolata da testo unico (d. l.vo 297/94).

Insegno matematica in un liceo scientifico con PNI e cattedra verticalizzata nel senso che avendo il ruolo solo per la classe di concorso 047 pur essendo abilitata per la 049 insegno solo matematica dal primo al quinto anno di liceo. Tale sistemazione era suggerita nel PNI e la nostra scuola l'aveva adottata, ma mi dicono che non risulta in provveditorato e comporre le cattedre è un problema. I colleghi della 049 vogliono riportare la sistemazione biennio e triennio così come era 12 anni fa. Il preside brancola nel buio, c'è una normativa che regolarizza tali situazioni?

La scuola è autonoma nella definizione dei suoi assetti organizzativi.

Il mio preside ha inviato al provveditorato un email anonima del mio caso di docente ha tempo pieno che con la sua autorizzazione all'art. 508 ha effettuato in due anni di attività 25 gg di assenze per svolgere la seconda attività di ctu per il tribunale. Stiamo attendendo la risposta..... Cosa rischio???

Nulla.

Salve, vorrei sottoporre a nome mio e dei colleghi dell'ITIS "PASCAL" di Cesena un quesito relativo al nostro inquadramento di docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica 1° settembre 2001, per altri, tra cui il sottoscritto, con decorrenza giuridica retrodatata di un anno al 1° settembre 2000. A tutt'oggi, sebbene abbiamo da tempo presentato tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione di carriera -molti di noi hanno una lunga storia di precariato alle spalle - il nostro livello di inquadramento e' quello iniziale. Ci risulta che la segreteria della scuola possa operare una ricostruzione provvisoria adeguando di conseguenza la nostra retribuzione (immagino invece che per gli arretrati dovremo attendere), senza dover aspettare la registrazione del contratto presso la competente amministrazione. Gradiremmo sapere quale normativa esiste in proposito e se possiamo in qualche modo sollecitare l'istituzione per far valere i nostri diritti. Facciamo presente che la scuola e' stata piuttosto efficiente invece nel calcolare il debito erariarale di ciascun docente neo-immesso in ruolo, in base alla circolare INPDAP nr. 30 del 01/08/2002, chiedendoci di versare delle cifre che, nel mio caso, superano i 500 euro. Ci scusiamo se abbiamo indirizzato la mail alla casella della redazione e non ad una specifica. Confidiamo in una vostra cortese e puntuale risposta.

La materia è regolata dalla L. 241/90 e dal relativo decreto attuativo, che fissa i tempi massimi entro cui i procedimenti amministrativi devono essere conclusi.

DESIDERO PORVI LA SEGUENTE DOMANDA IN MERITO ALLA NUOVA RIFORMA DELLA SCUOLA MEDIA (L. 53/03 – D.LGS. 59/04 E CIRC. 29/04). SONO DOCENTE DI RUOLO NELLA SCUOLA MEDIA OVE INSEGNO LINGUA INGLESE PER ORARIO CATTEDRA DI 18 ORE. LEGGENDO IL D.LGS. n. 59 del 19.02.2004, I RELATIVI ALLEGATI e la Circ. 29 del 05.03.2004 punto 3.3, SCORGO CHE, MALGRADO SI SIA FATTA PROPAGANDA DELLE FAMOSE 3 "I", LA LINGUA INGLESE, INSIEME A TANTE ALTRE MATERIE, DAL PROSSIMO ANNO SUBIRA' UNA FORTE CONTRAZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO. MI E' SEMBRATO PERO' DI CAPIRE CHE DOVREBBERO AUMENTARE LE ORE PER UN'ALTRA LINGUA STRANIERA. PER QUANTO SOPRA VI CHIEDO, PREMESSO CHE:
- HO CONSEGUITO LA LAUREA IN LINGUE STRANIERE NELL’ANNO ACCADEMICO 1987-1988 CON CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE, LINGUA PER LA QUALE HO CONSEGUITO ANCHE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO ED HO VINTO UN CONCORSO A CATTEDRE;
- DURANTE IL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN LINGUE E LETTERATURA STRANIERA HO SOSTENUTO ANCHE DUE ESAMI DI LINGUA FRANCESE, TANT'E' CHE FINO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO ERO INSERITA NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LE CLASSI DI CONCORSO DELLA SCUOLA MEDIA E DI QUELLA SUPERIORE DI QUEST'ULTIMA LINGUA (A246, A346), MA NON HO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO (TRA L'ALTRO PER IL PASSATO HO ANCHE INSEGNATO COME SUPPLENTE TEMPORANEA PER QUESTI CLASSI DI CONCORSO);
- LA VIGENTE NORMATIVA (D.M. 30.01.1998 e successive modifiche) PREVEDE LA POSSIBILITA' DI POTER ACCEDERE AI CONCORSI, DI ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE PERMANENTI E QUINDI DI INSEGNARE UNA LINGUA (ANCHE SENZA ABILITAZIONE) QUANDO SI SONO SOSTENUTI ALMENO DUE ESAMI UNIVERSITARI PER TALE LINGUA, purché la laurea sia stata conseguita entro l’anno accademico 2000-2001.
POSSO, ALLA LUCE DELLA NUOVA RIFORMA DELLA SCUOLA MEDIA E DI QUANTO IN PREMESSA, INSEGNARE ANCHE FRANCESE NELLA SCUOLA MEDIA O DOVRO' PRIMA CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE?

La seconda che hai detto.

Nella mia scuola, istituto statale d'arte, il Dirigente Scolastico farà effettuare i turni di assistenza a docenti che non hanno terze classi (e quindi non fanno parte della commissione di esame) nel loro giorno libero (tali esami iniziano qualche giorno prima della fine delle attività didattiche delle altre classi). E' legittimo ciò? Si può essere presenti a prove di esami senza fare parte della commissione di esami? Può essere richiesto un impegno senza retribuzione?

Ritengo che l'orario degli insegnanti possa essere tranquillamente riarticolato, attraverso un'eventuale opportuna modifica del piano delle attività previsto dall'art. 26 del CCNL.

Sono una affezionata iscritta ad una delle vostre List e gradirei sapere se qualcuno può fugare un mio dubbio. Nei primi tre anni di corso degli Istituti Professionali esiste la cosiddetta Area di approfondimento di 4 ore settimanali, che vanno ad aggiungersi alle 36 ore curricolari, per un totale di 7 ore di lezione quattro giorni a settimana. Per diversi anni gli studenti pendolari impossibilitati a fare rientro in sede oltre un certo orario o costretti ad attendere la corsa serale hanno, con ovvie ragioni, fatto richiesta di uscita anticipata per tutto l'anno scolastico. Si determinavano così situazioni di classi in cui le lezioni terminavano formalmente alle 14.05, ma in cui non restava neanche un alunno oltre le 13.40. Per evitare questa spiacevole situazione e, a maggior ragione, il ricorso ai rientri pomeridiani, in alcuni Istituti si è deciso di "accorpare" le quattro ore di approfondimento con altrettante ore curricolari di discipline individuate ad inizio d'anno dai Consigli di Classe per la realizzazione di progetti interdisciplinari in compresenza. Preciso che delle 4 ore in questione due sono sempre attribuite al docente di Italiano a completamento di cattedra e le restanti due vengono assegnate ad altri due docenti con retribuzione separata. Poichè da alcune parti sono giunte critiche a questa decisione, presa dal Collegio dei Docenti con riferimento alla legge sull'autonomia scolastica, vorrei sapere se a vostro parere è legittima e quali sono gli eventuali riferimenti normativi specifici. Grazie mille per l'aiuto e un saluto a tutti.

La scuola gode di sufficiente autonomia, sia sul piano didattico che organizzativo, per decidere come gestire l'area di approfondimento.

Gentile professor Santoro, siamo docenti di un Istituto Comprensivo siciliano vorremo proporle un quesito su una questione di democrazia. Circa due mesi fa, il 90% dei lavoratori del nostro Istituto ha chiesto inutilmente alle RSU, attraverso un documento sottoscritto, la convocazione di un assemblea per discutere sul tema della riforma della scuola. Una settimana fa un componente RSU, visto l'incomprensibile immobilità degli altri, ha inoltrato da solo la richiesta al DS, il quale, accogliendola, ha predisposto una circolare per richiedere le adesioni. A questo punto gli altri componenti della RSU hanno intimato al DS di annullare la convocazione in forza dell'art. 8 del CCNN. Questi signori non hanno mai sentito il bisogno di confrontarsi con i lavoratori, non hanno mai fatto informazione, l'unico atto sostanziale è stata la minaccia non scritta al DS. La cosa più sorprendente è che hanno sottoscritto la partecipazione ad assemblee sindacali dove non sono mai stati visti, non hanno mai fatto lo sciopero generale indetto dalle loro stesse organizzazioni sindacali, però rappresentano i lavoratori (gli stessi che scioperano e subiscono le detrazioni) nell'ambito delle contrattazioni d'Istituto. Ovviamente chi li ha votati oggi ha più di un motivo per riflettere. La domanda è che fare?

Scrivete un documento in cui chiedete a gran voce le loro dimissioni.

Dobbiamo subire oltre al danno della riforma anche la beffa di questi RSU?

Perché li avete votati?

Sono una affezionata visitatrice del vostro sito. Avrei da porvi una domanda: è possibile fare adottare nella scuola (secondaria di II grado) in cui si insegna un manuale di cui si è coautrice?

Sì.

Consultando il vostro sito io ho trovato soltanto l'articolo 157 del decreto legislativo 297 del 1994. Esiste altra normativa?

La circolare annuale sulle adozioni dei libri di testo.

Gent.mo Pino, vorrei sapere se per usufruire del permesso per assistenza a mio padre (legge 104), devo avere la stessa sua residenza e/o domicilio. Ti ringrazio come sempre. Ciao.

Non è necessario.

Spett.le edscuola, sono un’insegnante elementare con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso un Istituto Comprensivo nelle Marche. Sono stata tutor nel corso TIC A per docenti nel mio istituto per un totale di 60 ore dal Febbraio al Dicembre 2003 (C.M. 55/2002) e ho da poco terminato di frequentare il corso TIC livello B. La Circolare 55/2002 prevedeva anche fondi aggiuntivi per Attività di Counseling ai corsisti che avevano frequentato il corso TIC A e tale attività di counseling andava condotta da una figura individuata nelle seguenti norme (le cito per rendere più veloce il vostro lavoro di ricerca): la Circolare Ministeriale n. 55 prot. 2416 del 21 Maggio 2002 sul Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del Personale della Scuola - “Linee guida per l’attuazione del piano e presentazione dei percorsi formativi”, punto 1.6.1., Aspetti comuni, cita testualmente: “Inoltre il docente, che avrà frequentato il corso B, svolgerà le funzioni di counselor per il corsisti di tipo A della sua scuola.”; la stessa circolare - “Linee guida per l’attuazione del piano e presentazione dei percorsi formativi”, punto 2.2., Percorso formativo B, citano testualmente, nell’elencazione dei criteri di scelta dei corsisti alla frequenza del percorso formativo B: “Disponibilità a fornire attività di counseling sull’uso didattico delle risorse tecnologiche ai colleghi della propria scuola che frequentano il percorso formativo A”. Il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- Direzione Generale, prot. N.13569/C38/C12 del 11/11/2003 sul Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del Personale della Scuola (Circolare Ministeriale n. 55 prot. 2416 del 21 Maggio 2002) art. 1- Percorso Formativo B, richiede come requisito alla frequenza del corso stesso, la disponibilità a supportare i colleghi del proprio istituto, che seguono il percorso formativo A; nonostante i fondi per questa attività siano stati assegnati all’I.C. con Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- Direzione Generale, prot. 11896/C12/C38 del 12 Settembre 2003- art. 1, che ha assegnato una quota di 1000,00 euro all’Istituto, calcolata in base al numero degli iscritti al percorso formativo A del piano sopra citato, il Direttore del corso non ha organizzato le attività di counseling contemporaneamente al corso TIC A, portando in contrattazione R.S.U. tale cifra, per la prima volta il 9/3/2004. In contrattazione R.S.U. datata 9/3/2004 la cifra è stata così ripartita: una somma forfetaria di 500,00 euro alla sottoscritta per le attività di counseling effettuate nella prima parte dell’anno scolastico al di fuori dell’orario, durante lo svolgimento del corso ai docenti frequentanti che ne hanno fatto richiesta; la restante somma viene ripartita tra gli insegnanti formati, che nella seconda parte dell’anno scolastico danno disponibilità ad effettuare attività di counseling. Le ore da svolgere vengono individuate in 31, al compenso orario di 15,91 euro. In contrattazione R.S.U. del 31/3/2004 il Dirigente, alla luce del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- Direzione Generale, prot. N. 3992/C12 del 10 Marzo 2004, sulle Attività di counseling che così recita: “ …, i docenti impegnati nella formazione secondo il percorso di tipo B, devono assicurare la propria disponibilità a fornire attività di counseling sull’uso didattico delle risorse tecnologiche ai colleghi della propria scuola e che hanno frequentato i corsi Fortic. Tali importi sono destinati esclusivamente ai suddetti interventi di supporto ai docenti. Considerato che i percorsi formativi A sono terminati nel mese di Dicembre 2003 e che attualmente si stanno portando a termine le iniziative di formazione di tipo B, si invitano le SS.LL a sensibilizzare i docenti che prendono parte a queste ultime iniziative, sul ruolo di consulenza e sostegno che dovranno svolgere nei confronti dei colleghi all’interno dell’istituzione scolastica di loro appartenenza” e sentito telefonicamente l’ispettore dell’ U.S.R. incaricato dei corsi TIC, ha ritenuto opportuno opporsi alla decisione presa nella precedente contrattazione. Dal verbale: “Il Dirigente informa la R.S.U. che in base al Decreto dell’USR appena citato, l’attività di counseling deve essere svolta esclusivamente dall’insegnante coinvolta nell’iniziativa di formazione TIC di tipo B. Pertanto ogni altro soggetto ne faccia richiesta non verrà preso in considerazione.” In tale Decreto dell’USR, si chiede agli istituti di compilare una scheda di monitoraggio, e di segnalare eventuali situazioni di difficoltà anche nel caso in cui le attività siano state affidate ad altri soggetti con adeguate competenze professionali; nel monitoraggio, al punto “A chi è stata affidata tale attività?” vengono citate tre possibilità: tutor corso A/tutor partecipanti alla formazione TIC B/ altro soggetto. I componenti R.S.U. si appellano a questa possibilità e non si raggiunge un accordo tra le parti e nel verbale viene scritto che rimane in vigore la precedente contrattazione. Dopo qualche giorno il Dirigente mi invita a presentare il Progetto Counseling comprensivo di calendario ed ho iniziato le attività. So che la situazione è confusa ma la mia credibilità professionale costruita in anni di impegno e serietà è stata compromessa quindi, prima di affrontare la cosa assistita da un legale, gradirei un parere da parte vostra:
1. è legittimo che l’R.S.U. abbia discusso la cosa essendo il fondo vincolato e già destinato all’uso? Altri I.C. vicini hanno fornito solo una informazione successiva alla RSU e pagato la cifra senza richiedere neanche un’ora di attività aggiuntiva al corso.

Assolutamente sì.

2. è legittimo che i componenti RSU sostengano la candidatura di altri soggetti, in particolare uno che ha competenze minime?

La contrattazione di scuola si svolge anche sui criteri di utilizzazione del personale rispetto al POF.

3. non c’è forse un forte ritardo nella decisione da parte del DS a decidere come utilizzare questa cifra essendo l’assegnazione avvenuta a Settembre 2003 e portata in RSU a Marzo 2004 e poi iniziata ad Aprile?

Certo.

4. inoltre, se il corso è terminato a Dicembre 2003, come potevo io sapere di poter fornire counseling ai docenti del corso durante il corso stesso e loro come potevano fare richiesta per ottenere questa consulenza, sempre durante il corso?

Non lo poteva.

5. adesso, per corrispondermi la prima cifra di 500,00 euro, il dirigente sta raccogliendo dati presso i docenti del corso TIC A su come, quando e con chi io ho fatto l’attività? Non è tardi e poco oggettivo, anche se con alcuni e saltuariamente, tale attività è stata fatta?

Certo.

6. la cifra di 15,91 euro all’ora è esatta? (so che in tante altre provincia sono state pagate 25,00 euro l’ora - ad esempio BOLOGNA)

Il quantum lo stabilisce la contrattazione di istituto.

7. in nessuna norma si parla di orario aggiuntivo; l’attività potrebbe essere intesa come miglioramento dell’offerta formativa del corso erogata quindi durante il corso stesso?

Per ricevere un compenso da fondo la sua attività si deve di necessità configurare come aggiuntiva.

Il docente coordinatore di un consiglio di classe mentre presiede il consiglio può allontanare dalla seduta un docente che si comporta in modo incontrollato alzando la voce e impedendo il normale andamento della seduta?

Sì.

In caso contrario il coordinatore può decidere di abbandonare la seduta? C'è una qualche normativa sulla gestione delconsiglio di classe?

La materia dovrebbe essere disciplinata attraverso regolamento interno.

Gentile Prof. SANTORO, sono costretto a rivolgermi alla Sua cortese persona per sottoporle un ulteriore quesito. Come scritto nel mio precedente quesito, fino allo scorso anno scolastico ero di ruolo nella scuola media inferiore. In tale scuola non mi hanno mai fatto la ricostruzione della carriera, pur avendo espletato l'anno di prova ed il relativo esame finale per la conferma in ruolo nel giugno 2002. Il quesito è il seguente: a quale scuola compete la ricostruzione della carriera per il servizio prestato fino allo scorso anno scolastico nella scuola media inferiore, alla scuola di partenza (scuola media inferiore) oppure alla scuola media superiore dove attualmente presto servizio?

La seconda che hai detto.

Carissimi, vorrei cortesemente sapere se un Dirigente scolastico potrebbe obbligare una docente di sostegno ad accompagnare l'alunno portatore di handicap in un viaggio d'istruzione?

No.

Qual è la normativa a tal proposito?

Il CCNL.

Cara redazione, sono una vs assidua lettrice e data la stima che ho nei vs confronti vi sottopongo un questito che mi sta molto a cuore. Fra non molto, cioè entro il mese di maggio, devo iniziare il triennio sperimentale di canto, laurea breve, presso il conservatorio di Palermo. Sono un'insegnante di ruolo dal 7 ottobre del 1999. Il corso è stato concepito e quindi sono state avviate le prime selezioni solo il 23 di febbaio e le seconde selezioni il 29 marzo alla cui sezione ho partecipato e sono stata ammessa alla frequentazione del corso di laurea. Quesito n.1: posso usufruire dell'art. 3 del D.p.r.del 23 agosto del 1988 ,n.395 le cosidette 150 ore?

Sì.

Quesito n.2: mia madre è stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell' ex art. 3 comma 1 legge 104/92. Una delle impiegate del liceo art. Catalano di Palermo dove lavoro mi ha rifiutato la concessione di alcuni gg . perchè mia madre non è portatrice grave. Ho letto la legge e mi sembra che io ne abbia diritto come unica figlia convivente. Poi non ne ho usufruito più per evitare.

E' necessaria la situazione di gravità per poter fruire dei permessi.

Sono un'insegnante con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche. Ho ricevuto conferma dell'avvenuta iscrizione ad un corso di formazione presso l'Università di Bari, che inizierà la mattina di venerdì alle 9.00 e si protrarrà per l'intera giornata. Come si legge nel programma, il corso è autorizzato dal MIUR e il partecipante ha la dispensa dall'insegnamento. Vorrei sapere: se pur avendo un contratto a tempo determinato, ho diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio (art.62, CCNL);

Sì.

In caso affermativo, che tipo di richiesta devo inoltrare alla mia scuola per poter fruire di un giorno.

In carta semplice.

Mi sarebbe utile che mi venisse chiarito un dubbio sollevato da alcuni colleghi. Sono stata nominata come I.T.D. sulla classe A043 il 28 aprile 2004 e concluderò la supplenza domani, 19 maggio 2004. E' vero che, poiché il titolare di cattedra non è rientrato entro il 30 aprile 2004, può solo riprendere servizio "a disposizione" e dovrei mantenere la nomina io sino al termine dell'anno scolastico? Se così è, mi potrebbe indicare il riferimento normativo a cui appellarmi?

La materia è disciplinata dall'art. 34 del CCNL.

Sono un insegnante di scuola media superiore e avrei due quesiti da porre. Quando un alunno è da ritenersi non classificabile in base ai termini di legge?

Quanto non ha un numero di prove sufficienti per poter procedere alla valutazione del suo profitto.

2) E' necessario consentire il recupero delle verifiche scritte da parte degli alunni assenti nel giorno prefissato? A quale normativa è possibile far riferimento per derimere eventuali dubbi?

Lo decide l'insegnante, sulla base delle condizioni di fattibilità del recupero stesso.

Chiedevo gentilmente dove era possibile reperire la normativa (nota o circolare) che chiarisce come devono configurarsi le assenze del personale ATA quando la scuola è chiusa per seggio elettorale e cioè: il personale è obbligato a prendere ferie oppure recupero?

No.

O invece, se il personale ATA non è tenuto al servizio quando i locali sono inaccessibili per garantire il corretto svolgimento delle elezioni, può considerarsi assenza equiparabile a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie?

Esatto.

In questo caso le assenze non sono comprese in nessun congedo previsto dal contratto e non possono nemmeno essere oggetto di recupero e di decurtazione economica. Se quest'ultima ipotesi è reale dove posso trovare la norma che lo chiarisce?

Quello che fa fede è il CCNL.

Carissimo, la disturbo ancora per una questione riguardo la mia carriera (che praticamente lei sta seguendo dagli esordi!). Sono stata immessa in ruolo per concorso nel 2001/2002 nella scuola materna, nel 2002/2003 ho chiesto e ottenuto passaggio di ruolo nella Scuola media. Il mio DS dice che devo espletare relazione, discussione della stessa, ecc. (senza corso di 40h) anche stavolta, ma a me risulta che basta contare solo l'effettivo raggiungimento dei 180 gg. Ricordo la cm 88/80 che differenziava anno di formazione e anno di prova...c'è una nuova normativa che mi sfugge? La ringrazio e la prego, se può, di indicarmi la normativa vigente, nel caso io avessi ragione.

Ha ragione il suo dirigente.

Chiedo se è lecito da parte di una segreteria scolastica non accettare l'autocertificazione di una domanda di permesso retribuito per aver assistito il coniuge ammalato e richiedere il certificato medico.

No.

Per quanto concerne una Scuola Elementare dove non si è attuata la sperimentazione è VERO che la riforma riguarda solo le classi prime e seconde e che le terze, quarte e quinte possono continuare come prima osservando obbligatoriamente sole le 27 ore previste dalla riforma?

No.

Sono un insegnante di lingua francese, attualmente frequento il corso di lingua inglese organizzato dal Ministero della pubblica istruzione e terminerò lo stesso a giugno, il Capo d'Istituto della mia scuola, nonostante la mia disponibiltà mi ha riferito che non potrò più continuare con le classi seconde neanche con l'inglese perchè uno stesso insegnante non può insegnare sia il francese che l'inglese. Sono titolare da 10 anni di cattetra di francese. In questo modo mi ritroverò, man mano che le classi terminali verranno licenziate, a non avere l'orario di cattedra completo. Vi chiedo dovo posso
trovare questa norma che lo stesso insegnante non può insegnare entambe le lingue. Vi ringrazio e attendo un vostro chiarimento in merito. Saluti

Non la conosco. Per altro, come prevede la riforma, spetta al collegio dei docenti la definizione del quadro orario da attribuire agli ambiti ed i conseguenti aspetti organizzativi.

Gentile Dott. Santoro volevo chiederLe se un docente a tempo indeterminato, dopo aver fruito di un anno di aspettativa per motivi di famiglia, può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa per anno sabbatico senza riassumere servizio.

Sì.

Il Preside del ns. Istituto Tecnico per Ragionieri ha proposto al Collegio Docenti che due ore di Tratt. Testi (A/075) vengano svolte con la compresenza del docente di economia aziendale. Noi che insegnamo tratt. testi non siamo d'accordo su questa innovazione. Se il Collegio dovesse approvare tale proposta, potremo opporci specificando che la compresenza è prevista solo per gli istituti Professionali (dove è previsto lo studio di tale disciplina fino alla quinta classe) e non per il Tecnico (lo studio della disciplina è previsto solo per il biennio)?

Sì.

Eventualmente si potrà fare ricorso contro tale delibera?

Penso proprio di no.

A chi dovremmo presentare l'eventuale ricorso?

Al TAR.

In un Istituto Professionale per l'Agricoltura la disciplina lettere comprende 5 ore settimanali di italiano, 2 di storia e 2 curriculari di approfondimento. Il Docente X viene incaricato per le 5 ore di italiano e le 2 di storia, mentre al Docente Y vengono affidate le sole due ore di approfondimento curriculari di italiano. Quesiti:
a) Il Docente Y ha il dovere di valutare gli alunni con voti anche se sulla pagella non compare la voce approfondimento?

Sì.

b) Il Docente Y ha diritto di voto durante gli scritini finali?

Sì.

Gentile redazione, sono un docente di scuola media e con i colleghi è emersa l'esigenza di capire in che modo ci si deve comportare per la scelta del testo di "informatica" che la Riforma Moratti prevede: chi ha titolo per una simile scelta? Si tratta di un testo "consigliato" o "obbligatorio"? Potete aiutarci in merito?

Purtroppo no.

Con la presente si chiede gentilmente alla S.V., se possibile copia della sentenza n° 726/2003 emessa dal Giuduce del Lavoro del tribunale di Pisa e riguardante il compenso Individuale Accessorio quale elemento fisso e continuativo da computare nel pagamento della tredicesima in misura pari alla normale contribuzione. La si ringrazia per la gentile collaborazione.

Non sono in possesso del dispositivo della sentenza.

Egr. Sig. Santoro, sono un’insegnante a tempo determinato, nominata su cattedra fino al 31 agosto 2004 dal provveditore; posso aprire una partita Iva? Per usarla come consulente di letteratura. Grazie mille.

Sì.

Gentilissimo dr.Santoro, poiché leggo da diversi anni la sua interessantissima e competente rubrica, vorrei rivolgerle alcuni questiti. Sono un’ ass.amm.va ITI di un Istituto Tecnico Comm.le alla quale è stata fatta una contestazione di addebito per aver usato (stampata al pc) una richiesta di chiarimenti,indirizzata al proprio Dirigente Scolastico, in merio all’applicazione della Legge15/68 e successive modifiche ed integrazione, poiché i chiarimenti forniti dal DSGA non erano risultati esatti (personalmente la legge la conosco abbastanza bene ma sono solo un’assistente amm.va e quindi devo applicare le disposizioni così come le interpretano il DS ed il DSGA). L’avv. del sindacato, a cui sono stata inviata, ha predisposto, a mio nome, una risposta in cui si dichiarava l’infondatezza dell’addebito poiché, in un clima di collaborazione e nell’interesse dell’istituzione, avevo usato il foglio a lui diretto per i chiarimenti dovuti. Oggi mi hanno notificato, pur avendo eletto domicilio presso l’avvocato, un’altra nota in cui si riprende la contestazione d’addebito per l’uso illecito del foglio intestato e mi si assegnano 6 giorni per presentarmi per la difesa. Ho portato anche quest’ultima lettera all’avvocato (non c’era). E’ normale tutto QUESTO  a suo parere? Come RSA (e devo dire purtroppo) ho contestato (insieme ad altri rappresentanti sindacali), ed inviato ai revisori dei conti dell’Istituto una richiesta di indagine sulla liquidazione del fondo di Istituto (non ci viene fornita l’informazione successiva da anni….) poiché il DS, da quelle pochissime carte che ci aveva consegnato, si era fatto liquidare compensi a carico del Fondo di Istituto…..; da allora sta cercando in tutti i modi di ”perseguitarmi”……; in 10 mesi mi ha fatto 5 ordini di servizio, con l’uso piuttosto “intensivo” del computer… dopo il primo o.d.s. ho fatto presente che non potevo essere adibita solo al pc perché nel mio fascicolo si trovava un certificato di invalidità anche per la vista ed ho presentato un ulteriore certificato dell’oculista che dato l’alto grado di miopia (7-7,5) mi si sconsigliava l’uso prolungato del computer. Con il secondo o.d.s. mi ha tolto dal lavoro che svolgevo da 12 anni e mi ha assegnato all’ufficio didattivo con compiti di supporto e registrazione tasse ed assenze. Diciamo che va tutto bene. Con il successivo  o.d.s. mi si assegnava completamente all’ufficio didattico (..e pure questo va bene…..) quasi tutto computerizzato tant’è che ho provveduto ad inserire al SISSI tutti gli alunni altrimenti…addio ufficio didattico… il quarto o.d.s. mi si assegnava, come incarico specifico ”Inizializzazione al SISSI di tutto quanto inerente agli alunni…”a questo punto ho presentato esposto alla ASL ,all’Ispettorato del lavoro etc.etc. allegando tutta la precedente documentazione. Apriti cielo…..dopo 20 giorni di lavori vari nell’Istituto, l’accertamento che il DS nei miei confronti non solo non aveva tenuto conto dei certificati ma non mi aveva sottoposto ad alcuna visita medica, in base alla Legge 626 (e così nessun altro dipendente dell’Istituto) dopo aver fatto una circolare diretta a tutto il personale in cui chiedeva che volesse sottoporsi alla predetta visita medica!!! Sono stati inviati verbali all’autorità giudiziaria……con multe a suo carico….:-(( Alla luce di quanto su esposto, visto e considerato che se potesse ”uccidermi” lo farebbe volentieri….che ho gravi problemi in famiglia perché il mio primo figlio (affetto da connettivite mista) è stato in fin di vita il 18 dicembre per shock settico, polmonite, infiammazione della pleura, problemi cardiaci, e da una risonanza magnetica effettuata appena dimesso dall’ospedale…crollo vertebrale da cortisone….quindi busto etc. etc. è mai possibile che ci siano persone come il mio DS? Non intendo andar via perché mi sta perseguitando, non mi sembra giusto….stringo i denti e resisto pensando che i  problemi che ho in famiglia rendono quelli dell’ufficio una “barzelletta” ma sapessi quanta rabbia a volte ho dentro. Concludo(????)…ho vinto anni fa un concorso di gruppo B al Ministero delle finanze, ho il diploma di ragioniere e perito commerciale….sono stata vicaria del DSGA per diversi anni…..non è che per caso sei avvocato ed eserciti la professione?

No.

... Sto pensando che mi piacerebbe fargli causa per mobbing…..:-))

Penso che vinceresti alla grande.

Un ultima cosa…se faccio una denuncia alla guardia di finanza o ai carabinieri (non mi risponde né il DSGA né il DS su varie richiesta di chiarimenti…alunni iscritti ma che non hanno pagato le tasse…alunni che le hanno pagate ma solo in parte e non hanno pagato la concessione governativa..etc.etc.) devo seguire la via gerarchica per inoltrarla? Come posso fare per non essere da lui un domani accusata di non aver svolto il mio lavoro bene?

La denuncia va fatta direttamente all'autorità giudiziaria, per il tramite anche dei carabinieri.

Gent.mo Signor Santoro, scriviamo da una segreteria di un Istituto Comprensivo per avere una delucidazione in merito al quesito in oggetto. Il Vicario ha sostitutito il Dirigente scolastico, assente per malattia, per un certo numero di giorni (gg. 78). Il Vicario non ha percepito nessuna indennità all'epoca, questo accadeva nell'anno 1996: ha ancora diritto a chiedere l'indennità in questione?

Esiste la prescrizione quinquennale.

Gentile prof. Santoro, sono un insegnante di ruolo titolare di cattedra in un Istituto Tecnico Commerciale, gradirei porle due quesiti:
1) Il prossimo anno scolastico a causa della legge finanziaria 2003 uno dei quattro docenti di ruolo in informatica dovrà essere assegnato a due quinte ed una quarta, mentre gli altri tre verranno assegnati ad una terza, una quarta e una quinta ciascuno. Se uno dei docenti usufruisce della Legge 104/92 ha diritto alla scelta a lui più gradita anche se nella graduatoria interna all'istituto ha il punteggio più basso?

L'assegnazione dei docenti alle classi spetta al dirigente scolastico, sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto.

2) Se in futuro delle quattro cattedre interne una dovesse diventare esterna (con completamento in altro istituto) il docente che usufruisce della Legge 104/92 ma che ha il punteggio più basso, ha diritto a rimanere su una delle cattedre interne rimanenti?

Sì.

Vorrei sapere se sul tabellone degli scrutini finali, da esporre all'albo d'istituto, bisogna distinguere il SEX del profitto per proprio merito dal SEX dato dal consiglio di classe in quanto è un "debito formativo"? Se si, in che modo? Oppure bisogna non fare alcuna distinzione ed è sufficiente avvisare per iscritto le famiglie degli alunni promossi con D.F.?

Sono modalità rimesse all'autonoma decisione della scuola.

Vorrei conoscere la normativa riguardante i permessi studi (150 ore)da parte di disabili. Grazie.

Non c'è nessuna differenza rispetto ai normoabili.

Gentile Dott. Santoro chiediamo chiarimnenti circa l'impianto organizzativo tra le istituzioni scolastiche per il pagamento degli assegni di maternità al personale individauto per le supplenze brevi. Con la cancellazione del richiamo all'art. 25 comma 16/17 del CCNL. 04/08/1995 contenuto nell'art. 142 del CCNL. 24/07/2003 si pone concretamente il problema di come tutelare le lavoratrici madri a t.d., equiparate a quelle a t. indeterminato con trattamento economico intero ai sensi dell'art. 12 comma 2 del CCNL. 24/07/03. L'impianto proposto dalla CGIL. appare alquanto tortuoso atteso che tutta la materia della retribuzione contrattuale (100% )e dell'indennità di maternità oltre i termini contrattuali (80%) passerebbe da una scuola all'altra con notevole pregiudizio per lo snellimento della procedura d'interdizione anticipata dal lavoro (complicanza dalla gestazione) istruite dall'Ispettorato del Lavoro. Infatti le pratiche di istruzione con l'Ispettorato del Lavoro hanno una cadenza mensile, senza soluzione di continuità, mentre i contratti brevi possono essere parecchi in un solo mese e anche di un solo giorno. Pertanto sarebbe auspicabile che la prima scuola liquidasse oltre al proprio periodo contrattuale (100%) tutta l'indennità di maternità (80%) e le altre scuole si limitassero a retribuire solo il loro periodo contrattuale che la prima scuola sarebbe chiamata a scorporare da detta indennità di maternità. Quest'ultima soluzione è formulata in alcune riviste scolastiche quali Amministrare la Scuola.

Non spetta a me stabilirlo, cara collega.

EGR. PROF SANTORO, SONO UN COMPONENTE LA RSU DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DEL LECCHESE CHE RACCHIUDE AL SUO INTERNO DUE SCUOLE MATERNE, TRE SCUOLE ELEMENTARI, ED UNA SCUOLA MEDIA, TUTTE FUNZIONANTI CON SERVIZIO MENSA. AD OGGI 26/05/04 NON ABBIAMO ANCORA CHIUSO LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO, COSA SECONDO ME DAVVERO VERGOGNOSA, ED IN PARTICOLARE CI SIAMO ARENATI SUI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI DEL PERSONALE ATA DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DELL'ISTITUTO. IN PARTICOLARE IL SOTTOSCRITTO ED IL DS CONCORDIAMO PIENAMENTE SULLA NECESSITA' DI GARANTIRE L'ASSISTENZA, E SOLO QUELLA, DA PARTE DEL PERSONALE ATA, AI MINORI DURANTE IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI COME PREVISTO ALL'ART. 2 LETTERA C DELLA 146/90 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI; DI CONTRO LE OO.SS TERRITORIALI E GLI ALTRI DUE COMPONENTI DELLA RSU DI ISTITUTO RITENGONO CHE LA LETTERA "C" DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2 DELLA 146/90 FACCIA RIFERIMENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI CONVITTI ED EDUCANDATI E NON ALLE SCUOLE PUBBLICHE FUNZIONANTI CON SERVIZIO MENSA, COSA CHE AL SOTTOSCRITTO SEMBRA PIUTTOSTO STRANA IN QUANTO, SE COSI' FOSSE, BASTAVA AL LEGISLATORE ELIMINARE LA LETTERA C DI CUI AL PRECEDENTE ART 2 DELLA 146/90 E PREVEDERE UN SOLO PUNTO ALLA SUCCESSIVA LETTERA H CHE RECITASSE: "E' NECESSARIO GARANTIRE L'ASSISTENZA MENSA E LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON UNO O PIU' COLLABORATORI SCOLASTICI SOLO AGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO CONVITTI O ISTITUZIONI EDUCATIVE." VISTO CHE GIA' IN ALTRE OCCASIONI IL SUO PARERE E' STATO DI GRANDISSIMO AIUTO, GRADIREI SAPERE, LA SUA POSIZIONE IN MERITO, CON LA SPERANZA CHE POSSA AIUTARCI, IN UN SENSO O NELL'ALTRO, A DIRIMERE OGNI DUBBIO SULLA QUESTIONE. CONFIDANDO IN UNA SUA RISPOSTA, LE INVIO I MIEI PIU' CORDIALI SALUTI E RINGRAZIAMENTI.

Quello che dovete prendere a riferimento è l'accordo sui minimi allegato al CCNL del '98, il quale stabilisce la precettazione del collaboratore ove il servizio di refezione scolastica sia eccezionalmente mantenuto. Si tratta quindi di una situazione particolare ed eccezionale. Cosa diversa vale per convitti ed educandati, in cui tale servizio deve essere in ogni caso assicurato.

Sono un'insegnante di scuola elementare e vorrei conoscere l'aggiornamento sull'orario di lavoro. Ho saputo che e' stato aggiornato in data Aprile 2004.

Non ho capito la domanda.

Inviate le vostre richieste a:
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