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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/40
Domande e Risposte sulla RSU

Sono un insegnante di sostegno a tempo indeterminato dell’I.C.S. di Trezzano sul Naviglio, RSU. Presso la nostra scuola media operano assistenti comunali fino a 35 ore settimanali, gestiti da una cooperativa. Essi vengono incaricati dall’ente territoriale annualmente, in seguito all’individuazione dell’handicap con il modulo B/h. Tale documento esplicita le loro mansioni distinguendo quattro tipi di bisogni della persona disabile: accompagnamento per gli spostamenti (non vedente, non deambulante); assistenza per la comunicazione (non udente); assistenza per l’igiene personale; assistenza educativa per le relazioni sociali. In realtà, nel nostro contesto scolastico, gli assistenti comunali dedicano la maggior parte del loro impegno all’intervento didattico, equiparandosi in pratica all’insegnante di sostegno; elaborano programmazioni didattiche e relazioni finali, utilizzano registri personali del docente. Fino a qualche anno fa partecipavano a Consigli di Classe, Collegi dei docenti, esami di Stato di licenza media;venivano chiamati insegnanti comunali.In seguito abbiamo chiarito con il Dirigente, sia in sede di Commissione H, sia in quella collegiale, che gli assistenti comunali non hanno tali competenze. Si continua però ad assegnare loro il compito improprio di ‘assistenza didattica’: di conseguenza continuano a sovrapporsi alla figura professionale dell’insegnante di sostegno nonostante le molteplici richieste di intervento al D.S. da parte di alcuni docenti, questo problema rimane ancora aperto e irrisolto. Perciò, pongo a Voi i seguenti quesiti: quale normativa regola le competenze e le mansioni di tale categoria di lavoratori? Come possiamo limitare la continua interferenza a livello didattico degli assistenti comunali?

Facendo in modo che su questo aspetto si esprime direttamente il collegio dei docenti.

Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione un’altra questione. Ogni anno nel nostro istituto comprensivo, un insegnante di sostegno della scuola media abilitato all’insegnamento di educazione fisica svolge un progetto di educazione motoria rivolto alle elementari. Questo progetto dura alcuni mesi per un costo di 1300.00-1500.00 euro circa e l’attività didattica viene realizzata in compresenza con altri due insegnanti delle elementari: operano quindi tre docenti simultaneamente su una sola classe. Vorrei sapere se questo è consentito e conoscere la normativa relativa. Secondo i piani di studio della scuola elementare, allegato B della riforma del Ministro Moratti, non rientra nei compiti degli insegnanti curricolari fare attività motoria?

Certo. Anche se un progetto specifico in tal senso, formalmente deliberato dalla scuola, è sempre possibile realizzarlo.

Salve vi pongo questo quesito. Nella scuola dove lavoro abbiamo una docente che è utilizzata in diversi compiti. Dove vota per il rinnovo del Consiglio di Istituto? Tra il personale ATA o DOCENTE?

Anche se utilizzata in altri compiti, non ha perso la funzione docente.

Salve vorrei chiedervi una informazione... io sono uno studente, e vorrei capire se il CAPO D'ISTITUTO può decidere il giorno e l'ora in cui bisogna fare l'assemblea di classe... se non lo può fare oppure se lo puo fare le chiedo cortesemante di spedirmi la legge o il decreto che lo confermi.... conto sulla sua risposta perche anche noi studenti abbiamo dei diritti .... grazie e arrivederla

Lo può fare, anzi lo deve.

BUONA SERA, DOVE POSSO TROVARE LA NORMATIVA CHE REGOLA TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA LA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE? SONO UNA MAMMA CHE E' STATA ELETTA , E DESIDERO POTER DARE IL MEGLIO IN QUESTA FUNZIONE, MA MI PREME CONOSCERE QUALI SONO I MIEI DIRITTI E I MIEI DOVERI ALL'INTERNO DI QUESTO ORGANO, E MI PIACEREBBE CONOSCERE ANCHE COSA GLI ALTRI MEMBRI POSSONO E DEVONO FARE. GRAZIE

I compiti del consiglio sono previsti dal d. l.vo 297/94, che può trovare anche sul ns. sito.

Egreg. dott. Santoro, insegno in una scuola paritaria da quattro anni, il 14 ottobre dell’anno scorso mi è stato diagnosticato un carcinoma al seno per il quale sono tuttora in trattamento chemioterapico, il 29 ottobre di quest’anno sono stata operata di un meningioma (tumore benigno al cervello) che probabilmente è concomitante all’altro tumore; avendo necessità di proseguire il trattamento chemioterapico fino a giugno 2004 le chiedo se è possibile che io usufruisca di solo 6 mesi di malattia e sia costretta all’aspettativa senza stipendio. Infatti sono due mesi ormai che il mio dirigente scolastico di scuola paritaria mi dice che non ho diritto ad ulteriori stipendi perché l’INPS non li rimborsa. Avendo necessità di questa fonte economica poiché le cure, i trattamenti, le visite ed i viaggi per sottopormi a queste visite sono costosi, mi chiedo perché una scuola che dovrebbe essere equiparata a quella pubblica a causa della riforma Moratti non mi riconosca lo stesso trattamento per quanto riguarda la “grave patologia” prevista nel CCNL della scuola. Posso obiettare al mio dirigente che tale situazione non è lecita?

Purtroppo no, dal momento che i contratti di lavoro tra pubblico e privato non sono gli stessi.

Inoltre le chiedo, essendomi stata riconosciuta un’invalidità del 100% rivedibile a due anni, posso rimanere iscritta presso il distretto scolastico di Benevento nelle liste dei riservisti, in caso di dimissioni, sperando in una futura assunzione. Mi sono rivolta per informazioni al vice dirigente del distretto scolastico provinciale il quale mi ha detto: ”Invalidità non è inabilità”, è valida la sua affermazione oppure può procurarmi problemi in caso di chiamata da parte di scuole pubbliche?

No, la sua affermazione non è valida.

Considero questo periodo della mia vita solo una brutta parentesi transitoria (spero) e mi auguro di venirne fuori al più presto ed è per tale motivo che tengo tanto a reinserirmi nel mondo lavorativo, purtroppo non riesco a trovare nessuno che mi dia risposte esaurienti e non contraddittorie, la ringrazio pertanto in anticipo se vorrà farsi carico di questi miei quesiti e  mi solleverà almeno da queste beghe che le assicuro, insieme alla chemio, sono i problemi più fastidiosi che sto affrontando in questo momento.

Formulo voti per una sua pronta e definitiva guarigione.

Egregio Sig. Santoro, sono una insegnante di un istituto di istruzione superiore di Torino e sono stata ammessa a pertecipare ad un "corso di formazione per progettisti europei" indetto dall'IRRE Lombardia. Il corso comporta "12 ore" di presenza a Milano e "88 ore" di corso on line. Ho fatto richiesta al D.S. di riconoscermi economicamente le spese andrò a sostenere per il raggiungimento della sede a MI e il periodo di formazione on line. Mi è stato risposto che non ne ho diritto. E' vero? Oppure posso fare riferimento ad una normativa che mi tuteli per questo periodo lungo di formazione?

Ha diritto al rimborso delle spese sostenute solo a patto che il contratto di scuola lo preveda.

Sono una docente RLS di scuola media, vorrei sapere se il corso di formazione per tale incarico poichè si svolge di pomeriggio oltre le ore di lezione, mi deve essere pagato come ore aggiuntive non d'insegnamento. In caso affermativo mi puoi indicare la normativa?

Se il contratto di istituto lo prevede, la risposta è sì.

Sono un'insegnante di sc. primaria eletta F.S. al POF. In un'assemblea sindacale indetta dalle RSU per discutere la ripartizione del fondo d'istituto avevo portato con me il registratore portatile per avere bene a mente i dati decisi in assemblea e per redigere il piano definitivo dei progetti. Avevo messo il registratore sul tavolo tutti potevano vederlo ma ho omesso di chiedere l'autorizzazione a registrare. Alcune colleghe della sc. secondaria I °g. il giorno successivo hanno inviato una lettera firmata in cui mi intimavano di consegnare la cassetta al preside (cosa che poi ho fatto con allegata dichiarazione scritta) che doveva distruggerla. In più che avevo leso la libertà di espressione delle succitate prof. e che ciò era una cosa illegale e perseguibile penalmente (questo dettomi a voce!). Sempre le prof. firmatarie del documento avevano richiesto l'invalidazione dell'assemblea (a tutt'oggi le RSU hanno deciso che l'assemblea è comunque da ritenersi valida e non la rifaremo). La mia domanda è questa: vorrei sapere dove è scritto che non si può registrare un'assemblea senza autorizzazione dei partecipanti  (perchè mi voglio documentare attentamente) dove posso trovare articoli sulla privacy per approfondire l'argomento. Grazie.

Non capisco che cosa c'entri il preside con un'assemblea sindacale. Eventualmente il problema va discusso con i promotori della stessa.

Gentile Dott. Santoro, sono un insegnante di ruolo a parte time nella Scuola dell’Infanzia. Vorrei sapere quali sono i miei obblighi rispetto agli impegni collegiali e alla funzione docente. Il buon senso mi fa pensare che se sono in servizio al 50% anche i miei impegni devono essere rapportati a tale percentuale.

E' giusto.

Forse sbaglio, perché ultimamente mi sento dire che ho l’obbligo di essere prendete a tutti i collegi docenti, a tutte le intersezioni, a tutti i colloqui con i genitori. Mi scusi ma non capisco, cosa significhi fare part time se poi devo essere presente a tutte gli impegni collegiali come le mie colleghe che percepiscono lo stipendio pieno?

Appunto, non lo capisco neanch'io.

Gentile redazione, avrei bisogno di un chiarimento su due argomenti: se le assemblee di istituto rientrano nei 200 giorni di lezione o devono essere considerate al di fuori, tranne le 4 possibili con esperti.

Stanno nei duecento giorni, secondo me.

Se i supplenti temporanei (nominati dal Dirigente, ma pagati dal Tesoro ed in servizio per tutto l'anno scolastico) possono effettuare ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti.

Assolutamente sì.

Si chiede cortesemente di avere risposta al seguente quesito: un insegnante elementare (24/24) che ha ottenuto l’utilizzazione in qualità di supervisore in semiesonero (12 ore) presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Università di Padova può:
1. svolgere attività di libero professionista come prestazione d’opera occasionale c/o l’Università

Sì.

2. svolgere attività di docente di corsi di aggiornamento presso altre scuole

Sì.

3. svolgere attività di docente, conduttore di laboratori, presso Comune, IRRE, ecc.

Sì.

4. ricevere il conferimento della funzionale strumentale art. 30 del CCNL

Sì.

5. richiedere le 150 ore per permesso di studio e in caso affermativo quante ore possono essere concesse considerato che il suo orario di servizio corrisponde a 12/24

Sì, al 50%.

6. accedere al fondo dell’istituzione scolastica per progetti e attività

Sì, può accedere purché le attività aggiuntive non abbiano carattere di continuità.

Salve! Chi vi scrive è un padre di due bambine che frequentano rispettivamente la 1^ e la 2^ classe della Scuola Materna della mia città, Ladispoli in provincia di Roma. Volevo sottoporre alla Vostra cortese attenzione un problema scolastico. Nella nostra scuola d’infanzia è infatti prassi proporre in "orario curricolare" dei corsi d'inglese a pagamento da parte di una insegnante esterna alla scuola. Prassi vuole che il suddetto corso venga svolto in orario curricolare anche senza l’unanimità dei genitori degli alunni di una stessa sezione; questo determina automaticamente una emarginazione dei bambini che non lo vogliono o possono fare (sconsigliati dagli esperti delle strutture di riabilitazione logopedica) ed un lungo, estenuante, sottile e logoramento psicologico teso a spingere i genitori poco propensi a sottoscrivere il corso. Riguardo questa prassi, ormai consolidata da anni purtroppo, nutriamo alcuni fondati dubbi che ripetutamente abbiamo cercato di segnalare alla dirigenza ed al personale docente. Per mesi abbiamo chiesto invano un confronto sereno con la dirigenza e le strutture di rappresentanza della nostra scuola, confronto che a tutt’oggi non ci è mai stato concesso, mesi che chiediamo invano di poter visionare eventuali norme o pareri che dissolvano i nostri dubbi ma non ci è mai stato fornito nulla, solo indifferenza se non stizzita ed immotivata indignazione. Per questo motivo siamo stati costretti a portare avanti personalmente delle ricerche su norme e pareri di esperti, contattando gli uffici competenti del Ministero ed alcune istituzioni scolastiche. Tutti finora stanno dando torto all’attuale prassi della nostra scuola, ma inspiegabilmente questa sta continuando (addirittura con maggiore determinazione) con questo modo di fare. Abbiamo contattato il Gruppo di coordinamento regionale per le lingue straniere (GLR) nelle persone della Prof.ssa Giulia Di Nicuolo (Ispettore Tecnico, referente delle attività regionali inerenti le lingue straniere e progetti correlati) e della la dott.ssa Seminara (Docente e Referente per la provincia di Roma) che molto cortesemente ci hanno confermato telefonicamente che il corso in questione in mancanza dell’unanimità deve assolutamente svolgersi in orario extracurricolare. Addirittura l’Ispettrice Di Nicuolo, dimostratasi molto gentile e disponibile, ha anche chiamato la Dirigente della nostra scuola invitandola a cambiare questa “prassi errata” e di venire incontro alle esigenze dei genitori ma l’invito, purtroppo ed inaspettatamente, non è stato assolutamente recepito. Riguardo questa questione, tra gli altri, abbiamo avuto anche il piacere di avere una risposta dal Prof. Zavalloni, illustre educatore, attuale dirigente scolastico ed ex maestro di scuola materna della Romagna, autore di manuali e libri sull’educazione scolastica nonché del sito “scuolacreativa.it” che ci ha addirittura quasi spronato a ricorrere nelle sedi opportune (CSA e Corte dei Conti) contro questo modo sbagliato di fare. I dubbi che abbiamo esposto alla nostra dirigenza (e che di seguito elenchiamo sperando di avere anche il Vostro parere) sono quelli di genitori che nonostante il tentativo di collaborare, e di sottoporre sì delle critiche ma quanto più costruttive e documentate possibili, non riescono a trovare nella propria struttura scolastica né collaborazione, né punti di riferimento chiari, né risposte concrete, né comprensione, né regole certe e condivise. Sembra a tutti alquanto “strano” che quello che in altre scuole del territorio nazionale non si potrebbe mai immaginare di fare, qui a Ladispoli invece viene fatto perchè "è prassi". Fra l’altro spesso a queste nostre richieste ci è stato risposto che avevamo ragione, ma poi la scuola ha operato in maniera diametralmente opposta. Questi sono alcuni dei nostri dubbi: 1° Dubbio - PROBLEMI DI LOGOPEDIA . er la nostra bambina più grande la stessa scuola ci ha consigliato di rivolgerci ad una struttura sanitaria per la presenza di piccoli problemi di linguaggio. Le operatrici della riabilitazione logopedica dell’U.T.R. di Ladispoli ci hanno sconsigliato di far effettuare l'inglese fino alla scomparsa dei problemi ma del resto è noto che la gran parte dei Logopedisti sono concordi nello sconsigliare l’uso di lingue alternative all’italiano in presenza di casi con difficoltà di linguaggio. Considerando che la maggior parte dei problemi logopedici dei bambini tendono a scomparire (anche spontaneamente) verso l'età dei 6 anni, ci siamo chiesti se è un caso che l'inglese sia diventato obbligatorio solo a partire dalla scuola elementare (non solo quindi per una questione di fondi da stanziare). E’ proprio sulle motivazioni legate ai problemi linguistici e psicologici che le perplessità sono molto pressanti considerando anche che nel Plesso del “Miami” le segnalazioni di problemi di linguaggio da parte del personale docente non sono poche né sono da trascurare, ovviamente. Abbiamo cercato delle informazioni su internet e sulle pagine web del MIUR abbiamo visionato la sezione dedicata al Gruppo Regionale Lingue della Direzione Regionale del Lazio e dell’IRRE, l’ Istituto Regionale di Ricerca Educativa per il Lazio. Su queste pagine sono elencati i siti delle scuole dell'infanzia del Lazio che si occupano dell'insegnamento della seconda lingua. Visionando questi siti si nota come l’inglese venga effettuato soprattutto soltanto nell’ultimo anno (5 anni), per continuità con la scuola primaria (e quando quindi i problemi di linguaggio tendono a scomparire). 2° Dubbio - L'ETA'. Ci chiediamo: ma è proprio essenziale iniziare con l'inglese così presto? Tra l'altro da quest'anno sono entrati nella scuola dell’infanzia i bimbi di 2 anni e mezzo la cui padronanza della lingua italiana è già ovviamente carente. Purtroppo la convinzione comune (ed a nostro avviso errata) di molti genitori è quella di pensare che prima si inizia, prima i propri figli possono diventare bilingue ed essere così pronti alle "sfide" del mondo moderno... Ma in considerazione dell’entrata anticipata nella scuola d’infanzia dei bambini d’età inferiore ai tre anni e dei normali problemi di linguaggio legati alla tenera età, sappiamo che è persino lo stesso Ministero dell’Istruzione, nelle “Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia” a sottolineare come “ (… ) Un’attenzione particolare, in questo contesto, va ovviamente riservata ai bambini che entrano nella scuola prima dei tre anni. (…) Sul piano linguistico, quando ormai il bambino conosce, usa o presuppone il significato di 400/500 termini, possono affiorare le prime eventuali difficoltà di pronuncia che si esprimono nella balbuzie tonica e/o clonica. È il momento migliore per rassicurarlo, insieme ai genitori, non mostrando alcuna ansietà e non dando eccessiva attenzione al problema (il bambino pensa di parlare normalmente), ma anche creando le condizioni perché possa risolverlo, come capita nella maggioranza dei casi entro i sei anni (…)” Considerando che gli esperti sconsiglino di fare inglese, come è possibile secondo voi rassicurare il bambino e come facciamo a non dare eccessiva attenzione al problema se il bambino viene emarginato perché la maggior parte dei suoi compagni lascia l’aula durante l’orario normale di lezione per far qualcosa che lui non deve fare? O se, ancora peggio, è addirittura lui a dover abbandonare la “sua” aula? Come si può spiegare ad un bambino che senza di lui ma davanti ai suoi occhi i suoi compagni prepareranno e presenteranno un saggio finale? Non è sicuramente necessaria in questo caso la presenza di un esperto in psicologia infantile per capire che nell’età in questione sia molto negativo quanto irresponsabile (da parte di noi adulti) sottoporre i bambini ad una situazione del genere. 3° Dubbio - CRITERI DI EFFETTUAZIONE. Sarebbe logico che una attività a pagamento (se proposta in orario curricolare) dovrebbe avere la completa unanimità degli alunni (o dei genitori) di una stessa sezione, altrimenti in alternativa spostata in orario extracurricolare. Qui a Ladispoli la "prassi" prevede che l'unanimità venga trasformata in "maggioranza", quindi se ad aderire sono 25 genitori su 28 l'attività parte, ed i 3 bambini della classe sono costretti ad altre attività; si possono comprendere le ricadute dal punto di vista psicologico e dell'integrazione. In questo modo la Dirigenza Scolastica, con la grave complicità del Consiglio di Circolo, fa nascere e permette colpevolmente di far affermare il “ricatto morale” nei confronti dei genitori: “Fai fare anche tu il corso a tuo figlio, non vorrai mica farlo discriminare?”. Ma quale genitore vuole che questo succeda, soprattutto a quella età? Molti genitori pur inizialmente contrari sono poi costretti ad aderire, volendo evitare che il bambino possa sentirsi escluso o emarginato; ovviamente i bambini la cui frequenza è sconsigliata, quelli diversamente abili o i figli di chi è contrario per principio restano sempre di meno e sempre più isolati. Ma vi sembra giusto questo? E’ legale? Lo ritenete pedagogico? E' etico? 4° Dubbio – PERCHE’ NON EFFETTUARLO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE? Con la scelta extracurricolare è possibile tutelare sia i genitori che legittimamente intendono far frequentare il corso ai propri figli, sia i genitori dei bambini la cui frequenza è sconsigliata (per problemi di linguaggio) e sia i genitori che, sempre legittimamente, ritengono il corso non necessario, ma che invece sono spinti ad aderire (durante l’orario curricolare) solo per evitare che il proprio bambino venga emarginato. Perché questa ipotesi, consigliata dal Ministero ed applicata nella maggioranza delle Scuole d’Infanzia del territorio nazionale, a Ladispoli non viene tenuta in alcuna considerazione? In questi giorni abbiamo inviato un fax anche al Direttire Generale del URS Lazio ed alla dirigenza del CSA di Roma sperando di avere risposte e prese di posizione, visto che le stesse indicazioni date alla dirigenza della nostra scuola dall'Ispettrice del Gruppo Lingue Regionale del Miur Lazio sono risultate inascoltate. Mi scuso per essermi dilungato, ma intendevo cercare di spiegare al meglio questa nostra problematica che a lungo andare sta incrinando la fiducia che da sempre nutriamo nelle istituzioni scolastiche. Speriamo di cuore che possiate esserci anche Voi di aiuto.

La scuola è autonoma nel predisporre il proprio POF. Naturalmente è altrettanto vero che i genitori possono non condividerlo, iscrivendo altrove i propri figli.

Sono una Assistente Amministrativa, desidererei sapere cortesemente se nel calcolo per il Fondo di Istituto 2003/04 si tolgono anche i giorni di assenza di malattia effettuati nei mesi di fruizione ferie (avevo chiesto ferie per tutto il mese di Agosto, ma purtroppo mi sono ammalata dopo 2 gg. di ferie).

Cosa c'entra la malattia con il calcolo del fondo?

Buongiorno, mi è stato consigliato da un collega di scrivere una e-mail a questo indirizzo di posta elettronica per evidenziare una mia richiesta, se così si può chiamare. Io insegno in un tecnico commerciale e ho sempre fruito delle 150 ore retribuite per il DIRITTO allo studio. Sono immessa nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per cui, per quest'anno, tutti coloro che si trovano nella mia stessa situazione, hanno firmato un contratto fino all'avente diritto. Il problema qual è? Avendo un contratto fino all'avente diritto, nessuno di noi può chiedere quel diritto CHE CI SPETTA, le 150 ore retribuite per lo studio. Se fosse un caso isolato, cioè se fossi solo io a trovarmi impotente dinnanzi a questo abisso mi informerei ma non chiederei il riconoscimento di questo diritto; ma purtroppo non sono la sola perchè, come ben saprete, la norma riguardante le 150 ore del diritto allo studio cita che può essere richiesta solo da coloro che hanno un contratto sino al 31 agosto o sino al termine delle attività didattiche, 30 giugno. E allora cosa fare? Se non altro, è un diritto che spetta a chiunque e allora perchè veniamo messi sempre fuori? Sappiamo bene che o in una scuola o in un'altra, quando le "sante" graduatorie definitive di terza fascia usciranno, noi avremo il contratto fino al termine delle attività didattiche come tutti coloro che hanno avuto la possibilità di richiedere quel diritto. Cosa fare? La ringrazio per l'ascolto e, in attesa di una Sua risposta, Le porgo distinti saluti.

Presenti comunque la domanda ed impugni l'eventuale diniego.

Gentile Signor Santoro, sono un'insegnante di scuola materna, utilizzata in base all'art. 113 come Bibliotecaria in un Istituto Tecnico Commerciale di Napoli, il cui Preside mi ha revocato già da tre anni il diritto ai tre giorni di assenza giustificata per controlli medici, sostenendo che si ha diritto a questa legge solo in casi di gravità e non con la dicitura di "superiore ai due terzi". Ora ho saputo per vie traverse che non sarebbe vero. A chi devo credere? Potrebbe dirmi Lei come stanno veramente le cose? Non ne ho diritto e devo far rientrare questi giorni nella malattia ordinaria? E se dovesse non esser vero quello che il Preside dice, come glielo posso contestare?

Mi scusi, ma lei è persona handicappata oppure solo invalida? Solo i portatori di handicap hanno diritto ai permessi mensili, non gli invalidi.

Si desidera sapere se i docenti con incarico a tempo indeterminato muniti di idoneità presa con concorso ordinario per titoli e esami, rispetto ai colleghi sprovvisti, hanno precedenza nell'assegnazione di ore eccedenti (supplenza annuale).

No. I criteri di utilizzazione del personale sono decisi dalla contrattazione di istituto, se del caso.

La concessione dei benefici previsti dalla legge 104 a parente che presta assistenza a genitore in grave stato di handicap ha scadenza? Dopo 5 anni il certificato della ASL che attesta il grave stato di handicap deve essere rinnovato o ha valore indeterminato?

Se lo stato di handicap non è temporaneo, naturalmente il certificato non è soggetto ad alcun rinnovo.

Vorrei che mi segnalaste con sollecitudine risposte a questa situazione anomala in cui si trova mio marito. Il 1/9/03 è andato in pensione di anzianità con i 35 anni mesi 1 giorni 24 di servizio in qualità di docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado. Dal 1994 e ininterrottamente a tutto il 2003 in qualità di docente per la classe di concorso A060 (scienze chimica e geografia) prestava 6 h settimanali di insegnamento per l'anno integrativo al Liceo artistico. Vorrei sapere:
1. come vengono considerate queste ore eccedenti (?) in relazione alla quota pensionistica (quota A o quota B)

Non mi occupo di questioni pensionistiche, mi dispiace.

2. L'inpdap ci ha fornito una comunicazione interna  (informativo n. 8 del 28/4/03) con la quale si invitava le direzioni generali a procedere alla liquidazione della buonauscita considerando le ore eccedenti alle 18 di cattedra. In questo caso le ore prestate presso il liceo artistico possono ritenersi ore eccedenti?

Sì.

Egregio professore, sono un dirigente scolastico che opera da 13 anni nella stessa scuola dove il clima che si respira è, a dire di molti, abbastanza sereno. Lo scorso anno ho avuto la sfortuna di imbattermi, in sede di contrattazione d'istituto, in un rappresentante sindacale dai modi arroganti, con limitate competenze e convinto di dover difendere i lavoratori dal lupo cattivo (nella fattispecie dal D.S.che ahimè, non è un lavoratore!) La contrattazione è stata lunga, faticosa, inutilmente conflittuale ed ha richiesto una buona dose di self-control sia da parte mia che da parte del Dsga, perfino le RSU d'istituto della sua stessa organizzazione sindacale erano scontente delle sue performances finalizzate ESCLUSIVAMENTE ad affermare il potere concesso ai sindacati dalla normativa vigente. Il suo comportamento ha generato reazioni di vario tipo presso le scuole che lo hanno avuto nelle trattative; alcuni miei colleghi hanno interrotto i lavori rifiutandosi di continuare finchè non fosse stato sostituito, altri hanno messo questo bel tipo letteralmente alla porta; con più di un Dsga è venuto quasi alle mani. Ho saputo che è stato sollevato dall'incarico, ma se così non fosse, in vista della nuova contrattazione d'istituto, qual è la procedura per ricusare un tale soggetto?

Purtroppo non esiste, anche se i sindacalisti attaccabrighe devono essere messi nelle condizioni di non nuocere soprattutto dai loro stessi colleghi. Quanto a lei, non gli offra il destro per alimentare inutili polemiche.

Sono un'insegnante di scuola elementare e se possibile avrei la massima urgenza di sapere se in base alla legge vigente si debbono collocare obbligatoriamente le ore opzionali nell'orario pomeridiano.

Ma quando mai!

Il D.S.G.A. oltre a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL (100 ore) può accedere ulteriormente al Fondo di Istituto partecipando in diverse commissioni di lavoro (Commissione qualità e Commissione Acquisti - collaudo)?

No. Solo se si cura progetti finanziati da enti esterni per la sua parte di contributo.

Salve sono un'insegnante di sostegno precaria, lavoro in una scuola dell'infanzia, seguo 3 fratelli che il giovedì non sono a scuola perchè seguono una terapia in un centro di riabilitazione, i genitori per questo insistono che io distrubuisca il mio orario solo su 4 giorni. Il dirigente scolastico dice che non è possibile. Come devo regolarmi?

Si attenga a quello che dice il suo dirigente.

C'è un limite massimo di ore al giorno per gli insegnanti?

No. Anche se il contratto prevede che debbano insegnare per non meno di cinque giorni.

Esiste una normativa relativa alla nomina per sorteggio dei rappresentanti di classe dei genitori, qualora nessuno di essi sia stato eletto (sia per l'assenza di tutti i genitori alla riunione per le elezioni sia per l'indisponibilità ad accettare l'incarico da parte di coloro che hanno ricevuto voti)?

Non mi risulta.

Egr. Sig. Santoro, sono una assistente amministrativa a tempo determinato di una scuola primaria: il 31 agosto 2004, alla scadenza del contratto di assunzione, mentre mi recavo a scuola ho subito un tamponamento auto con gravi conseguenze fisiche alla colonna vertebrale, che mi hanno impedito di prendere servizio fino alla data odierna. Ho aperto subito una causa di servizio, poiché dal 31/08/2004 fino alla data odierna nonostante sia in infortunio "in itinere" non percepisco alcuno stipendio. Dal 01/09/04 quindi non mi è stato proposto dal Dirigente scol. (su consiglio del locale Provveditorato) di firmare il nuovo contratto con la motivazione che non avendo preso servizio non mi spetta alcuna retribuzione economica. Come mai allora, anziché ritenere decaduta la mia nomina, vengo regolarmente sostituita da altra assistente amministrativa fino al mio rientro al posto di lavoro? Mi spetta il posto di lavoro e da quale data posso cominciare a percepire lo stipendio? Qual è la normativa di riferimento oltre gli art. 23 e 26 del CCNL 4-8-1995?

Percepirà lo stipendio nel momento in cui riassumerà servizio.

Egregio dott. Santoro, insegno francese (classe concorso A246) in un Istituto Superiore e ho un’anzianità di servizio di 17 anni e 8 mesi. Per gli a.s. 2005/2006 e 2006/2007 vorrei chiedere un part-time verticale con le seguenti modalità: a.s. 2005/2006 = 0 ore di servizio; a.s. 2006/2007 = 18 ore di servizio. Per i due anni in oggetto dovrei aver diritto a uno stipendio pari a 9h lavorative. Faccio riferimento all’art. 36 comma 7b dell’ultimo CCNL che prevede esplicitamente “l’articolazione … su determinati periodi dell’anno”, e non mi pare che la mia richiesta vada contro quanto previsto dall’O.M. 446 del 22/7/1997 in quanto non recherei alcun disturbo alla didattica. Vorrei ricordare anche la C.M. n. 45 del 17.2.2000 prot. 47523/BL nella quale si faceva un deciso richiamo ai Provveditorati (ora CSA) e ai dirigenti scolastici affinché agevolassero le prestazioni di servizio part-time favorendo, pur nel rispetto delle esigenze didattiche, la tipologia segnalata dall’interessato. E’ una richiesta legittima e con fondate speranze di essere accolta? Va contro qualche O.M.? Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti

Secondo me l'articolazione dell'orario deve essere su base annuale, non pluriennale.

Egregi signori gradirei maggiori delucidazioni sulla sentenza 76/2003 del tribunale di Pisa.

Noi non commentiamo sentenze.

Insegno in un professionale per i servizi commerciali e turistici e gradirei, se possibile, avere due informazioni. Innanzitutto, è vero che, in vista dell'applicazione della riforma, il ministero ha revocato la possibilità per gli istituti superiori di attivare sperimentazioni? Se sì, quali sono i riferimenti normativi?

Non mi risulta.

Secondo quesito: la normativa vigente prevede modalità attuative della cosiddetta "area di approfondimento" degli istituti professionali diverse dal rientro pomeridiano o dalle sette ore di lezione per quattro giorni la settimana? Preciso che nella mia scuola il tasso di pendolarismo è assai elevato (circa il 70 % degli studenti)

La scuola è libera di organizzare autonomamente queste attività.

Sono un assistente tecnico a tempo determinato assunto con supplenza annuale. Devo effettuare una visita medica in una struttura estera privata. Vorrei chiederVi se la malattia copre anche i giorni (andata e ritorno) necessari per raggiungere la struttura estera o no.

Ritengo di no.

Carissimi Amici, nella mia scuola dopo aver messo insieme con fatica una unica lista di soli sei candidati docenti, si verifica la seguente situazione: uno dei candidati riporta zero voti; servono sei eletti. E' corretto fare riferimento alle norme generali in materia di elezioni nei consigli degli enti pubblici e prevedere l'elezione a zero voti in assenza di altri candidati?

Certo.

Sono un rappresentante dei genitori del consiglio di classe,di una scuola media di Palermo vi inviò copia di una delibera del consiglio d' istituto, vorrei il vostro parere circa la legittimità dei compiti assegnati al personale ATA (collaboratori scolastici). Nella fattispecie, considerando che si tratta di un tempo fuori dalle normali ore di lezione (e che quindi eccede il normale controllo in momentanea assenza del docente), "punitivo", nonchè della sua applicabilità nei confronti degli alunni (minorenni), rientra nei compiti previsti dal contratto collettivo di lavoro, che il collaboratore scolastico assuma in pieno la responsabilità del controllo esclusivo degli alunni, dopo l' orario delle lezioni e dopo che il docente dell' ultima ora sia andato via? (considerando i termini in atto), nel caso di una sua illegittimità come potrei ottenerne l'abolizione?

Il collaboratore vigila gli alunni nei periodi immediatamente precenti e successivi allo svolgimento delle attività didattiche. Così recita il CCNL, e così deve essere previsto.

Caro Pino sono un assistente tecnico con esperienza e professionalità acquisita nel campo informatico è possibile presentare un progetto nel POF che preveda la manutenzione straordinaria sui computers (sostituzione scheda madre, cpu, ram, ecc.) o questa attività è obbligatoria nei profili di assistente tecnico?

L'assistenza non qualificata è prevista nei compiti dell'assistente tecnico.

Inoltre volevo sapere che si intende nei laboratori informatici per manutenzione ordinaria e straordinaria?

Cambiare una scheda madre non può essere considerata ordinaria manutenzione.

Vorrei sapere se il genitore di un alunno che si è ritirato dalla scuola in data 19/11/2004 può fare richiesta scritta per prendere visione di un compito in classe effettuato dal figlio; la richiesta è stata protocollata in una data successiva al ritiro. Chi si ritira da una scuola perde tutti i diritti inerenti, non frequentando più?

Assolutamente no.

Nel caso in cui ci sia qualche legge in merito vi pregherei di citarla. Inoltre, vorrei anche sapere, nel caso in cui sia possibile la visione del compito, se il genitore può fare una fotocopia dello stesso.

La legge di riferimento è la 241/90.

Sono una docente elementare con un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale per un posto comune, per n.24 ore settimanali di lezioni, con decorrenza dal 01/09/2004 e cessazione al 31/08/2005. Il 15/10/2004 sono stata ricoverata in ospedale per un ictus cerebrale che mi ha causato la paralisi del lato sinistro del corpo. A tuttoggi 02/12/2004 sono ancora ricoverata, non sono autosufficente e ho bisogno di assistenza continua per svolgere le piu normali attività quotidiane. La riabilitazione comincerà a inizio 2005, con una durata molto lunga. La Direzione Didattica mi ha informato che verrò retribuita al 100% il primo mese di malattia, il 50% il secondo e il terzo, i rimanenti nove mesi a retribuzione zero, come da C.C.N.L. del 24/07/2003, non ritenendo grave la mia patologia in quanto non sostenuta da terapie invalidanti. Desidererei sapere se devo accettare questa interpretazione del contratto o se è possibile avere un altra valutazione per essere retribuita per tutta la durata del contratto? Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.

Non ritengo che questa interpretazione sia corretta. Ricorra.

Gentilmente, ma con urgenza, ho bisogno di tutte le informazioni tra le incompatibilità tra docenti compresenti in classe. Caso del sottoscritto: io docente ITP di ruolo con 19 anni di servizio, incompatibile con il docente supplente temporaneo del titolare assente per malattia. In precedenza abbiamo già intrapreso azioni di liti interessando il DS e personalmente gli ho fatto molti esposti con protocollo riservato. Dove posso trovare del materiale o degli aiuti per far valere questo mio diritto?

Quale diritto?

Gli alterchi in sede di servizio, non sono per caso motivi di gravi sanzioni disciplinari?

Non spetta a lei stabilirlo.

Sono una Assistente Amministr. in servizio annuale presso una direzione didattica con orario part time 24 ore su 4 giorni. A quante festività soppresse ho diritto? Secono me e le mie colleghe me ne spettano 4, il DSGA sostiene che le festività, come le ferie, debbano essere calcolate in proporzione.

Sì nel caso in cui si sia in presenza di un part-time verticale.

Se un Collaboratore scolastico ha effettuato straordinario in giorno festivo in occasione delle elezioni del Consiglio di Circolo e vuole recuperare le ore prestate, in quale misura deve calcolarle?

Il CCNL non prevede alcuna supervalutazione.

Un docente titolare è eletto rsu; nel corrente anno scolastico dall'istituto "Columella" di Lecce è stata scorporata la scuola coordinata di Maglie. Alle elezioni RSU sono state presentate 7 liste per eleggere tre rsu; hanno riportato voti: snals, cobas, uil e sono risultati eletti un dipendente della sede e due dipendenti della scuola coordinata. Nelle suddette tre liste risultano altri candidati in servizio nella sede centrali per il subentro. Con circ. 22/11 il D.S. ha posto alle organizzazioni sindacali il quesito surroga/rielezione è fissato la data (10/12) per la contrattazione. Che fare?

Non ho capito niente!

Gentile Prof. Santoro Le scrivo per avere delle delucidazioni sul ruolo nella contrattazione d’Istituto dei rappresentanti delegati dai sindacati. Nella mia scuola (sono un’insegnante di scuola elementare) lo scorso anno scolastico sono state elette 3 RSU. Quest’anno ne sono rimaste solo 2 perché la terza ha ottenuto il passaggio alla scuola secondaria, mentre è subentrato nel gruppo della contrattazione un docente delegato da un sindacato che, per altro, nelle elezioni dello scorso anno non aveva ottenuto alcun eletto. E’ regolare questa situazione?

Sì.

Ma se i sindacati possono entrare di diritto nella contrattazione d’Istituto attraverso un proprio delegato, a cosa servono le elezioni delle RSU?

Non sono io la persona più indicata a risponderle.

La ringrazio anticipatamente e colgo l’occasione per farLe i complimenti per il sito.

Grazie.

Nel decreto legislativo 16 aprile, n. 297, nella sezione 2 art. 13 comma 6, viene così recitato: "E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto." Poiché non è molto chiaro, vorrei sapere, se si può fare un'assemblea d'istituto al mese, oppure se in tutto l'anno se ne possono fare solo 4 in orario scolastico.

Una al mese.

Desidero sapere se un docente con contratto part time di 15 ore può richiedere l'assegnazione di una funzione strumentale. Grazie

Secondo me no, se si tratta di un incarico avente carattere continuativo.

Inviate le vostre richieste a:
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