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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/51
Domande e Risposte sulla RSU

Salve! se un alunno con la media del sette viene sospeso per un giorno è possibile la bocciatura?

No.

Vorrei sapere se la concessione dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari sono a discrezione del dirigente e quindi se li puo' rifiutare.

No.

Inoltre, vorrei sapere se il docente è tenuto a riferire il motivo del permesso.

Sì.

Il Preside dell'istituto comprensivo in cui presto servizio, con una circolare, ha comunicato, agli insegnanti del plesso in cui saranno sospese le attività didattiche per la consultazione del referendum regionale (Sicilia), di effettuare la programmazione settimanale nel plesso in cui non ci sarà sospensione delle lezioni, in quanto, come da circolare "la programmazione è un'attività deliberata collegialmente". Qual è il Vostro parere? Siamo obbligati a recarci in altro plesso per effettuare la programmazione?

Assolutamente sì. Ci mancherebbe altro!

Sono una Dirigente Scolastica incaricata. Il mio DSGA ha accettato l'incarico di reggenza temporanea in una scuola vicina. L'orario di servizio di 36 ore presso la mia scuola deve essere rispettato o detto orario può essere completato tra le due scuole?

No, deve essere rispettato.

Gent.mo prof. Santoro, vorrei sottoporle un quesito riguardante le 150 ore di diritto allo studio. Finora, pur avendo potuto, non ho chiesto nemmeno un'ora delle 150 che mi spetterebbero di diritto. Giusto adesso, a fine scuola, ne ho fatto richiesta al Preside il quale me le ha negate dicendomi che non posso richiedere alcun permesso nel giorno degli scrutini, poichè in tal caso il Consiglio di Classe deve essere presente al completo, a meno di assenze per malattia per le quali è prevista la sostituzione del docente. Volevo avere conferma di quanto mi ha detto il Preside, nonostante personalmente mi sembri assurdo che se si è malati (veri o presunti...) si può essere sostituiti, mentre se si richiede pur avendone diritto un permesso-studio, no.

Ritengo che il preside abbia tutte le ragioni del mondo per negarle il permesso.

Inoltre vorrei sapere se la presenza dei docenti al completo è necessaria anche per il Collegio Docenti di fine anno, quello per così dire di ratifica degli esami e degli scrutini. Non vorrei che questo scherzetto me lo facessero anche a fine Giugno, così da farmi saltare non una ma due sessioni di esami universitari.

No, non è necessario il collegio perfetto perché la riunione possa essere validamente convocata.

Dulcis in fundo, vorrei sapere se, visto che per quest'anno scolastico non ho usufruito delle 150 ore che avevo richiesto e avendo chiesto per il prossimo anno scolastico il trasferimento in G.P. di altra Provincia (ma stessa Regione), posso ritenere ormai perse del tutto le 150 ore. In alternativa, dato che se ricordo bene il contingente che accede ai permessi è stabilito su quota regionale, è possibile usufruirne da settembre a dicembre nonostante il cambio di provincia e quindi di Csa competente?

Secondo me sì.

Gentile prof. Santoro, alcuni colleghi della mia scuola che svolgono incarico di funzione strumentale, hanno fatto parte della commissione che ha selezionato i progetti extracurricolari tra i quali c'erano i progetti nei quali essi stessi erano coinvolti. Lei intravede qualche forma di incompatibilità?

No. Semmai di opportunità.

Salve, sono un assistente amministrativo CCNL Scuola I.T.I., ho presentato domanda di ferie. Vorrei sapere entro quanti giorni il Dirigente è tenuto a rispondermi?

Trenta giorni, sempre che la contrattazione di scuola non abbia stabilito altre modalità.

Esiste una regolamentazione scritta che vieta a due cugini di essere inseriti nella stessa classe della scuola d'infanzia?

No.

Se si per quali motivi visto che la nuova riforma Moratti e in linea con il tentativo di valorizzare il senso della famiglia con la formazione del bambino? Se no come è possibile che nel mio caso mi venga respinta la mia richiesta di tenere i due cuginetti prossimi alla scuola separati, o affidati alla dea bendata di un sorteggio? Se gentilmente potessi avere delle risposte da Voi ne sarei lusingato. Con l'occasione porgo distinti saluti.

Spetta comunque alla scuola stabilire criteri di formazione delle classi e delle sezioni, sulla base dell'autonomia organizzativa e didattica che la legge attribuisce alle istituzioni scolastiche.

Spettabile redazione, ci troveremo a fare uno scrutinio di uno studente che per motivi psicologici ha frequentato pochissimi giorni del secondo quadrimestre ed ha poche valutazioni. Può un consiglio di classe decidere di promuoverlo ugualmente alla classe successiva perché ritiene che in caso di guarigione possa affrontarla? C’è qualche punto di riferimento normativo? Oppure siccome la frequenza è stata bassissima e le valutazioni poche lo si deve bocciare?

Decide il consiglio di classe, in assoluta autonomia.

Innanzi tutto grazie. Scusi per la poca chiarezza. Mi spiego meglio. Mi hanno detto (MA SOLO al sindacato UIL!) che la L. 20/86 "Ricongiungimento al coniuge all'estero" non essendo recepita nel CCNL (l'art. 18 parla di tutte le aspettative tranne quella) non è applicabile al personale ATA della scuola, pur avendo citato l'esempio di un docente che è stato all'estero per 8 anni. Eppure il contratto non cita che tale legge può essere applicata ai docenti! Ho sentito diversi patronati, ma si sono contraddetti così tante volte che non sono più sicura di niente e ho paura di sbagliare. Quello che potrei chiedere nel mio caso (hanno detto) è SOLTANTO l'aspettativa per motivi personali e familiari; la documentazione che dovrei presentare sarebbe il certificato di matrimonio, quello di residenza del coniuge e una dichiarazione del suo datore di lavoro, naturalmente tradotti in italiano. Altri mi dicono che deve avere la residenza qui e lavorare all'estero! Il DPR del 1957 a cui fa riferimento l'art. 18 stabilisce che il dirigente scolastico ha 30 giorni di tempo per accettare o meno e può anche differire l'inizio, o chiedere il rientro del dipendente in seguito per motivi di servizio. Dice anche che tra un periodo di aspettativa e l'altro (di 12 mesi anche non continuativi) dovrei tornare al servizio attivo per 6 mesi. L'astensione anticipata o obbligatoria, al 100% dello stipendio, può essere considerato "servizio attivo"? Lavorare all'estero. Ho detto patria di adozione sbagliando. Comunque so già che devo fare l'iscrizione all'AIRE entro 90 giorni di permanenza nel nuovo stato e molti altri documenti. Mi chiedevo se non avendo assegni in aspettativa è possibile che lavori in regola all'estero o se ci possa essere per me qualche impedimento. Stando in aspettativa comunque potrei fare domanda per un part-time verticale (entro il 15/3) per l'anno scolastico successivo, quando vorrò rientrare al lavoro? Se ci riusciamo potremmo infatti vivere in Italia in inverno e per la stagione estiva all'estero. Grazie mille.

Le mando un libello sulle assenze del personale della scuola. Naturalmente non è necessario nessun atto di recepimento del CCNL, per riconoscere la Signorello anche al personale della scuola. Questo lo pensa naturalmente solo la UIL, e non c'è da meravigliarsi. Ma lei, scusi, ha mai sentito parlare Angeletti? Chi esce da questa straordinaria esperienza non può non essersi fatto una chiara idea a riguardo.

Salve, mi scusi se la disturbo ma vorrei chiederle: esiste una legge che prevede l'espulsione di un alunno che, all'interno dell'ambiente scolastico, abbia ripetutamente "peccato" di bullismo e vandalismo? Se si', qual e' questa legge? La ringrazio anticipatamente  e le invio distinti saluti.

Conosce lo statuto degli studenti e delle studentesse? Ebbene: i provvedimenti disciplinari devono fare conto con esso.

Gentile Redazione, mi permetto di rivolgermi a Voi per avere un parere, possibilmente con riferimenti normativi, su una materia alquanto controversa: il diritto alla retribuzione estiva di un docente. L'insegnante riceve una nomina (contratto tempo determinato fino all' avente diritto) da un'altra scuola in data 4.10.04 fino al 15.02.05. Dal 4.10.04 al 13.11.04 è in astensione obbligatoria per maternità; assume servizio il 14.11.05; dal 16.11.04 fino al 23.12.04 usufruisce di astensione facoltativa; assume servizio il 10.1.05 e dal 11.1.05 al 15.2.05 usufruisce di astensione facoltativa.
Nella nostra scuola riceve una nomina (contratto tempo determinato) fino al 31.8.05, assume servizio il 16.2.05 e dal 7.2.05 fino al 23.3.05 usufruisce dell'astensione facoltativa. Dal 24.3.05 al 29.03.05 chiede ferie. Dal 30.3.05 al 9.6.05 usufruirà di astensione facoltativa. Ha diritto alla retribuzione estiva? Faccio presente che: in precedenti casi, anche con approvazione della Ragioneria Provinciale della provincia di Vicenza, si è sempre applicato l'articolo 527 del Testo unico del 297/1994, con mancato riconoscimento della retribuzione estiva; sulla materia, posto il quesito a diversi esperti, abbiamo ottenuto risposte diverse se non contradditorie e comunque quasi sempre senza precisi riferimenti normativi; alcuni quesiti adducono che la normativa contrattuale - Comparto Scuola - del 1995 e successivi non richiede che il personale a T.D. per la durata dell'intero anno scolastico debba maturare specifici requisiti di servizio (180 giorni) per acquisire il diritto sopra citato e che qualsiasi riferimento a norme ormai non più applicabili precedenti (leggasi art. 527/297 del 94) sono in violazione del CCNL e quindi censurabile dinanzi il giudice del lavoro. Ciò anche in riferimento all'art. 142 dell'ultimo CCNL 2002/2005. Inoltre mi permetto di riportare due differenti risposte indicate da Pino Santoro nelle proprie Faq. FAQ/431a cura di Pino Santoro: "Sono una docente precaria della scuola elementare, in gravidanza, e desideravo chiedere se alla fine di agosto dovessi ottenere una nomina annuale fino al 31.08.2003, in settembre devo prendere servizio almeno un giorno per poter ricevere lo stipendio fino al termine della nomina (in caso contrario mi verrebbe riconosciuto l'anno solo ai fini giuridici: punteggio G.P., ecc)? Sì. Avrebbe diritto però a percepire l'indennità di maternità nel caso in cui non siano decorsi più di 60 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Nel caso ottenessi la nomina annuale di cui sopra e, a ragione della maternità, non potessi fare i 180 giorni, perderei il diritto alla retribuzione estiva? Sì". FAQ/49 a cura di Pino Santoro: "Egregio dott. Santoro, durante l'anno scolastico 1999/2000, con contratto-nomina del Provveditore del 13.10.1999 e fino al 31.08.2000, ho fruito di giorni 34 di astensione facoltativa per malattia del figlio minore di anni 3 e giorni 129 di aspettativa per motivi di famiglia; con provvedimento del Dir. Scolastico non mi è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione dei mesi estivi (Luglio e Agosto). Gradirei conoscere il Suo parere in merito alla legittimità del provvedimento suddetto precisando che l'astensione facoltativa è stata fruita dal 14.10.al 16.11.1999 e l'aspettativa dal 09.02.2000 al 16.06.2000. Grazie. L'amministrazione applica una vecchia norma contenuta nel testo unico per negarle il diritto alla retribuzione estiva, anche se con la privatizzazione del rapporto di lavoro non dovrebbe essere più in vigore, dal momento che il CCNL del comparto scuola non contempla questa evenienza". Ringrazio per l'attenzione e in attesa di una gentile risposta, porgo cordiali saluti.

Ritengo che l'ultima risposta da me stesso fornita, soprattutto in ragione di quanto prevede il novellato art. 142 CCNL, sia quella corretta. Non ho infatti dubbio alcuno che in sede contenziosa l'amministrazione scolastica soccomberebbe, con aggravio di onorari e spese.

Capita spesso che alcune classi siano in gita, in stage, o risultino vuote per assenze collettive (ingiustificate). I docenti in servizio in tali classi sono esonerati da qualunque prestazione o sono da ritenersi in servizio e quindi utilizzabili per sostituzioni in altre classi?

La seconda che hai detto.

In un istituto professionale, i consigli di classe hanno individuato le materie (e quindi i docenti) per svolgere le 4 ore dell'area di approfondimento. L'orario stabilito è dalle 14,30 alle 16,30 con rientro pomeridiano dei docenti e degli alunni. In alcuni casi le lezioni sono andate deserte da parte degli alunni mentre il docente è stato regolarmente presente. Il D.S. ha deciso dinon pagare tali ore perchè "la prestazione non è stata effettivamente prestata". Io non sono d'accordo. Qual è la sua opinione?

Identica alla sua.

Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile (Art. 34 CCNL del 16/05/2005). Un docente, assente per un periodo continuativo dal mese di febbraio e che rientri in servizio l'11 maggio (gg. 95) deve essere impiegato (art. 34 CCNL del 16/05/2003) in attività didattiche nelle proprie classi (1 e 2) escluse le classi terminali?

Sì.

Alla data del 30 aprile il docente è stato assente per 86 giorni. Al fine di garantire la continuità didattica, si deve prendere in esame, per il computo dei 90 giorni (classi terminali): data di rientro del titolare (11 maggio); data entro il 30 aprile (aver maturato i 90 giorni entro il 30 aprile)?

La prima che hai detto.

Buongiorno; non essendo sicura che la posta sia stata correttamente inviata ieri, vi riformulo la domanda. Sono una docente ed ho un quesito sull'interpretazione dell'art. 16. Ho chiesto un'ora di permesso il 10 gennaio e il DS della scuola mi ha ordinato di recuperarla il 2 maggio. Non volendo mancare ad un ordine di servizio, ho effettuato la supplenza e in seguito ho fatto notare, per iscritto, che la normativa dice che il recupero va effettuato entro i due mesi lavorativi successivi alla data del permesso. Il DS non si è nemmeno degnato di rispondermi. Ma a me è sorto il dubbio: devo, anzi, chiedere che quell'ora effettuata il 2 maggio mi venga retribuita come 19^?

Neanche per idea.

Egregio Prof. Santoro, sono una professoressa collocata fuori ruolo, ai sensi dell' ex art. 626 del D.L.vo 297/94, presso il Ministero degli Affari Esteri. Vorrei cortesemente sapere se per usufruire dell'aspettativa (come da Legge 11 febbraio 1980, n. 26 - Legge Signorello) è necessario il rientro ai ruoli (a scuola).

Ritengo proprio di no.

Caro prof. Santoro sono un assistente amministrativo con contratto a tempo determinato del CSA fino al 30/06/2005. Gradirei sapere se le ferie maturate e non godute per malattia, possono essere retribuite e se devo fare richiesta di liquidazione al Preside, citando quale norme di riferimento?

Sì, vengono monetizzate sulla base di quanto stabilisce il CCNL.

Gentile Pino, devo chiederti chiarimenti sull'aspettativa per motivi di famiglia. Quali sono le motivazioni familiari che vengono prese in considerazione? Ti prego vivamente di darmi molte indicazioni, in quanto mi trovo in una situazione grave con una madre molto malata e non so come riorganizzare la mia vita. Ho già preso visione del Testo Unico del 1957 e lì si parla di aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, cosa significa, si viene retribuiti ma senza assegni?

No. Non si viene retribuiti.

Ho visionato anche gli ultimi Contratti e le note ministeriali ma non ci sono altri dettagli di rilievo. Ti ringrazio infinitamente per l'aiuto che vorrai darmi.

Ti mando un libello sulle assenze che spero possa aiutarti.

Un incaricato a t.d. (fino al 30/6) ata puo' essere collocato in ferie d'ufficio dopo essere stato invitato,con esito negativo, a richiedere le ferie?

No. In ferie d'ufficio no. Ma le ferie vanno comunque fruite.

Sono una docente di scienze che ha una invalidità civile del 50% (udito, corretto parzialmente con le protesi) da poco chiesta e riconosciuta. Vorrei conoscere la normativa per eventuale richiesta di spostamento dall'attività di insegnamento. Grazie.

Art. 23, comma 5 del CCNL 1997 e del CCDN 24.10.1997. Su questa disciplina fondamentale si è innestato il famigerato art. 35, commi 5 e 6 della legge 289/2002.

Gentile Professore, è prassi ormai in molte scuole medie avvisare per iscritto verso marzo-aprile le famiglie degli alunni che rischiano di non essere promossi, al punto che molti Presidi agitano lo spauracchio di non poter fermare un alunno se tale comunicazione scritta non è stata inviata. Vorrei sapere se esiste (ed eventuali riferimenti) un obbligo normativo in tal senso, se esistono limiti temporali (fine aprile, metà maggio!?!) e se comunque la scheda di valutazione non rappresenta già una comunicazione scritta del Consiglio di Classe sulle difficoltà di apprendimento. Inoltre, se un genitore è stato avvisato verbalmente del rischio bocciatura, da più insegnanti separatamente durante i colloqui, non è questa già una comunicazione adeguata? Vorrei precisare che si tratta di una classe non rientrante nella riforma Moratti.

Spetta alla scuola decidere le modalità con cui intrattenere i rapporti con le famiglie, essendo le istituzioni scolastiche dotate di specifica autonomia didattica ed organizzativa.

Vorre avere un parere in merito a una circolare emessa dal d.s. del Liceo Scintifico Statale in cui insegno. In occasione di un recente sciopero, il d.s. ha comunicato che:
1) i docenti che intendono scioperare DEVONO presentare comunicazione di adesione ("dimenticando" la volontarietà di tale dichiarazione...);
2) chi non sciopera e non ha il giorno libero DEVE trovarsi a scuola alle ore 8.00, a prescindere dall'effettivo orario di lezione, per organizzare i turni di sorveglianza degli alunni presenti. Chi non è presente a scuola alle ore 8.00 sarà considerato in sciopero.
Secondo me tali norme, presenti nei precedenti CCNL, risultano disapplicate perchè non piu' presenti nel CCNL 2003; le RSU di Istituto, invece, dicono che è tutto in regola. Tu che dici?

Che la comunicazione preventiva di adesione configura attività antisindacale da parte del dirigente, senza alcun dubbio. La seconda richiesta è invece secondo me compatibile con le attuali norme che disciplinano l'effettuazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Gent.mo prof Santoro, vorrei sapere se puo' essere lecito da parte del dirigente scolastico "scombinare" cattedre, continuita' didattica, sottoporre i docenti al continuo "sballottolamento" da una succursale all'altra ecc. pur di far quadrare i conti con le dovute 18h settimanali. Insegnamo matematica e fisica, io e alcuni miei colleghi, nei corsi ordinari, classe 49/A 17h-cattedra, in un liceo scientifico piuttosto grande (53 classi). Ho sempre saputo che le due materie, per normativa (dove posso cercarne il testo?) e per ragioni didattiche (io sviluppo un argomento di Matematica e contestualmente lo applico alla Fisica), le deve insegnare lo stesso insegnante. A parte tutto le sembra logico sollevare le giuste proteste dell'utenza che si vede privata ogni anno del suo legittimo docente per risparmiare la briciola di una sola ora (utilizzata peraltro nelle supplenze e non certo "che va perduta") con grave danno in materie altamente caratterizzanti del corso di studi? Come possono i ragazzi adattarsi proficuamente a una tale varietà di metodi e di impostazioni? Come posso io sapere con esattezza che "taglio" ha dato il collega che mi ha preceduto ad un certo argomento per poter sviluppare i nuovi? Si sa poi, che i ragazzi sono furbi e dicono sempre di aver fatto male ciò che chiedi o addirittura di non averlo fatto creando imbarazzo nel docente (l'importante per loro è aver trovato la giusta scusa).

Purtroppo la cura Moratti produce questi benefici effetti. Il suo dirigente non ha davvero nessuna colpa a riguardo.

Gentile Prof. Santoro, sono la rappresentante di una classe seconda elementare composta di 26 alunni. Si prospetta la possibilità che il prossimo anno scolastico entrino due nuovi alunni, e così saliremmo a 28. La classe ha le stesse dimensioni delle altre dell'istituto che però mediamente accolgono da 15 a 17/18 alunni circa. Vorrei chiederle se esiste qualche normativa che riguarda la metratura delle classi in rapporto al numero degli alunni, e che in generale regolamenta i casi di sdoppiamneto delle classi numerose.

Si faccia dare dall'ufficio tecnico del Comune proprietario dell'edificio i dati relativi alla capienza massima delle aule. Questo naturalmente rappresenta un ottimo argomento per chiedere lo sdoppiamento della classe in organico di fatto.

Gentile Pino Santoro, sono insegnante di ruolo presso un istituto professionale, in aspettativa per motivi di studio dal 1 settembre 2004 al 31 agosto 2005. Sono in attesa di essere nominato come ricercatore presso l'università, essendo risultato vincitore di valutazione comparativa. Mi è stato suggerito, per continuare l'attività che sto svolgendo ora, di presentare presso la scuola un'ulteriore domanda di aspettativa - dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2006, e, in caso di problemi, di dimettermi dalla scuola. Vorrei sapere: è possibile presentare una domanda di aspettativa per motivi di studio per un ulteriore anno?

Sì.

Qual'è la procedura per dimettersi o licenziarsi?

Basta essere assenti ingiustificati per più di 15 giorni per decadere dall'impiego. Oppure bisogna presentare domanda di dimissioni entro lo stesso periodo in cui si presenta domanda di pensionamento.

3) E' vero che entro i cinque anni che seguono le dimissioni posso chiedere il reintegro in ruolo?

Sì.

La ringrazio moltissimo per l'aiuto - e per il lavoro che compie!

Prego.

Caro Prof., l'interessato non ha alcuna intenzione di volere fruire le ferie, perché vuole il pagamento delle stesse, come ci dobbiamo regolare? Ci scusi e grazie per l'ospitalità.

Non può pretendere il pagamento. Infatti le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, come afferma l'art. 13, comma 8 del CCNL. Il quale afferma anche che le stesse DEVONO essere richieste dal dipendente. Per cui contestate l'addebito disciplinare a questo cretino, che viene meno ad un suo dovere nel momento in cui si rifiuta di chiedere le ferie.

Chiedo cortesemente come va valutato l'anno di servizio del personale ATA a tempo determinato ai fini del calcolo delle ferie spettanti (calcolo basato su 30 o su 32 gg. a seconda del servizio maturato). L'anno va considerato tale se l'interessato ha lavorato almeno 180 gg., come necessario ai docenti, o deve essere intero e quindi costituito da 360 gg.? Grazie per la collaborazione.

Si calcolano i mesi di effettivo servizio, per la maturazione delle ferie.

Gen.le professor Santoro, ho ottenuto il passsaggio di ruolo dalla scuola dell' infanzia alla scuola primaria, nell'unico circolo didattico vicino a casa, nel plesso vicino a casa ci sono  tre posti due dati fino a questo a.s. ad assegnazione provvisoria, e uno per trasferimento interprovinciale, nella classe di mia figlia; le insegnanti in assegnazione provvisoria quest'anno hanno ottenuto il trasferimento in questo circolo didattico, vorrei sapere se posso far valere la precedenza dell' art. 21 della legge 104 essendo titolare di tale diritto. Ho parlato gia' con la dirigente (che a settembre andra' in pensione) perche' sono in astensione obbligatoria preparto, e a settembre sono in astensione postparto,ho fatto presente e sottolineato l'art. 21 mi ha chiesto se potevo guidare e mi ha detto che mi avrebbe eventualmente assegnato ad un plessso a tre km. Con la nuova dirigente posso richiedere l'assegnazione del plesso di fianco a casa, anche eventualmente "superando" le ins.ti che dall'assegnazione provvisoria sono passate titolari? La ringrazio anticipatamente per la risposta.  

La materia è regolata dal contratto di scuola, per cui ti invito a prenderne visione.

Gentilissimo Prof. Santoro vorrei chiederle se i decreti di ricostruzione di carriera dei docenti collocati fuori ruolo (ex.art. 113) sono di competenza della scuola presso cui l'interessato presta servizio o compete al C.S.A della Provincia di appartenenza?

Compete alla scuola, secondo me.

Caro Pino, ti pongo un quesito sul calendario scolastico. Nella mia scuola, un istituto professionale, le lezioni avranno termine il 16 giugno. Insegno su posto di sostegno ed ho in carico due alunni entrambi iscritti in terza, che entro la fine delle lezioni termineranno l'iter per l'esame di qualifica. Vorrei sapere se sono tenuto ad essere presente anche dopo il termine delle lezioni a scuola.

No, se non ci sono attività programmate.

In caso affermativo dove trovo la normativa di riferimento e fino a quando dovrei stare a disposizione?

La materia è disciplinata dal CCNL, in cui sono indicati chiaramente diritti e doveri.

Egr. Prof. Santoro, considerate le importanti e utili informazioni che mi ha fornito precedentemente, sono di nuovo a chiedere il Suo parere. Parte del personale ATA di questa Scuola ha preso servizio dopo il 1° settembre 2004, si crea pertanto il problema di stabilire se spettano comunque n° 4 giorni di festività soppresse o parte di essi. Dall'analisi dell'ultimo CCNL 2002-2005, l'art. 14 FESTIVITA' (art. 20 del ccnl 4-8-1995) riporta testualmente: "1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (cfr. nota n. 11). E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni." Inoltre, nell'art. 19 FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO del medesimo CCNL,  che specifica le situazioni particolari del personale assunto con questo tipo di contratto ivi compreso quello con incarico per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, non si legge che le festività si maturano in proporzione al servizio prestato né come deve esserne effettuato il computo (con relativo arrotondamento per eccesso o difetto). Le chiedo, pertanto, cortesemente, se può, ancora una volta, fornirmi una risposta precisa e inequivocabile che io possa conseguentemente girare al personale interessato. La ringrazio anticipatamente e La saluto cordialmente.

La materia avrebbe dovuto essere chiarita in sede di rinnovo contrattuale, ma così non è stato. Quindi bisogna navigare a vista. Io dico: si maturano in base agli stessi presupposti delle ferie.

Egregio dott. Santoro sono un docente ITI della scuola superiore di secondo grado e sono stato immesso in ruolo il 1.9.2002..Ho frequentato un dottorato di ricerca in fisica tra il 1989 ed il 1993 e vorrei sapere se tale periodo è riconoscibile ai fini della carriera. Grazie del suo interessamento.   

Se, se non è stato prestato in costanza d'impiego.

In sede di ricostruzione di carriera, quanto mi verrà valutato, complessivamente, il seguente servizio preruolo: 1 anno di servizio militare; 9 anni di nomine annuali.

Quattro anni interamente ed i rimanenti due terzi.

Al 27 maggio, brevi manu - tramite operatore scolastico, mi è stata consegnata una lettera riservata protocollata (con allegata "lettera di protesta degli studenti del 19 maggio") da parte del DS, chiedendomi chiarimenti riguardo le lamentele da parte di una classe sull'andameto didattico. In questa classe io sono titolare da due anni e  non sono mai emerse lamentele nei miei confronti da nessuna delle omponenti (né in classe né durante i Consigli di Classe). E' corretta tale procedura da parte del DS?

Risponda al dirigente esattamente questo: che mai le sono state espresse lamentele.

Salve, sono una ex insegnante di scuola elementare, che nell'a.s. 2003 ha avuto il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di II grado. Nel mio servizio scolastico precedente è compreso anche un lungo periodo, 14 anni, di servizio di ruolo nella scuola materna. Nella ricostruzione di carriera ai fini della attribuzione della classe stipendiale, come sarà valutato? Qualcuno mi dice che tale valutazione non è prevista, ma a me sembra assurdo, essendo l'insegnamento nella scuola materna considerato parte della funzione docente, ed essendo omogenee le classi stipendiali della insegnanti di scuola materna ed elementare. Come posso far valere le mie tesi? Ci sono sentenze TAR, circolari o materiale di altro genere da poter consultare sull'argomento?

Non essendo lei transitata direttamente dalle materne alle superiori, tale servizio le verrà computato.

Sono un collaboratore scolastico e usufruisco della legge 104 art. 33  presto servizio in una scuola elementare che essendo in un unico edificio con la scuola dell'infanzia può il d.s. obbligarmi a coprire anche il pomeriggio due volte la settimana ed il sabato mattina.

Sì.

Vorrei sapere se nella scuola dell'infanzia il compito di cambiare i bambini al bagno spetta a noi collaboratori o agli insegnanti.

Ai collaboratori ed anche alle insegnanti.

Gent.mo Pino, le scrivo per un ulteriore quesito, sperando di non approfittare della Sua disponibilità. Desideravo sapere se, per quanto attiene alle ferie, devo necessariamente prendere di seguito i giorni che mi spettano (36) o se posso riservarne circa 15 per il mese di settembre, visto che avrei necessità di farlo. So che le ferie possono essere prese in un periodo in cui è sospesa l'attività didattica e pertanto mi chiedo se il dirigente scolastico può rifiutarsi di concederle in un periodo in cui, sicuramente, ci saranno attività scolastiche (quali collegio docenti), ma non saranno ancora iniziate le lezioni.

Le attività didattiche iniziano il 1 settembre e terminano il 30 giugno di ogni anno. Le ferie vanno fruite di norma entro il termine di ciascun anno scolastico (31 agosto).

Egr. Dott. Santoro, Le sottopongo il seguente quesito: sono un docente di lettere. Purtroppo, usufruisco della legge 104/92 per una grave invalidità (100%). Il Dirigente Scolastico del mio Istituto Superiore ha delegato il suo vice a preparare il piano di assegnazione ore per l’a.s. 2005/06. Questi, senza interpellarmi, ha preparato il piano con altri docenti commettendo gravi ingiustizie nei miei confronti. Il piano prevede per me una assegnazione di h.13 considerando scontata la mia richiesta di usufruire della l. 104 ed, in particolare, mi si affiderebbe la prima classe, che prevede h.5 di insegnamento, mi si escluderebbe dalla continuità e dall’insegnamento nella classe V^. E’ noto che l’attività di insegnamento della prima classe è particolarmente intensiva, per cui potrebbe intaccare maggiormente il mio stato di salute. E’ mia intenzione non chiedere il beneficio della l. 104 per ottenere l’insegnamento del corso intero. Cosa mi consiglia? Quali sono i miei diritti nella ipotesi ripetessi la richiesta del beneficio della l. 104? Attendo con ansia un Suo autorevole parere. Grazie.

L'assegnazione alle classi spetta al dirigente sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto. Per altro è necessario anche un passaggio con le RSU, dal momento che spetta alla contrattazione di istituto stabilire i criteri di utilizzazione del personale rispetto al POF.

Esiste un articolo di legge che tuteli la continuità nella stessa classe qualora un insegnante di sostegno passi alla scuola comune e ci sia un posto vacante nella classe dove ha fino ad allora fatto sostegno?

No.

Gentile sig. Santoro, lavoravo presso il comune di Milano come insegnante di Scuola materna dal dicembre/78 (7 livello qualifica funzionale dal 1/9/90). Sono stata nominata nello stato come docente di scuola dell'Infanzia, l'8 settembre 2004 (chiamata al cellulare, dal csa il pomeriggio precedente.. e il mancato preavviso al comune mi costa 3.700 euro!). Ho chiesto informazioni in segreteria per la ricostruzione di carriera, mi hanno detto che mi riconosceranno solo il servizio dal 2000 (lescuole comunali sono state parificate da quell'anno). Perderò l'anzianità di tutti gli anni precedenti al 2000? Come mai non vengono riconosciuti almeno a metà, come i servizi valutati nelle graduatorie? Ovviamente mi riferisco alla valutazione come sesto livello, so già che il settimo non verrà riconosciuto, ma perdere gli scatti di 22 anni e ricominciare dallo stipendio base è demoralizzante.

Capisco, comunque il riferimento normativo è l'art. 485 e sg. del d. l.vo 297/94, che può consultare anche dal ns. archivio.

Gentilissimo Pino, sono un'insegnante di scuola primaria. Stiamo discutendo sull'organizzazione del mio plesso per il prossimo anno. Vorrei sapere se, per l'assegnazione alle classi, conta di più la continuità o l'anzianità di servizio. Ti ringrazio molto.

L'assegnazione alle classi spetta al dirigente scolastico sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo. Per altro sull'argomento bisogna tenere conto anche di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola, visto che a lei spetta il compito di stabilire criteri di utilizzazione del personale rispetto al POF.

La sottoscritta, prof. Anna  Maria Repice, docente di Storia dell’Arte (A061) chiede  alla SV chiarimenti circa la legittimità o meno di prevedere l’inserimento dell’insegnamento della Storia dell’Arte (A061) nell’indirizzo Linguistico e nell’indirizzo Pedagogico negli Istituti Magistrale, secondo gli obiettivi specifici di apprendimento del MIUR, considerata la Circolare Ministeriale n. 27 del 11 febbraio 1991, con oggetto “le sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico”, dove viene chiaramente differenziato il biennio dal triennio con previsione, al biennio, dell’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte (A025) ed, al triennio, dell’insegnamento di Storia dell’Arte (A061). Di fatto l’Istituto Magistrale  nel suo POF relativo al Liceo Linguistico e al Liceo Pedagogico, indica nel quadro orario delle discipline n. 6 ore di Storia dell’Arte nel triennio che, sviluppate per il numero delle classi e delle sezioni attive (n. 19 classi per l’anno scol. 2004/2005) fanno un totale di n. 38 ore settimanali. Lo stesso Istituto Magistrale di contro non risulta avere nel suo organico abbastanza docenti che possano avere, ad oggi, titolarità per l’insegnamento della disciplina A061, situazione che ha  consentito fino all’anno scolastico in corso, e da più anni, di fare contratti anche brevi a soli docenti della classe A025 anche per l’insegnamento di Storia dell’Arte. La Storia dell'Arte è materia atipica e può essere classe A025?

Non ho presente il piano di studi adottato dall'istituto, per cui non sono in grado di risponderle.

Gentile Pino Santoro, nella speranza di non rubarle troppo tempo, ho dei quesiti da porle. Sono un A.A. a tempo determinato, nella scuola dove lavoro da 3 anni, non è mai stata fatta un'asseblea delle RSU con il personale ATA, e quest'anno scolastico non è stata fatta neanche quella interna con li DS e DSGA. "Lei come la vede!?"

Male.

Le ore del corso di Pronto soccorso (formazione 626) che ho fatto fuori orario scolastico, mi è stato detto che mi verranno retribuite. E se volessi recuperarle?

Presenti apposita istanza a riguardo.

C'èun termine per la presentazione delle domande di ferie ed uno per la risposta da parte del DS?

Il CCNL non lo indica, per cui spetta ad ogni scuola darsi una regola in tal senso.

Dal 1° settembre 2004 presto servizio (a seguito mia richiesta di trasferimento), come assistente amministrativa, in una Scuola Media Statale sede di seggio elettorale. Non essendo l'Istituto Tecnico Industriale Statale in cui prestavo servizio in precedenza mai stato sede di seggio non mi sono mai posto il problema relativo all'assenza dovuta a tale motivo, meravigliandomi che non se lo siano mai posto i miei attuali colleghi. In occasione delle ultime elezioni, ho (abbiamo) dovuto prendere ore di recupero (o ferie) per i giorni in cui la scuola è stata chiusa. Essendoci il referendum il 12 e13 giugno prossimo, gradirei sapere se esiste una precisa normativa per queste assenze del personale ATA non dovute a scelte o bisogni personali, dato che nessuno sembra saperlo esattamente ed ogni scuola "adotta" un suo metodo. Nello specifico, la scuola dove attualmente sono in servizio ha due plessi e sede di seggio è il plesso dove sono gli uffici del Dirigente Scolastico e di segreteria e dove ci sono sei (6) dei nove (9) collaboratori scolastici.

Quindi la scuola non "chiude", in occasione delle elezioni, ragion per cui il personale ATA deve prestare regolare servizio.

Con il presente quesito s’intende chiedere se la singola Istituzione scolastica, nella sua autonomia anche amministrativa, può concedere il c.d. buono pasto ai propri dipendenti che svolgano attività di servizio per un orario eccedente le 7 ore e dodici minuti giornaliere, similmente a quanto avviene per i dipendenti del comprato Ministeri. Le nuove competenze attribuite alle scuole a seguito dell’attribuzione della personalità giuridica e soprattutto per effetto dell’introduzione del regolamento sull’autonomia delle II.SS. (DP.R. 275/99) hanno sempre più spesso imposto alle scuole un orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali con l’attivazione dei c.d. “rientri pomeridiani”. Ciò si è reso opportuno soprattutto nelle scuole con funzionamento del tempo pieno. Orbene, il CCNL scuola vigente non prevede, in casi simili, l’erogazione del “buono pasto”. Tale provvidenza per il personale è rimasta solo sulle proposte contrattuali dei sindacati senza nessun seguito normativo. Va, a questo punto fatto un breve richiamo alla normativa vigente. Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è regolato contrattualmente. L’art. 45 c.2 del d. lgs. 165/2001, impone la parità di trattamento contrattuale “e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”. Il D.P.R. 275/99 stabilisce, all’art. 14 c.3, che: “per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del bilancio … le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità …”. Il Regolamento di contabilità delle II.SS. ( D.I. 44/2001) stabilisce, all’art. 1 che: “ Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d’Istituto, sono utilizzate … senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione …. Le II.SS. provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici o privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni". Se questo è il quadro normativo, è evidente che non vi sarebbero ostacoli a che la singola Istituzione scolastica preveda, in sede di contrattazione integrativa d’Istituto, l’erogazione dei buoni pasto mutuando, a tal fine, la disciplina di altri CCNL di altro settore del pubblico impiego. Ed infatti non vi sono impedimenti sul lato contrattuale poiché la contrattazione decentrata può ben prevedere trattamenti in melius per il personale rispetto al CCNL. Non vi sono ostacoli sul lato meramente amministrativo poiché l’autonomia amministrativa rende la scuola assolutamente libera nell’autonoma allocazione delle risorse non vincolate da specifiche destinazioni. A puro titolo esemplificativo la scuola potrà fare ricorso, a tal fine, alle risorse provenienti da interessi bancari o relativo all’avanzo di amministrazione non vincolato. Si richiede un parere in merito.

La contrattazione di scuola non è abilitata a decidere la corresponsione dei buoni pasto, potendo intervenire sulle sole materie indicate nell'art. 6 del CCNL.

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