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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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GIUGNO 2002


Scuola Governo Parlamento

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03 - 27 giugno Parlamento

 

Camera

 

Aula 26 La Camera approva definitivamente il DdL AC 1534-B, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (già approvato dal Senato il 20 marzo 2002)
Aula 17, 18, 19 Il 19 giugno 2002 l'Aula approva definitivamente il DdL AC 1696/B, Riordino della dirigenza statale (già approvato dal Senato il 17 aprile 2002)
Aula 04 Il 4 giugno 2002 la Camera approva il DdL su Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Aula 05 Interrogazioni a risposta immediata

PIERA CAPITELLI. Signor Presidente, ministro, onorevoli colleghi, la non applicazione della legge n. 30 del 2000 e il disegno di legge delega di riforma della scuola hanno creato una situazione di grave incertezza nelle scuole e l'iter di discussione avviato al Senato non fa certo intravedere soluzioni soddisfacenti e di facile e prossima realizzazione. Eppure il ministro ha pensato di potersi rivolgere alle famiglie: per rassicurarle? Ha pensato di farlo con un opuscolo inserito in quotidiani e settimanali ad alta tiratura, che illustra una riforma che non c'è ancora e che, nonostante ciò, viene presentata come se fosse già tradotta in un provvedimento legislativo e quindi immediatamente attuabile. È informazione questa? Ma se anche lo fosse, in che poco conto si tiene il lavoro del Parlamento che non si è ancora pronunciato in merito in nessuno dei due rami?
Noi vogliamo prescindere dal tema della liceità di tale iniziativa, ma non possiamo non chiederci quanto sia costata e da quale capitolo di spesa siano stati reperiti i fondi. (...)
LETIZIA MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla riforma degli ordinamenti scolastici, prima ancora che fosse presentato il disegno di legge attualmente all'esame del Senato, è stata attuata un'opera sistematica di disinformazione, sia da parte di esponenti dell'opposizione che da alcuni gruppi di docenti fortemente sindacalizzati. Quest'opera di disinformazione è stata fatta sulla stampa e anche con un'azione di volantinaggio nelle scuole con notizie distorte e non vere. Tale opera di disinformazione è continuata anche dopo la presentazione del disegno di legge e si è giunti a invitare presidi e docenti ad attuare la legge n. 30 del 2000 che, come è noto, manca dei relativi atti applicativi, e a non tener conto delle indicazioni del ministero.
In tale contesto era preciso dovere del Governo e del ministero fornire ad oltre 8 milioni di studenti e alle relative famiglie un'informazione puntuale, chiara e completa sul riordino degli ordinamenti scolastici. Tale riforma è interesse di tutta la società, pertanto siamo sorpresi che l'opposizione chieda notizia su capitoli di spesa e costi - peraltro esigui - su un'iniziativa di informazione doverosa che attiene ai grandi processi di innovazione della scuola.
Inoltre, nella lettera introduttiva da me inviata agli studenti, ai docenti e alle famiglie, ho precisato che il dibattito parlamentare, sicuramente contribuirà a migliorare e ad arricchire il progetto in corso di esame in Parlamento. Ho anche aggiunto che questa guida rappresenta uno strumento di comunicazione e di dialogo, quel dialogo che, da sempre, ha cercato di instaurare con tutto il mondo della scuola. Peraltro, è noto che nel ministero vi è un'apposita direzione generale competente sulla comunicazione che ha il compito istituzionale di diffondere informazioni sulla scuola alla società.
Anche i precedenti governi, in più occasioni ed in particolare per quanto riguarda l'articolazione dei cicli, hanno usato strumenti analoghi con gli stessi obiettivi, come risulta dal materiale diffuso a suo tempo nelle scuole e a mezzo stampa dalla stessa direzione generale. La stampa e la distribuzione dell'opuscolo sono state realizzate a cura del Poligrafico dello Stato e la distribuzione è avvenuta utilizzando le tradizionali vie di collegamento con le scuole. Tutta l'azione effettuata in via preventiva e quella che seguirà è destinata a soddisfare i bisogni degli studenti, dei docenti, dei genitori che devono tutti capire quali sono i processi di cambiamento in corso nella scuola. (...)
GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, onorevole ministro, fa un po' impressione sentir parlare di disinformazione da parte di un membro di un Governo il cui Presidente del Consiglio detiene la totalità dei mezzi di informazione in questo paese e a fronte del quale gruppi di studenti, docenti, singoli cittadini, esercitando il loro sacrosanto diritto - dire quasi dovere - di discutere, di valutare e di pensare e provano a capire quale sia il futuro della loro scuola.
Se abbiamo presentato questa interrogazione - e al riguardo la sua risposta è veramente insoddisfacente - è perché non neghiamo la legittimità della comunicazione istituzionale che, come lei ha ricordato, è stata portata avanti anche dal nostro precedente Governo; ciò però avviene su capitoli di bilancio delegati alla comunicazione istituzionale. In questo caso, invece, vi è il sospetto che i fondi necessari siano stati reperiti utilizzando capitoli destinati alla scuola pubblica italiana, dunque vi è già un problema di carattere economico. Inoltre, la comunicazione istituzionale avviene quando il Governo ha adottato dei provvedimenti, sui quali vi sono prove certe riguardo ai numeri, alle cifre. Quando invece il Governo non ha adottato provvedimenti ciò che contrabbanda per informazione, di fatto è propaganda, è tentativo di costruzione di consenso preventivo intorno ad una proposta che ancora deve compiere tutto il proprio iter.
Lei poteva informare gli italiani e mi fa piacere che abbia parlato di doverosa informazione alla famiglia e agli studenti, ma lei doveva spiegare agli studenti il motivo per cui sono stati tagliati 34 mila posti concernenti la docenza nelle scuole: questo è un fatto! Si sarebbe trattato di informazione se si fossero spiegate le ragioni di questo fatto. Perché tagliate le risorse all'edilizia scolastica? Perché cambiate la fisionomia degli esami di maturità attraverso quell'aberrante legge finanziaria che cambia le commissioni e quindi abbassa il valore legale del titolo di studio? Di questo voi avreste dovuto dare comunicazione agli italiani, ma siccome in questo caso vi sono i fatti che parlano, cioè le leggi, avete preferito parlare di una riforma non ancora attuata saltando, tra l'altro, Parlamento e parti sociali
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Commissioni
7a in sede referente, DdL AC 495, 736, 965 e 2113, Diritto allo studio e Parità scolastica
7a 20, 25 in sede referente, A C 2238, Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica (già approvato dal Senato)
7a 20, 27 in sede referente, DdL AC 1773 e 2009, Regolarizzazione delle iscrizioni a diplomi universitari e di laurea per l'anno accademico 2000-2001

Il 27 giugno la Commissione delibera di adottare la proposta di legge n. 1773 quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

7a 26 Risoluzioni Insegnanti di Sostegno
7a 12, 26, 27 Nuovo schema di regolamento in materia di autonomia delle Accademie e dei Conservatori, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508
7a 18, 19 Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" di Torino
7a 18 in sede referente, DdL AC 2556, Ratifica Convenzione riconoscimento titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea

Il 18 giugno le Commissioni 3a e 7a deliberano, all'unanimità, di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge AC 2556 del Governo

7a 18 in sede referente, DdL AC 2209, Riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero
7a 11, 12 Il 12 giugno 2002 la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di nomina della professoressa Stefania Fuscagni a presidente dell'INDIRE
7a 04, 11 alla I Commissione, DdL AC 1696/B, Riordino della dirigenza statale (già approvato dal Senato il 17 aprile 2002)

L'11 giugno 2002 la Commissione esprime parere favorevole alla I Commissione

11a 12, 19 DdL Insegnanti di religione cattolica (DdL AC 561, 580, 737, 909, 1433, 1487, 1493, 1908/L, 1972, 2480)
 

Senato

 

Commissioni
1a 19 La Commissione esprime parere non ostativo al DdL A.S. 1306, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
1a 26 La Commissione approva l'Indagine Conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione
7a 25, 27 parere alla 1a Commissione, DdL Costituzionale AS 1187, Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(25.06.02) Il relatore COMPAGNA riferisce sul disegno di legge, ricordando che le competenze delle regioni nell'ambito del sistema scolastico, secondo l'originaria formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, erano limitate al canale della formazione professionale, in relazione al quale veniva loro attribuita la potestà legislativa concorrente. Tuttavia, risale soltanto al 1977, grazie al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la connessione fra regioni e sistema della formazione professionale. Da allora la storia di tale connessione è stata contrassegnata da un costante disagio causato sia dal contrasto tra regioni e Pubblica istruzione, che non ha voluto in alcun modo trasferire l'istruzione professionale di Stato al sistema regionale, sia dalla difficoltà a trovare una soluzione che consentisse di utilizzare le qualifiche professionali come titoli di accesso al mercato del lavoro.
Il settore dell'istruzione professionale inoltre ha finito per essere schiacciato dalla discussione sull'innalzamento dell'obbligo scolastico e la riforma della secondaria superiore, per poi, dagli anni Ottanta, essere sottoposto a una critica serrata dovuta in parte alle difficoltà da parte delle regioni di dare nuovo impulso alle strutture ereditate dal Ministero del lavoro e in parte agli sprechi e agli usi impropri delle risorse per la formazione che avevano provocato non pochi scandali in quasi tutte le regioni italiane.
La riforma del Titolo V della Costituzione, conseguenza dell'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha decisamente rafforzato il ruolo delle regioni nel sistema dell'istruzione e in merito all'impatto che il nuovo dettato costituzionale ha sul comparto della scuola il relatore rinvia alle considerazioni svolte dal ministro La Loggia in Commissione in occasione dell'audizione tenuta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nel corso della quale lo stesso Ministro ha esposto le sue osservazioni anche per quanto concerne il settore dell'istruzione.
Il relatore si sofferma poi sul disegno di legge costituzionale in titolo, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, ove si stabilisce che le regioni attivano la competenza legislativa esclusiva in alcune materie che, sebbene articolate in quattro punti, fanno in realtà riferimento a tre settori: sanità, istruzione e polizia. Il settore dell'istruzione attiene in effetti a due dei campi di intervento elencati rispettivamente alla lettera b), riguardante l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione, e alla lettera c), concernente la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione. Peraltro, se il provvedimento richiama il comparto dell'istruzione in due diverse lettere, gli specifici settori su cui si dovrebbe esercitare la potestà legislativa regionale esclusiva sono ben tre, vale a dire l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti e la predisposizione dell'offerta formativa per la parte di competenza regionale.
La relazione introduttiva al disegno di legge, pur non avendo valore normativo, precisa poi qualcosa in più rispetto al testo del provvedimento. Vi si legge infatti che la legislazione statale dovrà definire esclusivamente le norme generali in materia di ordine degli studi, standard di insegnamento e condizioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di studio, dovendo inoltre assicurare l'omogeneità complessiva degli studi nel senso di contemperare i "saperi" comuni con i "saperi" locali. Sempre secondo la relazione, è invece in capo alle regioni la potestà legislativa esclusiva sui tre aspetti esplicitati nell'unico articolo del disegno di legge, ovvero organizzazione, gestione e programmazione di specifico interesse regionale.
Egli segnala inoltre che le regioni italiane, chiamate ad esprimersi sul provvedimento in oggetto in sede di Conferenza unificata, si sono apertamente spaccate, producendo due documenti diversi e in larga parte divergenti: uno favorevole al testo governativo e sottoscritto da Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto; l'altro, di avviso sfavorevole al progetto, e condiviso da Emilia-Romagna, Campania, Marche, Toscana e Umbria.
Il relatore sottolinea quindi che il nuovo comma che si vorrebbe introdurre all'articolo 117 comporta alcune innovazione lessicali, che riguardano due diversi profili: la qualificazione della competenza legislativa regionale quale "esclusiva" (definizione finora riservata dalla Costituzione alla potestà statale) e l'uso dell'espressione "le regioni attivano la competenza". Sotto il primo aspetto, sorge il problema di chiarire se vi sia una differenziazione fra questa competenza esclusiva e quella residuale generale delle regioni di cui al comma quarto dell'articolo 117, posto che l'interpretazione prevalente ritiene che tale potestà legislativa regionale residuale e generale incontri gli stessi (e quei soli) limiti che vengono fissati dalla Costituzione per la potestà legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Se dunque si volesse intendere un concetto diverso nel richiamare esplicitamente una competenza esclusiva, non sarebbe chiara la differenziazione rispetto alla competenza generale residuale attribuita alle regioni dal già ricordato comma quarto dell'articolo 117.
Quanto al verbo "attivare", non appare univocamente certo se – ed eventualmente in cosa – l'attivazione sia diversa dall'avere una competenza ed esserne titolare. Inoltre, la formulazione della disposizione in oggetto non sembra porre un obbligo a carico delle regioni, configurando piuttosto un potere/dovere di attivare la predetta competenza da parte degli enti regionali. Per questi motivi, potendo alcune regioni attivare la competenza e altre no, è stato anche prefigurato il rischio di disuguaglianze a livello nazionale nelle materie contemplate dalla riforma costituzionale in esame. Ma del resto è proprio del federalismo, se correttamente inteso, essere caratterizzato da diversità e disuguaglianze.
Ancora dal punto di vista della lettera delle disposizioni recate dall'atto n. 1187, egli rileva poi come meriti un'opportuna riflessione il ricorso alla semplice dizione "Le regioni", sorgendo la questione se il riferimento valga solo per quelle a statuto ordinario o anche per quelle a statuto speciale. Se infatti non vi sono ragioni rinvenibili per le quali le cinque autonomie differenziate e le province autonome dovrebbero avere ambiti di minore incidenza nelle materie indicate dal disegno di legge rispetto a quelli assegnati alle regioni ordinarie, è altresì vero che la legge costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare il Titolo V, ha ritenuto di esplicitare, all'articolo 10, che le disposizioni da quel testo introdotte si sarebbero applicate anche alle regioni a statuto speciale; ciò che non è espressamente detto invece nel provvedimento in esame.
Da ultimo, il relatore pone in evidenza il carattere fortemente innovativo della riforma costituzionale proposta con il presente disegno di legge, che andrebbe ad aggiungersi alle già significative innovazioni che il nuovo Titolo V della Costituzione ha introdotto in un comparto tradizionalmente contrassegnato da un accentuato centralismo. Egli rileva tuttavia che sarebbe stato più opportuno che nel processo avviato negli ultimi anni e diretto a correggere e modificare la richiamata tradizione centralistica in campo scolastico fosse stato assegnato un ruolo di maggiore momento al Ministero competente per l'istruzione, in modo da privilegiare gli aspetti di merito rispetto al profilo metodologico di cui si è reso interprete il Ministero per le riforme istituzionali.

7a 12, 19, 20 Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508
7a 05, 07, 12 in sede delibertante, DdL A.S. 1356, Equiparazione tra diploma in educazione fisica e laurea in scienze delle attività motorie e sportive

E' fissato per venerdì 7 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti

Il 12 giugno 2002 la Commissione accoglie senza emendamenti il DdL A.S. 1356, Equiparazione tra diploma in educazione fisica e laurea in scienze delle attività motorie e sportive

7a 12 Il 12 giugno 2002 la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" di Torino
7a 05 Il 5 giugno 2002 la Commissione esprime parere favorevole alla proposta di nomina della professoressa Stefania Fuscagni a Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa con 11 voti favorevoli e 2 astenuti
7a 04 Interrogazioni

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00385 del presidente Asciutti ed altri, sulla valutazione dei titoli del personale docente ed educativo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti. Al riguardo, la rappresentante del Governo precisa che la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, nell'istituire le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) finalizzate alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria, ha anche previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.
Sottolinea poi che il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che, nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, i relativi bandi di concorso debbono attribuire a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle SSIS e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.
Rileva inoltre che il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, ha stabilito che l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999 e ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali, nonché la definizione del punteggio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, richiedendo che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 suindicato. Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale 4 giugno 2001, ha quindi previsto, all'articolo 8, che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le SSIS viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti. Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso seguito dagli specializzati (due anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio ed esami finali) e alla preparazione di alto profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.
Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati a seguito della frequenza delle SSIS di cumulare i 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbono essere valutabili.
Il Sottosegretario ricorda poi che il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sentenza del 20 maggio scorso, ha ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati. Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, nella parte in cui consente il cumulo, oltre al punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di insegnamento prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione all'insegnamento secondario. In proposito, va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati dalle SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi. Pertanto, l'Amministrazione non interporrà appello e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti. Infatti con una prossima ordinanza ministeriale, presumibilmente si stabilirà che coloro che frequentano i corsi di specializzazione non potranno prestare contemporaneamente servizio di insegnamento. Ella rileva infine come le eccezioni espresse dal predetto TAR trovino corrispondenza nella formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1306, riguardante la riforma scolastica, che prevede appunto lo svolgimento del tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il Sottosegretario per la sua risposta e osserva tuttavia che l'intero meccanismo dell'attribuzione dei punteggi e dell'inserimento nelle graduatorie permanenti dovrà essere rivisto alla luce dell'esperienza concernente le SSIS, in modo da sciogliere il nodo del doppio canale di reclutamento e di garantire a tutti pari opportunità. Per tali ragioni egli si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde poi all'interrogazione n. 3-00422 della senatrice Acciarini, sull'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di coloro che frequentano corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, evidenziando che la questione ivi rappresentata è stata risolta nel senso auspicato dalla senatrice interrogante.
Infatti, tenuto conto che da parte di numerose SSIS è stata fatta presente l'impossibilità di anticipare i tempi già programmati per la conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo da consentire agli abilitandi di rispettare il termine del 31 maggio 2002, con decreto direttoriale del 29 maggio 2002 è stato consentito a coloro che concludono gli esami finali tra il 1° giugno 2002 ed il 20 luglio 2002 l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Detto inserimento potrà avvenire nel doveroso rispetto delle posizioni dei candidati che, nei termini previsti dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, conseguono e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.
Pertanto, con il predetto decreto è stato consentito a coloro che frequentano corsi destinati a concludersi entro il 20 luglio 2002 di presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente. Tale inserimento è previsto dallo stesso decreto in una prima fase, con riserva, in una graduatoria provvisoria in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite ai sensi del predetto decreto del 12 febbraio 2002, con l'attribuzione del punteggio minimo previsto dalla tabella annessa al decreto stesso. Peraltro, a conclusione del corso, previa documentazione del punteggio conseguito, nelle graduatorie definitive il personale medesimo consegue il punteggio spettante sulla base della stessa tabella in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'abilitazione.

La senatrice ACCIARINI ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita alla sua interrogazione e per l'attenzione posta al problema da lei sollevato, ritenendo che il Governo stia affrontando in maniera corretta la questione dello svolgimento di corsi di specializzazione e della successiva valutazione, anche in considerazione della sentenza del TAR del Lazio ricordata poc'anzi in occasione della risposta alla precedente interrogazione. Tuttavia, proprio in riferimento ad alcune anticipazioni rilasciate dalla stessa rappresentante del Governo relativamente al problema affrontato dall'interrogazione del presidente Asciutti, la senatrice invita ad adottare un'opportuna cautela prima di prevedere il divieto di svolgere il servizio di insegnamento durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde infine all'interrogazione n. 3-00403 della senatrice Acciarini, sull'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, concernente le istruzioni operative per gli scrutini e gli esami relativi all'anno scolastico 2000-2001 nei confronti degli allievi in situazioni di handicap. In merito a tale interrogazione, ella osserva che le preoccupazioni della senatrice interrogante non hanno ragione di essere, in quanto l'ordinanza in parola conferma che gli studenti, che seguono un percorso formativo individualizzato e che sono ammessi agli esami di licenza media, sostengono prove differenziate idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali, conseguendo, pertanto, nel caso di esito positivo delle prove, il diploma.
La stessa ordinanza ministeriale, peraltro, ha aggiunto a tale previsione una ulteriore ipotesi, offrendo agli allievi che non raggiungono gli obiettivi previsti dal percorso formativo individualizzato la possibilità di essere egualmente ammessi agli esami per conseguire un attestato di credito formativo, con il quale proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori, sia pure al solo fine del riconoscimento di crediti formativi.
D'altra parte, occorre tener presente che il diploma di licenza media si consegue al termine di un esame di Stato e che ad esso, stante il vigente sistema del valore legale dei titoli di studio, sono connessi specifici contenuti formativi.

La senatrice ACCIARINI ritiene che la risposta del Governo non abbia del tutto affrontato la questione sollevata dall'interrogazione in oggetto. Il profilo più problematico, infatti, attiene all'attestato di credito formativo che i centri provinciali del lavoro, sulla base della normativa vigente, non considerano titolo di studio. Ciò risulta penalizzante per gli studenti interessati, che vengono quindi considerati in possesso della solo licenza elementare.
Tale meccanismo appare pertanto come un canale d'uscita dalla scuola media di livello secondario. Sarebbe allora importante sapere quanti sono coloro che utilizzano effettivamente questa possibilità di proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori e quali siano i rapporti che intercorrono fra questi studenti e i centri provinciali del lavoro. Ella raccomanda infine al Governo una rapida soluzione del problema, anche allo scopo di prevenire i prevedibili ricorsi in sede giurisdizionale delle famiglie interessate.

06 - 28 giugno Governo

28 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 9,55 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno:

Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Tremonti, due disegni di legge relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2001 e alle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno in corso.
Il primo disegno di legge (Rendiconto 2001) prende atto, nell’ambito del processo di risanamento della finanza pubblica, dei risultati conseguiti l’anno scorso nell’evoluzione dei conti pubblici. In tale contesto, i risultati del bilancio statale, nei termini “parificati” dalla Corte dei conti il 26 giugno scorso unitamente al conto del patrimonio dello Stato, costituiscono una componente del complessivo conto delle pubbliche Amministrazioni, al quale sono riferiti i confronti internazionali anche in sede Eurostat. Il saldo netto da finanziare in termini di competenza si attesta al livello di 16,6 miliardi di euro, derivante da entrate finali per 376,8 miliardi di euro e da spese finali per 393,4 miliardi di euro.
Il secondo disegno di legge si inserisce nelle linee di risanamento della finanza pubblica la cui situazione è in corso di revisione, anche ai fini della costruzione del prossimo Documento di programmazione economica-finanzaria. Il provvedimento accoglie l’impostazione di una rigorosa razionalizzazione della gestione, recependo gli aggiornamenti connessi con la più recente evoluzione tendenziale. Gli iniziali risultati differenziali in termini di competenza mostrano un peggioramento: il saldo da finanziare passa da 32,8 a 36,2 miliardi di euro; il risparmio pubblico da 9,6 a 8,2 miliardi di euro e ciò per effetto di una maggiore spesa di 1,3 miliardi di euro dovuta in gran parte all’adeguamento degli oneri per il personale della scuola.
Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro della Giustizia, Castelli:
- un decreto-legge che conferma l’efficacia della disciplina processuale vigente in materia di difesa d’ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, fino all’entrata in vigore della nuova normativa (in fase di avanzata definizione) e comunque non oltre il 30 giugno 2003; (...)
Il Consiglio ha poi adottato le seguenti deliberazioni:
su proposta del Presidente del Consiglio: (...)
- nomina a consiglieri della Corte dei conti del generale di Corpo d’armata Aldo CARLESCHI, del consigliere parlamentare dott. Roberto MILANESCHI e del dirigente di prima fascia dott. Romano DI GIACOMO;
su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
- nomina del prof. Elia BAVA a Presidente dell’Istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris” di Torino, nonché avvio della procedura per la nomina della prof.ssa Maria Cristina PEDICCHIO a Presidente del Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo sviluppo dell’Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.
La seduta ha avuto termine alle ore 10,15.

20 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,00 a Palazzo Chigi

Il Consiglio dei Ministri, sentito dal Presidente Berlusconi in ordine alla proposta di revoca della nomina dell’On. Vittorio Sgarbi a Sottosegretario di Stato ai Beni e Attività culturali, ha espresso unanime avviso favorevole, avendo collegialmente ritenuto che sono venute meno le condizioni per la permanenza dell’On. Sgarbi nella carica e nelle funzioni di Sottosegretario di Stato.
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: (...)
su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Moratti:
- due disegni di legge finalizzati a:
1) consentire l’utilizzazione di specifici stanziamenti (previsti dalla Finanziaria 2002) in favore delle Università e degli Istituti universitari non statali, legalmente riconosciuti, per assicurare l’uniformità di trattamento in tema di diritto agli studi (erogazione di borse di studio), nonché delle Istituzioni statali di alta formazione artistica e musicale per indifferibili interventi nel settore edilizio;
2) determinare il valore legale dei nuovi diplomi accademici di primo e secondo livello, rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori, sia ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea e laurea specialistica in ambito universitario, che dell’accesso ai pubblici concorsi. Il medesimo valore legale viene attribuito anche ai titoli rilasciati secondo l’ordinamento previgente la riforma. Si prevede altresì che i diplomi rilasciati dalle predette Istituzioni prima della riforma mantengano la loro validità per l’accesso all’insegnamento, nonché ai corsi ed alle scuole di specializzazione; (...)
Su proposta del Ministro Moratti, il Consiglio ha poi deliberato la nomina della prof.ssa Renata FUSCAGNI a Presidente dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa – INDIRE e l’avvio della procedura per la nomina del prof. Renato D’ANGIO’ a Presidente dell’Ente nazionale assistenza magistrale – ENAM. Inoltre, su proposta del Ministro Urbani, il Consiglio ha anche deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2002 dell’incarico di Commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) conferito al prof. Mauro MASI. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 12,25.

14 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,05 a Palazzo Chigi

(...) Il Consiglio, previa relazione del Ministro La Loggia, ha approvato un disegno di legge che adegua l’ordinamento della Repubblica al nuovo Titolo V della Costituzione.
Il provvedimento, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, è volto ad individuare alcune disposizioni necessarie per conformare l’ordinamento vigente alle nuove norme costituzionali immediatamente applicative nonché, sulla base di espressa previsione costituzionale, per disciplinare alcuni settori.
In particolare il provvedimento intende: a) individuare i vincoli derivanti alle potestà legislative statali e regionali dal primo comma dell’articolo 117 della Costituzione; b) regolare i rapporti tra legislazione statale e regionale delegando, inoltre, il Governo ad emanare decreti legislativi di ricognizione dei principi fondamentali vigenti nelle materie di legislazione concorrente; c) disciplinare la potestà statutaria e regolamentare degli enti locali; d) definire, in attuazione dell’articolo 117, comma quinto, la partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari; e) dettare, in attuazione dell’articolo 117, commi quinto e nono, le norme procedurali relative all’attuazione ed all’esecuzione degli Accordi internazionali, nonché individuare i casi e le forme relative alla possibilità che le Regioni concludano accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato; f) dare attuazione all’articolo 118 della Costituzione in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative provvedendo a dettare la disciplina per i trasferimenti delle risorse relative alle funzioni che la nuova legge costituzionale attribuisce alle autonomie; g) attribuire alla Corte dei conti la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali, nonché il controllo successivo sulla gestione, ed attribuire alle Regioni la possibilità di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti, che, sono integrate con due componenti designati dalla Regione e dalle Autonomie locali; h) definire, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le procedure idonee a garantire l’esercizio dei poteri sostitutivi, prevedendo l’eventuale adozione di provvedimenti; i) precisare che nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva regionale non possono essere più adottati atti di indirizzo e coordinamento; l) prevedere che la Corte Costituzionale, per le leggi regionali o statali impugnate, debba fissare l’udienza di merito entro i trenta giorni dal deposito del ricorso e che il dispositivo della sentenza sia depositato entro 15 giorni dall’udienza; m) istituire la figura del Rappresentante dello Stato per lo svolgimento, a seguito della soppressione della figura del Commissario del Governo, delle funzioni statali residuali non riconducibili a quelle indicate negli articoli della Costituzione abrogati; n) demandare alle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali la redisposizione delle norme di attuazione per la definizione dei beni e delle risorse da trasferire nelle materie che, ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono attribuite alle Regioni a Statuto speciale in quanto non già contemplate dai rispettivi Statuti.
Sul disegno di legge è stato acquisito il parere della Conferenza unificata e della Corte dei conti. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 13,40.

6 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,10 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno:

Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: (...)
su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Moratti:
- un decreto-legge che consente per talune professioni (agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo) di sostenere le imminenti prove degli esami di Stato secondo le modalità in vigore prima della recente riforma in materia. Sono inoltre confermate per l’anno accademico 2002-2003 le modalità di selezione utilizzate nel precedente anno per l’ammissione alle scuole di specializzazione concernenti le professioni legali, per le quali è allo studio una rivisitazione delle attuali procedure di valutazione. E’ prevista altresì la possibilità di espletare il tirocinio per l’accesso alle professioni di ragioniere e dottore commercialista per i nuovi laureati e laureati specialisti nelle discipline economiche, in attesa della regolamentazione dei relativi Ordini. E’ infine prorogata la durata in carica dei componenti dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli Ordini professionali, fino all’entrata in vigore dell’emanando regolamento che definirà le nuove procedure elettorali e comunque non oltre il 30 giugno 2003; (...)
Previa ampia illustrazione del Ministro Maroni, il Consiglio ha preso in esame e condiviso il Piano nazionale d’azione per l’occupazione 2002 (NAP), che costituisce il documento di monitoraggio delle politiche del lavoro che l’Italia deve presentare annualmente alla Commissione Europea. Il Piano è’ stato redatto secondo la “griglia” indicata dalla stessa Commissione, derivante dagli orientamenti della Strategia europea per l’occupazione, di comune accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Amministrazioni dello Stato direttamente interessate (Economia, Istruzione, Università e Ricerca scientifica, Attività produttive, Ambiente, Funzione pubblica, Innovazione e tecnologie, Pari Opportunità), le Regioni, le Province e le Autonomie locali. Il NAP 2002 tiene conto anche delle osservazioni delle parti sociali, come richiesto esplicitamente dalla predetta Strategia europea per l’occupazione.
Il Piano, sottolineando le criticità del mercato del lavoro in Italia, riconferma le azioni poste in essere per innalzare il tasso di occupazione e accrescere la qualità del lavoro; in particolare, prevede:
- misure di carattere straordinario per la rapida emersione di una quota rilevante di economia sommersa;
- riforma del sistema educativo-formativo per accrescere il livello e le competenze delle persone;
- riforma del mercato del lavoro per allargare le possibilità di accesso al lavoro, sviluppare le politiche di occupabilità e coniugare politiche di flessibilità con sicurezza per i lavoratori.
Grande rilevanza assumono le azioni volte ad accrescere il tasso di occupazione delle donne e degli anziani, cui sono rivolti i due provvedimenti chiave della strategia del Governo: il disegno di legge sul mercato del lavoro e quello in materia previdenziale.
Il Governo intende ribadire che gli obiettivi della Strategia europea per l’occupazione possono essere conseguiti con la realizzazione di percorsi formativi che consentano l’acquisizione di un insieme di conoscenze e di competenze capaci di elevare e approfondire la preparazione culturale di tutti i giovani e gli adulti per renderne, al tempo stesso, più agevole l’ingresso nel mondo del lavoro. E’ stato altresì riconfermato l’obiettivo di legare la sua azione a target quantitativi, come più volte richiesto dall’Unione europea: un tasso di occupazione generale del 58,5% nel 2005 (+ 4 punti percentuali rispetto al 2002), un target per l’occupazione femminile del 46% (+ 5 punti percentuali), un target per l’occupazione degli anziani del 40% (+12 punti percentuali). Tali obiettivi ambiziosi, ma realistici, permangono al di sotto degli obiettivi medi dell’Unione europea.; va comunque evidenziato che per la prima volta vengono fissati dall’Italia. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 12,35..

 



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